Nessuna lesione del diritto di difesa se il giudice non sapeva del fax dell’avvocato per chiedere il rinvio dell’udienza

È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, in quanto l’art. 121 c.p.p. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare memorie e richieste al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso allo strumento telefax è riservato ai funzionari della cancelleria, ai sensi dell’art. 150 c.p.p

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7706/15 depositata il 19 febbraio. Il fatto. Il Tribunale di Sassari confermava la sentenza del giudice di pace di Ozieri con cui l’imputato veniva condannato al pagamento della multa per le offese arrecare all’onore della parte civile. In vista del procedimento di primo grado il difensore dell’imputato inviava richiesta di rinvio dell’udienza di discussione, per documentato ed assoluto impedimento dovuto ad altro concomitante impegno professionale, corredata dalla necessaria certificazione, alle ore 19.02 del giorno precedente a quello fissato per l’udienza. Il giudice di pace, all’apertura dell’udienza, ometteva di rilevare la giustificazione dell’assenza del difensore e disponeva la nomina di un difensore d’ufficio. Il Tribunale di Sassari riteneva infondato il gravame con cui l’imputato chiedeva la declaratoria di nullità della sentenza del gdp, per la lesione del suo diritto di assistenza. La sentenza d’appello viene impugnata dall’imputato in Cassazione. La richiesta di rinvio via telefax è inammissibile. La Suprema Corte rileva in primo luogo l’assenza agli atti dell’istanza di rinvio presentata dal difensore dell’imputato, circostanza che impedisce di dimostrare l’avvenuto inoltro della stessa via telefax. Richiamando poi i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sancisce l’inammissibilità dell’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno professionale del difensore, inviata via telefax, in quanto l’art. 121 c.p.p. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare memorie e richieste al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso allo strumento telefax è riservato ai funzionari della cancelleria ai sensi dell’art. 150 c.p.p L’invio tramite fax comporta il rischio di intempestività. Altro principio consolidato è quello secondo il quale la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il deposito delle istanze, non comporta la nullità p l’inesistenza giuridica delle medesime, fermo restando l’obbligo del giudice di esaminarle. Ciò nonostante tale scelta potrebbe esporre il richiedente al rischio di intempestività dell’istanza che potrebbe non essere portata a conoscenza del giudice, esattamente come accaduto nel caso in esame. In conclusione i Supremi Giudici affermano che l’omessa delibazione sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inoltra via telefax, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa. Per questi motivi, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 ottobre 2014 – 19 febbraio 2015, n. 7706 Presidente Vessicchelli – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 13.3.2013 il Tribunale di Sassari confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ozieri, con la quale C. R. era stato condannato alla pena di € 400,00 di multa, previa concessione delle generiche, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, per il reato di cui all'articolo 594 c.p. per aver offeso l'onore di L. M 2. Avverso tale sentenza l'imputato a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all'articolo 606, primo comma, lett. c ed e c.p.p. per violazione di dell'articolo 420 ter, co. 5, c.p.p., in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., nonchè carenza, contraddittorietà e vizio logico della motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza in particolare, il giudizio di primo grado e gli atti successivi sono nulli per violazione dei diritto di assistenza dell'imputato, in quanto, sebbene il difensore dell'imputato avesse chiesto il rinvio dell'udienza del 21 gennaio 2010, per documentato ed assoluto impedimento dovuto ad altro concomitante impegno professionale, il Giudice di Pace di Ozieri ha totalmente omesso l'esame della predetta istanza di differimento in data 20 gennaio 2010, alle ore 19.02, il difensore, infatti, trasmetteva alla cancelleria del Giudice di Pace di Ozieri, a