Direttore di Posta infedele: peculato o appropriazione indebita?

L'attività di raccolta del risparmio svolta da Poste Italiane S.p.a. bancoposta” , in assenza di esplicita disposizione legislativa di segno contrario, deve ritenersi a carattere privatistico, difettando i requisiti tipici del pubblico servizio.

Ne consegue che l'appropriazione di denaro della clientela posta in essere dal direttore di un ufficio postale non integra il reato di peculato, ma quello meno grave di appropriazione indebita. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10124, depositata il 10 marzo 2015. La condotta di impossessamento. La pronuncia della Suprema Corte trae origine dalla condanna inflitta dalla Corte d'Appello nei confronti del direttore di un ufficio postale per il delitto di cui all'art. 314, c.p. In particolare, all'imputato è stato contestato di essersi impossessato di somme versate su libretti postali nell'ambito dell'attività bancaria di Poste Italiane S.p.a Alla condanna hanno fatto seguito le sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e la decadenza dall'impiego. L'attività di raccolta del risparmio. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, cui si è allineata la Corte territoriale, l'intervenuta liberalizzazione del settore e le misure di snellimento e razionalizzazione che hanno interessato Poste Italiane S.p.a. non avrebbero in nulla mutato la natura pubblicistica dell’Ente, e ciò sia per quanto riguarda l'attività postale, sia per quella di risparmio. A riprova della veste giuridica di diritto pubblico, si rimarca da sempre l'intimo collegamento tra Poste S.p.a. e la Cassa Depositi e Prestiti la prima, infatti, nell’agire in nome e per conto della seconda, viene a rivestire il ruolo di organo di Amministrazione statale. Va da sé che le fattispecie di reato commesse dai relativi dipendenti andrebbero incasellate nell’ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il revirement della Cassazione. L'iter argomentativo dei giudici di secondo grado è stato sottoposto a serrata critica da parte della difesa dell'imputato, la quale ha contestato la qualificazione giuridica del reato ascritto. La Corte capitolina, nell’accogliere il ricorso, ha annullato con rinvio la sentenza d'appello, ribaltando il precedente orientamento elaborato nella giurisprudenza di legittimità. Secondo gli Ermellini è necessario prescindere dalla natura pubblica o privata dell'ente di appartenenza la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio va, infatti, attribuita sulla base dell'effettiva funzione esercitata, senza cedere a preconcetti indiziari di dubbio valore. La Suprema Corte rafforza l’assunto indagando il dato positivo sul punto, si osserva come nessuna disposizione attribuisca la qualifica pubblicistica ai soggetti operanti nell'ambito del settore della raccolta del risparmio, anche laddove detta attività venga svolta da Poste Italiane S.p.a. In particolare, il D.P.R. n. 144/2001, nell’equiparare l'attività di bancoposta a quella dagli altri enti creditizi, non ammette differenziazioni di taglio pubblicistico. Né può attribuirsi rilievo al fatto che parte del capitale della Poste S.p.a. sia detenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti, agendo quest'ultima alla pari di qualsiasi azionista. A chiusura del cerchio motivazionale, la Cassazione sottolinea il rischio acchè, nell’aderire alla tesi opposta, si violi lo stesso principio di uguaglianza di cui all'art. 3, Cost., stante l’effetto di sanzionare in modo differente condotte che – di fatto – sono dello stesso tipo. In definitiva, l'attività bancaria posta in essere da Poste Italiane S.p.a. riveste natura privatistica, di talchè le condotte appropriative dei suoi dipendenti integrano il reato di appropriazione indebita e non già quello - ben più grave - di peculato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 ottobre 2014 – 10 marzo 2015, n. 10124 Presidente Conti – Relatore Di Stefano Considerato in fatto 1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 26 marzo 2013 ha confermato in punto di responsabilità, riducendo la pena, la condanna inflitta il 26/9/2011 dal Tribunale di Lecce a D.V.G.R. per il reato di peculato continuato. Secondo i giudici di merito, il D.V. , quale direttore dell'ufficio postale di omissis , si era impossessato di somme versate su tre libretti postali, per gli importi di 34.500 Euro, 13.800 Euro e 22.600 Euro. 2. La Corte di Appello, confermato il fatto della appropriazione, sostanzialmente ammessa dallo stesso imputato, in risposta ai motivi di appello osservava 3. È pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità che i dipendenti della società Poste, anche dopo la privatizzazione, vadano considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per cui le loro condotte di appropriazione indebita vanno correttamente qualificate come peculato. La norma di cui agli artt. 12 d.p.r. 156/1973, modificata dall'art. 218 d. l.vo 259/2003, non opera distinzioni nel qualificare i dipendenti delle Poste in base alla attività postale o bancaria. 