Astensione dalle udienze, ma attenzione alla forma del processo: il risultato potrebbe non essere quello sperato

Il giudizio d’appello del procedimento a rito contratto deve svolgersi nelle forme della comparizione camerale, richiamata dagli artt. 443 limiti all’appello nel giudizio abbreviato e 599 decisioni in camera di consiglio per il giudizio di appello c.p.p., in relazione a cui è previsto un rinvio per impedimento del solo imputato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9172, depositata il 2 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado, che, in seguito a giudizio abbreviato, aveva condannato un imputato per il reato di furto. L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando alla Corte territoriale di aver tenuto l’udienza nonostante il difensore avesse fatto pervenire alla cancelleria la dichiarazione di astensione dalle udienze. La decisione dei giudici era basata sul rilievo che il legittimo impedimento del difensore, come causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori ed il pm, nonché le altre parti interessate, sono sentiti solo se compaiono. Impedimento dell’imputato, non del difensore. La Corte di Cassazione afferma che il giudizio d’appello del procedimento a rito contratto deve svolgersi nelle forme della comparizione camerale, richiamata dagli artt. 443 limiti all’appello nel giudizio abbreviato e 599 decisioni in camera di consiglio per il giudizio di appello c.p.p., in relazione a cui è previsto un rinvio per impedimento del solo imputato. Al contrario, non ci sono richiami alle diverse tutele riconosciute al diritto di partecipazione personale del difensore l’art. 127 c.p.p. procedimento in camera di consiglio , cui espressamente si rimanda per disciplinare le forme di quel giudizio , prevede che egli sia sentito se compare. Queste considerazioni non permettono di rilevare una lesione del diritto di difesa, sia per l’ampio accesso alla difesa nella formulazione dei motivi di appello, sia nella previsione di una limitazione sull’obbligatoria presenza del difensore, come conseguenza di un regime processuale di natura pattizia, che contempera gli indubbi vantaggi sul piano sanzionatorio e di limitata impugnabilità dell’accusa. Tali specifiche limitazioni, essendo liberamente accettate dall’interessato e riconducibili alla sua volontà, non sono suscettibili di essere configurate come limitazioni del diritto di difesa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 febbraio – 2 marzo 2015, numero 9172 Presidente Sirena – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 25/1/2014 la Corte d'Appello di Bologna, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 numero 4 c.p., confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto C.A. e C. E.G. responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 numero 4 e 7 c.p., perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano di generi alimentari sottraendoli dai banchi di esposizione di un supermercato. 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione degli artt. 178 ss., 420 ss. e 97 c.p.p., nonché degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Rileva che i giudici di secondo grado avevano tenuto l'udienza del 14/1/2014 nonostante il difensore avesse fatto pervenire alla cancelleria la dichiarazione di astensione dalle udienze e ciò sul rilievo che il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori e il pubblico ministero e le altre parti interessate siano sentiti solo se compaiono. Oppone all'assunto i principi enunciati da Corte di Cassazione numero 1826 del 2013, secondo cui l'astensione dall'attività giudiziaria degli avvocati non può essere considerata semplicemente un legittimo impedimento partecipativo bensì un diritto di libertà, il cui esercizio fonda la ragione stessa del rinvio. Considerato in diritto 1.II ricorso è infondato e va rigettato. 2. La Corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale Cass. Sez. 6, Sentenza numero 51498 del 04/12/2013, Rv. 258331 che evidenzia come il giudizio d'appello del procedimento a rito contratto, debba svolgersi nelle forme della comparizione camerale, espressamente richiamata dagli artt. 443 e 599 c.p.p., in relazione al quale è previsto un rinvio per impedimento del solo imputato, mentre non si opera alcun richiamo alle diverse tutele riconosciute al diritto di partecipazione personale del difensore, in quanto l'art. 127 c.p.p., cui espressamente si rimanda per disciplinare le forme di quel giudizio prevede che questi sia sentito se compare. Per contro, proprio l'autonoma disciplina dettata in argomento dal richiamato art. 443 c.p.p., esclude che al giudizio d'appello possano applicarsi le norme dettate per l'udienza preliminare, cui la difesa ha fatto richiamo nel ricorso per caso conforme v. Sez. 5^, Sentenza numero 36623 del 16/07/2010, dep. 13/10/2010, imp. Borra, Rv. 248435 . 3.Con argomentazioni condivisibili la pronuncia citata ha rilevato che a diverso avviso non può pervenirsi riconoscendo nella regolamentazione richiamata una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sia per l'ampio accesso alla difesa nella formulazione dei motivi d'appello, sia nella previsione di una limitazione sull'obbligatoria presenza del difensore, quale conseguenza di un regime processuale di natura pattizia, che contempera gli indubbi vantaggi sul piano sanzionatorio e di limitata impugnabilità per l'accusa, con specifiche limitazioni in proposito, che, in quanto liberamente accettate dall'interessato e riconducibili alla sua volontà, non sono suscettibili di essere configurate come limitazioni del diritto di difesa , al contempo affermando che tale regolamentazione non appare contrastante neppure con le previsioni di cui all'art. 6 della CEDU, che non sottrae alla libera scelta delle parti l'individuazione dell'ampiezza nelle modalità di esercizio del diritto, ponendosi un problema di garanzia della presenza delle parti personalmente solo nel caso di specifiche esigenze di esercizio del diritto, né comporta la violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio, costituzionalmente riconosciuti, sviluppandosi la prima secondo le modalità indicate dalla norma processuale, e la seconda riguardando la formazione della prova, che, su base pattizia, come nel caso del giudizio abbreviato, prevede anch'essa delle deroghe, che appaiono quindi ancor più ammissibili con riguardo alle garanzie di difesa tecnica nel rito . 4. II ricorso, pertanto, va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.