mezzo fax, istanza di rinvio dell'udienza, corredata dalla necessaria certificazione, ma all'udienza dei 21 gennaio 2010, fissata per l'esame dell'imputato e la discussione, il giudicante rilevava che il difensore di fiducia non aveva fatto pervenire alcuna giustificazione e, pertanto, disponeva d'ufficio la nomina di un nuovo difensore con l'appello veniva chiesta la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per il mancato esame da parte del giudice di pace della richiesta di rinvio del dibattimento per concomitanti impegni professionali ed a sostegno di quanto affermato, la difesa provvedeva a produrre l'istanza di differimento dell'udienza dei 21.01.2010 corredata dalla necessaria certificazione, nonché dalla conferma Tx, attestante l'invio della predetta istanza alla cancelleria del Giudice di Pace in data 20.01.2010 alle ore 19.02 il Tribunale di Sassari ha ritenuto infondato il predetto motivo di appello, in quanto l'attestazione del giudice in ordine al difetto di richiesta proveniente dal difensore di fiducia non può essere surrogata dalla predetta produzione, ma tale motivazione si presenta apparente non esplicando in modo compiuto e lineare le ragioni e gli elementi dai quali trae il proprio convincimento, nonché contraddittorio ed illogico, laddove ritiene, da un lato, che l'istanza per il differimento non sia mai pervenuta nonostante la prodotta certificazione, e, dall'altro, che l'utilizzo del telefax espone il richiedente al rischio di intempestività costituisce, invece, insegnamento della S.C. quello che, anche se l'istanza che giustifica l'assenza dei difensore per legittimo impedimento viene presentata via fax il giorno stesso dell'udienza, il giudice ha l'obbligo di esaminarla specie ove, come nel caso di specie, sia pervenuta prima dell'inizio dell'udienza, ed in caso di mancato esame dell'istanza si verifica una violazione del diritto all'assistenza dell'imputato con conseguente nullità dell'ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi. Considerato in diritto Il ricorso va respinto. 1.Ed invero, non merita censure la valutazione effettuata dal giudice d'appello secondo cui, a fronte dell'assenza agli atti del processo dell'istanza di rinvio dell'udienza del 21.1.2010 innanzi al Giudice di Pace di Ozieri, per impedimento dei difensore dell'imputato, non appare idonea a dimostrare l'avvenuto inoltro a mezzo fax di tale istanza di differimento, la richiesta allegata in copia all'atto di appello, con distinta e separata conferma, attestante l'invio di un documento non meglio precisato. 2.Il ricorrente in questa sede si limita a ribadire, in maniera alquanto generica, che la documentazione prodotta in appello attesterebbe l'avvenuto inoltro della richiesta di rinvio conferma Tx , senza confrontarsi, tuttavia, con quanto evidenziato a monte dal giudice d'appello circa l'assenza di elementi che colleghino l'istanza di differimento, la distinta e separata conferma e l'inoltro del documento al fax della cancelleria dei giudice. Né in questa sede il ricorrente ha prodotto la documentazione in questione a confutazione delle valutazioni compiute dal giudice d'appello. 3. Peraltro, giova richiamare i principi affermati da questa Corte, invocati anche nella sentenza impugnata, secondo cui è inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno dei difensore trasmessa via telefax, poiché l'articolo 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'articolo 150 cod. proc. pen. v. Sez. 6, n. 28244 dei 30/01/2013 Sez. 4, n. 21602 del 23/01/2013 Sez. V 19/11/2010 n. 11787 Cass. 13 giugno 2007 n. 35339 Cass. 12 dicembre 2005 n. 6696/06 Cass. 11 ottobre 2005 n. 38968 Cass. 16 marzo 2005 n. 14574 . 4. Pur volendo considerare specificamente il principio, secondo il quale la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il deposito delle istanze non rende queste ultime nulle o inesistenti ed il giudice ha l'obbligo di esaminarle, tuttavia, la conseguenza scaturente da tale scelta espone nel contempo il richiedente al rischio dell'intempestività, nell'ipotesi in cui la stessa istanza non venga portata a conoscenza del giudice Sez. II, 08/07/2009, n. 37535 , di guisa che l'omessa delibazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione dei diritto di difesa Sez. III, 29/10/2009, n. 9162 . 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.