4. In conseguenza, oltre che corretta la qualificazione del fatto, erano state correttamente applicate le sanzioni accessorie - interdizione dai pp.uu. e decadenza dall'impiego. 5. D.V. propone ricorso con atto a firma dei difensori. 6. Con primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato. 7. Rileva come la corretta interpretazione delle disposizioni di privatizzazione di Poste Italiane è nel senso che, essendo stata liberalizzata la sua attività di tipo bancario, la qualifica di incaricato di pubblico servizio può conseguire solo allo svolgimento di attività nell'ambito del servizio postale. 8. Il servizio bancario è di natura privata e consiste in un rapporto diretto tra società poste e cliente la prima non agisce in nome della Cassa Depositi e Prestiti difatti, degli eventuali ammanchi, è responsabile l'ufficio postale e non la Cassa Depositi e Prestiti. 9. Rileva, inoltre, che l'interpretazione proposta è anche resa cogente dall'art. 3 della Costituzione perché, altrimenti, si porrebbero in diversa condizione di responsabilità i dipendenti di Poste e quelli delle banche, pur se operanti nel medesimo contesto di attività bancaria e per condotte illecite identiche. 10. Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla applicazione della sanzione dell'art. 32 quinquies cod. pen Osserva che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste è di diritto privato per cui non può essere disposta la misura in questione, riferibile al lavoro pubblico. 11. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata applicata la attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. seconda parte in quanto la restituzione delle somme da parte dell'imputato andava qualificata come iniziativa finalizzata ad elidere le conseguenze dannose del reato . Considerato in diritto 13. Il ricorso è fondato. 14. D.V. non può rispondere di peculato in quanto l'attività bancaria bancoposta esercitata da Poste Italiane s.p.a. e prima dall'ente Poste , nel cui contesto ha commesso le condotte di appropriazione, non è pubblico servizio e, quindi, il dipendente addetto a tale settore, non riveste per ciò solo la qualità soggettiva di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio. 15. Tale affermazione non è però pacifica in giurisprudenza, come pure emerge dalla sentenza impugnata, per cui la questione va considerata in modo più analitico. 16. Prima di affrontare i profili controversi, vanno richiamati dei principi che sono la necessaria premessa per affrontare il caso in esame e che è sufficiente enunciare non essendo in discussione. 17. La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deriva dall'effettivo esercizio di funzioni dell'ambito di un pubblico ufficio o servizio e, quindi, prescinde dalla qualità pubblica o privata dell'ente di appartenenza e dall'essere l'attività tipica dell'ente, appunto, un pubblico ufficio o servizio. Certamente, ad es., tipo ed attività dell'ente potranno essere utili indizi per la ricostruzione della effettività della qualifica soggettiva, ma non sono di per sé solo determinanti. L'esame della casistica dimostra come, ad esempio, dipendenti di Ministeri non abbiano la predetta qualifica perché addetti a servizi ausiliari si pensi ai bidelli delle scuole statali . 18. La attività bancaria è, di per sé, attività privata e non esercizio di pubblico servizio. Questa è una acquisizione ormai risalente negli atti, essendo venuto meno il sistema normativo delle banche pubbliche ed il ruolo statale nel settore, ed è quindi questione non più in discussione. Né sono significativi quei casi particolari in cui la banca ed il suo dipendente operano nel contesto di un pubblico ufficio o servizio come laddove, ad es., operino quali delegati della Agenzia delle Entrate, nell'esercizio di attività di tesoreria per enti pubblici etc. , perché la possibile diversa qualità deriva dal rapporto diretto con l'ente pubblico che si avvale della banca e non dalla peculiarità della attività bancaria in quanto tale. 19. Sulla scorta di tali regole, è già possibile affermare con semplicità ed immediatezza che il ricorrente non è incaricato di pubblico servizio. 20. Difatti, anche per qualificare il dipendente delle Poste che gestisca, per conto dell'ente di appartenenza, attività nell'ambito bancario bancoposta , ciò che rileva è la individuazione della funzione svolta. Poiché l'attività bancaria delle Poste è attività di tipo privato al pari di quella delle banche, l'impiegato che svolge tali servizi non è né pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. 