La parte civile può ricorrere per Cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali lamentandone la non congruità?

In sede di liquidazione delle spese della parte civile, il giudice, pur nell’esercizio di un potere discrezionale, è tenuto a fornire una adeguata giustificazione dell’importo determinato, della sua congruità e corrispondenza ai criteri di determinazione delle singole voci riferibili alle attività defensionali dedotte, avuto riguardo al numero ed alla importanza delle questioni trattate ed entità delle singole prestazioni difensive.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7415, depositata il 19 febbraio 2015. Il caso. Il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, condannava gli imputati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/90. Avverso tale sentenza di patteggiamento ricorrevano per Cassazione le due parti civili, deducendo tre differenti motivi di gravame. In primis , manifesta carenza della motivazione in merito sia alla esclusione della recidiva che alla concessione delle circostanze attenuanti generiche agli imputati in secundis , ancora carenza motivazionale ma relativamente alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili, quantificate nella somma di € 520,00 a fronte di una nota spese prodotta dal difensore per un importo pari ad € 3.510,00 infine, nullità della sentenza impugnata per l’impossibilità di decifrare il contenuto della motivazione redatta a mano e con grafia illeggibile. La Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha ritenuto inammissibili il primo ed il terzo motivo, mentre ha accolto il secondo, annullando la sentenza e rinviandola al Tribunale di Milano affinché giudichi nuovamente ma limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali per le parti civili, rigettando nel resto il ricorso. Liquidazione delle spese ritenuta non congrua legittimità del ricorso per Cassazione. I Supremi Giudici, con la pronuncia de qua , hanno avuto modo di riprendere ed ulteriormente consolidare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in sede di liquidazione delle spese della parte civile, il giudice, pur nell’esercizio di un potere discrezionale, è tenuto a fornire una adeguata giustificazione dell’importo determinato, della sua congruità e corrispondenza ai criteri di determinazione delle singole voci riferibili alle attività defensionali dedotte, avuto riguardo al numero ed alla importanza delle questioni trattate ed entità delle singole prestazioni difensive. Tra l’altro, chiarisce ancora la Suprema Corte Regolatrice, sussistono dei precedenti giurisprudenziali specifici, cioè proprio in tema di patteggiamento, nell’alveo dei quali la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è stata ritenuta affetta da vizio di motivazione nella parte in cui il giudice ha provveduto alla liquidazione delle spese in favore della parte civile senza alcuna specificazione delle voci che concorrono a formare l’importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti. Donde, nel caso de quo , la ratio sottesa all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata va individuata nella circostanza che il Giudice di prime cure non ha affatto motivato il provvedimento di liquidazione delle spese delle parti civili, omettendo di fornire alcuna spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di liquidare la notula del difensore in misura così sensibilmente inferiore rispetto all’importo dallo stesso richiesto. Quali sono i limiti del ricorso delle parti civili avverso la sentenza di patteggiamento? Il Supremo Consesso, nel dichiarare la inammissibilità del primo motivo di ricorso, ha chiarito come le parti civili non hanno alcun titolo per poter impugnare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con riguardo alla valutazione del giudice in ordine alla concedibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, ed al riconoscimento od esclusione della contestata recidiva. Donde, il difetto di interesse all’impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità del relativo motivo di doglianza. Legittimità della sentenza redatta a mano purché la grafia sia comprensibile. Quanto al terzo ed ultimo motivo di gravame, i Supremi Giudici hanno chiarito come – ferma restando la generica legittimità della redazione a mano della motivazione – benché la sentenza de qua fosse effettivamente caratterizzata da una grafia di non facile comprensione, essa era comunque leggibile e prova di ciò è la stessa proposizione del ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, in quanto impugnando lo stesso le parti hanno dato dimostrazione del fatto di avere potuto leggere e comprendere la relativa motivazione. Pertanto, altrettanto inammissibile è il presente motivo di gravame, in quanto manifestamente infondato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 giugno 2014 – 19 febbraio 2015, n. 7415 Presidente Squassoni – Relatore Savino Ritenuto in fatto N. M. e N. M., parti civili costituite nel processo a carico di N. P. e I. B. per il reato di cui agli art. 110 c.p. 73 d.p.r. 309/90, definitosi con sentenza in data 26.9.2013 di applicazione della pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per ciascun imputato, hanno proposto ricorso per Cassazione avvero detta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia per i seguenti motivi. 