21. Ne consegue che, in caso di appropriazione di fondi affidati dal cliente, l'impiegato è responsabile di appropriazione indebita e non del reato proprio peculato . 22. Questa è la lettura più semplice ed immediata delle disposizioni vigenti. 23. Peraltro, poiché si tratta di affermare se sussistano le condizioni perché una data condotta integri reato o un più grave reato, è doveroso scegliere la lettura che consenta al destinatario della norma la immediata comprensione della punibilità o della maggiore punibilità quale reato proprio della sua condotta. Ciò perché, in applicazione delle regole in tema di conoscibilità del precetto penale da parte dei destinatari, la individuazione di tale precetto, certamente, non deve conseguire ad una complessa attività di interpretazione delle norme di riferimento. 24. A tale semplice soluzione non si può, però, giungere senza prima tenere conto innanzitutto degli argomenti della sentenza impugnata nonché, e soprattutto, delle decisioni di segno diverso della giurisprudenza di legittimità, richiamate dalla Corte di Appello. 25. Dapprima va sgomberato il campo degli argomenti propri che il giudice di merito ha aggiunto a quelli dei precedenti di questa Corte. 26. La Corte di Appello, pur dopo avere richiamato i principi corretti in tema di individuazione dell'incaricato di pubblico sulla scorta delle funzioni effettive poi ha, invece, valorizzato la natura dell'ente, la sua storia e la sua tradizione di fiducia riconosciutagli dal pubblico legislatore ha inteso legittimamente garantire una tutela rafforzata ed indifferenziata per i clienti di Poste Italiane S.p.A . a prescindere dai servizi espletati, che peraltro sarebbe assai singolare che, per quanto separati, influissero sulla qualificazione giuridica o meno dell'operatore come pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio trattandosi di ente, che storicamente è stato amministrazione dello Stato ed attualmente è comunque una società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico tenuto conto che i clienti si rivolgono a Poste Italiane S.p.A. riponendo un particolare affidamento legato alla sua tradizionale natura di servizio pubblico utilizzando, quindi, argomenti privi di reale aggancio normativo che, a ben vedere, comporterebbero la natura di incaricato di p.s. persino all'addetto ai più recenti notori settori operativi di Poste spa quale l’ e-commerce . 27. Si devono invece considerare più in dettaglio le decisioni di questa Corte che hanno affermato la qualifica di incarico di pubblico servizio dell'addetto a servizi di Bancoposta. 28. Le decisioni rilevanti sono le tre 20118 del 2001, 36007 del 2004, 33610 del 2010 che dopo si considerano in modo specifico. Vi sono altre decisioni apparentemente in termini, ma invero si limitato alla adesione alle tre sentenze citate e, quindi, non affrontano espressamente il tema. 29. Si valutano quindi innanzitutto gli argomenti della sentenza Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001 - dep. 17/05/2001, Di Battolo B, Rv. 218903, poi riproposti in modo quasi identico nelle successive sentenze. 30. Il caso specifico considerato in questa decisione era la appropriazione di denaro da parte della impiegata postale che svolgeva attività di contabile nel settore del risparmio. Si trattava di operazioni varie a danno di titolari di pensioni, buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio . 31. La motivazione riporta il susseguirsi delle norme che hanno riguardato l'ente Poste, sino ai dd. Lgs. 261/1999 e 284/1999 ed al contratto di programma tra Ministero competente e Poste spa pubblicato il 21 settembre 2000. La sentenza, da questa elencazione di norme, trae la conclusione che Da quanto sopra emerge con chiarezza che fino alla data di emanazione della presente decisione, le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizzazione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell'Amministrazione statale delle Poste non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente detti quali previsti e ridisciplinati dal D.Lgs. 261/99 ma neppure della specifica attività inerente al risparmio postale soggetta allo stato al quadro normativo quale puntualizzato nel D.Lgs. 284/99, al di là della previsione degli ulteriori interventi annunciati in tale fonte e nell'art. 40 della L. 448/98 . Ne consegue che per l'attività svolta dalla ricorrente anche nel settore del risparmio deve riconoscersi in capo alla medesima la qualità di pubblico ufficiale per i poteri certificatori esercitati , agli effetti delle contestate previsioni di cui agli artt. 314 e 476 cp. . 32. Seconda decisione da valutare è la sentenza Sez. 6, n. 36007 del 15/06/2004 - dep. 07/09/2004, Perrone ed altro, Rv. 229758. 33. Anche in questo caso la decisione, per la parte di interesse, riguardava fatti di appropriazione in danno dei clienti commessi nell'ambito delle attività di bancoposta. Anche in questo caso si conclude nel senso che Da quanto sopra emerge con chiarezza che le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizzazione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell'amministrazione statale Poste, non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente detti, ma neppure della specifica attività inerente al risparmio postale cfr. Sez. VI, 8 marzo 2001, Di Battolo argomenti sostanzialmente ripetitivi della prima decisione con la sola specificità dell'essere affermata la irrilevanza del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 regolamento recante norme sui servizi di bancoposta , nel frattempo emanato. A tale affermazione, però, non segue la spiegazione del perché tale normativa specifica non inciderebbe sulla corretta interpretazione della natura pubblicistica o privatistica dei servizi bancari. 34. Anche la terza sentenza che afferma espressamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'impiegato postale addetto allo svolgimento del servizio di raccolta del risparmio, Sez. 6, n. 33610 del 21/06/2010 - dep. 15/09/2010, Serva e altro, Rv. 248271, presenta una motivazione sostanzialmente adesiva alla due precedenti, riportando in pratica le stesse argomentazioni e caratterizzandosi ancora per la affermazione meramente assertiva che la qualità di incaricato di pubblico servizio risulta testualmente dalle disposizioni che disciplinano l'attuale servizio postale. In questa sentenza la specificità rispetto alle altre e il richiamo anche alla normativa intervenuta in tema di Cassa Depositi e Prestiti DL 269/2003 convertito con legge 326/2003 , in base alla quale afferma che la raccolta del risparmio da parte della società Poste avviene in nome e per conto del Ministero dell'Economia e della Cassa Depositi e Prestiti. Si può già anticipare che è erroneo affermare che le Poste operino, oltre che per conto , anche in nome di tali enti, perché è fuor di dubbio che la società Poste spenda, nei rapporti con gli utenti, il proprio nome e non sia una rappresentante diretta del Ministero e della CDP. Ciò, quindi, già esclude che possa considerarsi l'argomento dell'essere le Poste una sorta di organo di Amministrazioni Statali a ritenere che la CDP sia tuttora, nella attuale forma societaria, una Amministrazione Statale . 35.In conclusione la ragione della affermazione della natura di incaricato di pubblico servizio dell'addetto ai servizi banco-posta si fonda sulla affermazione che ciò sarebbe espressamente previsto dalla disciplina che riguarda i servizi postali e che, comunque, le Poste spa in realtà maneggiano denaro della CDP, quindi pubblico il che, comunque, non risolverebbe il caso in cui l'oggetto della appropriazione sia il denaro versato dal privato e/o operano quale rappresentante della CDP. 36. Gli argomenti riportati non possono essere condivisi, sia perché, al di là di quanto già individuato come erroneo quale la sostanziale immedesimazione organica/rappresentanza diretta appena citata , non può affatto dirsi che sia evidente dalla sola lettura della normativa di settore che il servizio bancoposta sia un pubblico servizio, sia perché una effettiva valutazione di tale normativa porta alla conclusione opposta. 37. Inoltre, anche a ritenere che la lettura della normativa possa ingenerare qualche dubbio, non può non tenersi conto che, a seguire la tesi qui non condivisa, ovvero a ritenere i dipendenti postali incaricati di pubblico servizio nello svolgere le altre attività dell'ente, in particolare il servizio di bancoposta, si applicherebbe loro, senza alcuna ragionevole giustificazione, un trattamento diverso per la condotta di appropriazione dei fondi depositati dal cliente il dipendente delle Poste, a parità di condizioni con il dipendente della banca di identiche mansioni, subirebbe il più grave trattamento sanzionatorio del peculato . La differenza di trattamento sarebbe del tutto irragionevole. 38. A tale punto va effettuata una autonoma analisi della normativa valutata dalla giurisprudenza sopra valutata. 39. La prima disposizione che rileva nella materia, e che altro non fa che ribadire il principio che la qualifica di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen deriva dalle concrete mansioni svolte, è l'art. 12 del D.P.R. 156/1973 T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni Persone addette ai servizi postali, di bancoposta. Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale . Si consideri che la disposizione va collocata nella disciplina antecedente alle riforme dei settori postale e bancario in quanto la modifica di detto art. 12 ad opera del D.lgs 259/2003, che ridisciplinava il settore delle telecomunicazioni, è consistita semplicemente nella cancellazione del riferimento alle telecomunicazioni dal T.U. in questione. 