1 in relazione all'art. 606 col lett e , manifesta carenza della motivazione in merito alla esclusione della recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche. Lamenta la difesa che il giudice di merito sia è limitato a recepire l'accordo delle parti senza effettuare alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e senza motivare in ordine alla esclusione della recidiva contestata agli imputati, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della valutazione del riconoscimento di tale circostanza aggravante soggettiva, rilevando in proposito che il giudice ha la facoltà di escludere la recidiva nei casi in cui essa non è obbligatoria, purchè fornisca una giustificazione puntuale delle ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscerla. 2- in relazione all'art. 606 col lett e c.p.p., carenza di motivazione in merito ala liquidazione delle spese processuali in favore della parti civili. Deduce a tal proposito la difesa che, pur avendo il giudice provveduto, con la sentenza di patteggiamento, a liquidare le spese sostenute dalle parti civili, le ha quantificate nella somma di euro 520,00, che è del tutto difforme dalla notula prodotta dal difensore, ove le spese di costituzione e difesa delle parti civili sono state determinate in euro pari ad euro 3.510,00, avuto riguardo alla maggiorazione del 30% apportata ai sensi dell'art. 12 co 4 del d.m 20.7.2012 n. 140 che prevede, nel caso lo stesso avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, l'aumento fino al doppio del compenso unico. Lamenta la difesa delle ricorrenti che non è dato rinvenire nella sentenza alcuna spiegazione della drastica riduzione dell'importo esposto nella notula prodotta. 3- nullità della sentenza per l'impossibilità di decifrare il contenuto della motivazione redatta con grafia illeggibile. Considerato in diritto Il primo motivo è inammissibile. Le parti civili non hanno titolo ad impugnare la sentenza di applicazione della pena con riguardo alla valutazione del giudice del patteggiamento in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e al riconoscimento o esclusione della contestata recidiva. Il difetto di interesse a tale impugnazione si traduce nella inammissibilità del motivo. Altrettanto inammissibile perché manifestamente infondato è il terzo motivo, atteso che la sentenza, scritta a mano, benché presenti una grafia di non facile comprensione, è comunque leggibile. Prova ne è che le stesse ricorrenti, proponendo ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, anche per altri motivi, hanno potuto leggerla e comprenderne il contenuto. E' invece fondato il secondo motivo concernente la liquidazione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili. Il giudice di merito ha quantificato tali spese nella complessiva somma di euro 520,00 per entrambe le parti civili, ovvero in misura notevolmente inferiore all'importo esposto nella notula prodotta dal difensore euro 3.510,00, comprensivo della maggiorazione del 30% apportata ai sensi dell'art. 12 co 4 del d.m 20.7.2012 n. 140 per la presenza di più parti con la stessa posizione processuale . Nel determinare l'ammontare delle spese discostandosi sensibilmente dalla somma richiesta, il giudice era tenuto a spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto di riconoscere alle parti civili, per le spese sostenute, un importo decisamente inferiore di quello indicato nella notula ed articolato nelle varie voci, tanto più che, trattandosi di due parti civili, era stata anche apportata la maggiorazione del 30% prevista in questi casi dalla citata norma. In conformità a consolidato orientamento di questa Corte, in sede di liquidazione delle spese della parte civile, il giudice, pur nell'esercizio di un potere discrezionale, è tenuto a fornire una adeguata giustificazione dell'importo determinato, della sua congruità e corrispondenza ai criteri di determinazione delle singole voci riferibili alle attività defensionali dedotte, avuto riguardo al numero ed importanza delle questioni trattate ed entità delle singole prestazioni difensive, Cas sez 6 3.2.2006 n. 7902, Cass 5.6.012 n. 27629 rv 253385, . In tema di patteggiamento, è stato ritenuto affetto da vizio di motivazione il provvedimento con il quale il giudice, in accoglimento della sentenza di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile, senza alcuna specificazione delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti Cass. sez 6, 2.4.2012 n. 25192 rv 253104 , sez 5, 25.6.2013 n. 31250 rv 256358 . Inoltre si è affermata la ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla liquidazione delle spese della parte civili, in particolare per quanto attiene la congruità della somma liquidata e la coerenza della motivazione sul punto Cass 14.7.011 Tizzi . Nel caso in esame, il giudice non ha motivato affatto il provvedimento di liquidazione delle spese della parte civili, omettendo di fornire alcuna spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di liquidare la notula del difensore in misura così sensibilmente inferiore all'importo richiesto, tanto più che una parte dell'ammontare era stata determinata in ragione della maggiorazione fino al 50% da apportare ai sensi dell'art. 12 co 4 DM 140/2012, che estende anche alla costituzione di parte civile, quando l'avvocato difenda una parte contro più imputati, la possibilità, prevista dalla stessa norma, di aumentare il compenso unico fino al doppio, nel caso il difensore assista più imputati aventi la stessa posizione processuale. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili costituite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Milano limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese alle parti civili. Rigetta nel resto il ricorso.