40. Quindi anche la disposizione espressa in materia di bancoposta prevede che l'incaricato di pubblico servizio sia tale per le funzioni effettivamente svolte e non per la natura dell'ente di appartenenza e, comunque, la possibile natura di pubblico servizio dell'attività di bancoposta va considerata alla luce dello sviluppo legislativo successivo alla norma del 1973 in tema di attività bancaria pacificamente divenuta interamente attività privata , con la fine del sistema delle banche pubbliche . Come detto, la modifica apportata al codice postale nel 2003 non ha alcun rilievo ai fini in esame. 41. Vi è poi la disciplina del D.Lgs. n. 261 del 22 luglio 1999 attuazione della direttiva 97/67/Ce concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitarie per il miglioramento della qualità del servizio . Questa, pur considerata dalla giurisprudenza sopra citata quale significativa per la propria tesi, in concreto non presenta alcuna disposizione che riguardi lo svolgimento delle attività bancarie da parte dell'esercente la rete postale. Va anche considerato come in tale provvedimento vi sia l'articolo 18 che prevede espressamente che le Persone addette ai servizi postali siano incaricate di pubblico servizio Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale . È ovvio che una tale previsione non esclude che anche l'addetto ai servizi bancari possa essere un i.p.s., ma non è del tutto irrilevante ai fini interpretativi che non sia stata introdotta una previsione normativa per l'addetto ai servizi di bancoposta, neanche nella successiva normativa specifica sui servizi bancari. 42. Non è quindi da questa legge che si possa desumere il carattere di incaricato di pubblico servizio del dipendente addetto al servizio bancoposta per la semplice ragione che, di questa attività, non fa alcuna menzione. 43. Né è significativo il contratto di programma del 21 settembre 2000 tra il Ministero delle Comunicazioni e Poste Italiane poi rinnovato alla varie scadenze a parte la idoneità del tipo di provvedimento ad incidere sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio, in realtà lo stesso non considera in alcun modo la attività bancaria . L'oggetto di tale e contratto i è soltanto l’ Attività e servizi da svolgere 1. La società svolge le attività ed i servizi di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 , che riguardano esclusivamente servizi postali del resto non poteva essere diversamente perché il Ministero interessato era solo quello delle Comunicazioni . 44. Quindi, si ripete ancora, certamente non sono il dlgs 261/99 e, per quanto possa avere rilievo, il contratto di programma che comportano la qualità di incaricato di pubblico servizio dell'addetto ai servizi bancari dell'ente Poste semplicemente perché non disciplinano in alcun modo la attività di tipo bancario. 45. Cade quindi il fondamentale argomento comune alle tre analoghe decisioni sopra riportate. 46. Ed invece va considerata la specifica disciplina del servizio Bancoposta D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta che, pur se ritenuto non rilevante dalle predette sentenze successive alla sua emanazione senza però spiegarne la ragione , risulta invece ulteriormente determinante nel dimostrare che i servizi di tipo bancario offerti da Poste spa sono esattamente gli stessi servizi offerti da qualsiasi banca. 47. Il D.P.R. 144/2001 opera testualmente e chiaramente una piena equiparazione dell'attività di bancoposta a quella delle banche comuni , senza prevedere alcuna conseguenza del particolare rapporto con la Cassa Depositi e prestiti. 48. Del contenuto di tale regolamento va considerato 49. - l'art. 2 definisce la attività di bancoposta elencando una serie di attività di tipo bancario senza segnalarne alcuna specificità che possa valere, in termini impliciti, a far ritenere che venga esercitato un pubblico servizio 50. - vi è anzi una specifica parificazione di Poste spa alle banche ai fini della applicazione del T.U. Bancario e del T.U. Finanza 51. - si prevede la piena separazione contabile della attività di bancoposta rispetto alle altre attività di Poste spa 52. - poi, per quanto non diversamente previsto dal presente decreto che certamente non prevede alcun esercizio di pubblico servizio i rapporti con la clientela del conto corrente postale sono disciplinati secondo le leggi civili. 53. Non vi è quindi alcuna disposizione che preveda o lasci intendere che l'ente Poste abbia condizioni di esercizio diverse da quelle ordinarie delle banche nello svolgimento di attività di tipo bancario e che preveda, quindi, che i suoi dipendenti siano incaricati di pubblico servizio. È, anzi, accuratamente disciplinato il profilo del pieno distacco contabile tra le attività bancarie e le altre non solo postali , così limitandosi qualsiasi commistione nella gestione delle provviste dell'una e dell'altra attività. 54. Quanto detto vale ad escludere che vi siano disposizioni che disciplinino l'attività di bancoposta come pubblico servizio la affermazione contraria è stata fondata sul chiaro errore di ritenere che ciò sia previsto dalla normativa che, invece, disciplina i servizi postali. 55. Vanno poi considerati gli ulteriori argomenti che la giurisprudenza qui contrastata desume dalla esistenza del particolare rapporto tra la Cassa Depositi e Prestiti e Poste spa. 56. Si è già detto che la tesi qui non condivisa appare innanzitutto basata su un evidente errore laddove si è ritenuto che le Poste agiscano in nome della Cassa semplicemente, così non è affatto e, del resto, si tratta di affermazione che non viene motivata. 57. Peraltro la successiva trasformazione della CDP in spa e la complessiva disciplina di cui all'art. 5 DL 269/2003 fa dubitare che anche la gestione di fondi della Cassa, per tutte le possibili finalità e modalità, ed a fronte di un sistema di contabilità separate, possa essere, pur se effettuata in rappresentanza diretta, essere di per sé sola l'obiettiva esecuzione di una attività di incaricato di pubblico servizio. 58. La giurisprudenza che ha valorizzato il rapporto tra CDP e Poste per affermare che la attività di bancoposta sia pubblico servizio ha, come detto, considerato alcuni contenuti del il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 riordino della cassa depositi e prestiti . 59. Si è, in particolare, enfatizzata la previsione che art. 2 La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi . Ma che questa previsione non dimostri la natura pubblicistica della attività bancaria svolta dalle Poste lo dimostra il fatto che il medesimo comma prosegue affermando che può inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera b . Una disposizione così formulata, certamente, non consente di affermare che, per collocare prodotti finanziari, la Cassa Depositi e Prestiti possa rivolgersi, invece che a Poste spa, ad altri operatori presenti sul mercato banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimenti . 60. Ed anche una lettura del restante contenuto del D.lgs. 284/1999 a prescindere dalla successiva trasformazione della CDP in società per azioni non lascia spazio per affermare che Poste operi in nome della Cassa o che, comunque, operi, in ragione del rapporto con tale ente, secondo regole diverse e particolari rispetto alle banche comuni . Che, poi, il capitale di Poste spa possa fare capo alla Cassa Depositi e Prestiti, poco interessa non essendo certamente gestito in modo diverso da qualsiasi capitale investito dall'azionista di una banca. 61. Viene meno anche quest'ultimo argomento che giustificherebbe una qualifica di pubblico servizio della attività di bancoposta. 62. La conclusione, una volta esclusa la fondatezza degli argomenti che avevano fatto sostenere che l'attività di bancoposta sia svolgimento di un pubblico servizio, si ribadisce in quella, semplice, immediata e conforme ai principi generale, cui si è già giunti sopra 63. Lo svolgimento dell'attività di bancoposta è attività pienamente rientrante nell'ambito delle comuni attività bancarie sia perché nulla la differenzia e sia perché come tale è espressamente disciplinata vedi D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 . 64. Il soggetto che, quindi, eserciti per conto della società Poste tale tipo di attività non è incaricato di pubblico servizio. Peraltro la rigida separazione della contabilità dei vari settori di attività impedisce che vi sia alcuna commistione di fondi delle attività in bancarie e postali. 65. Insomma, mancano le condizioni oggettive del pubblico servizio, non vi è alcuna previsione espressa come invece avviene per gli addetti al servizio postale e, ultimo argomento ma non certo minore, vi è l'assoluta mancanza di ragioni per differenziare sul piano della attività nonché sul piano della qualità dei fondi maneggiati, l'addetto a servizi bancari di una banca dall'addetto servizi bancari dell'ente poste punendo diversamente condotte oggettivamente e soggettivamente identiche. 66. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice di rinvio 67. Nell'ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, quale è la raccolta del risparmio, l'attività svolta da Poste spa è di tipo privatistico, non diversamente da quella svolta dalle banche ne consegue che la appropriazione di somme di risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non il reato di peculato né rileva che Poste spa operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad un comune titolare di azioni e non operando personalmente nei rapporti con la clientela, che ha rapporti, regolati esclusivamente dal diritto civile, con Poste spa . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.