Spese di custodia veicolo sequestrato: obbligo di pagamento previsto dalla legge

Poiché l’obbligo di pagamento delle spese di custodia, posto a carico del soggetto condannato a pena patteggiata, è stabilito direttamente dalla legge, sull’unico presupposto dell’intervenuta sentenza di applicazione pena ai sensi dell’art. 445 c.p.p., costituente il titolo che legittima l’ente pubblico impositore al recupero delle spese di custodia, ne deriva che l’eventuale mancanza nella sentenza della statuizione sulle spese di custodia non costituisce causa di esonero dall’obbligo di pagamento.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3347, depositata il 23 gennaio 2015. Il fatto. Con sentenza di patteggiamento, il Tribunale di Trieste applicava all’imputato la pena concordata inferiore ai due anni in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, con contestuale confisca del veicolo. Ricevuta la cartella esattoriale che gli intimava il pagamento di una somma per le spese di custodia del veicolo confiscato, egli proponeva incidente di esecuzione, chiedendo di dichiarare l’inesistenza del titolo esecutivo in quanto la sentenza di patteggiamento non conteneva la statuizione di condanna al pagamento delle spese di custodia dell’autoveicolo. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta. Contro tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. Esenzione dal pagamento riferita alle spese processuali in senso stretto. Il Collegio intervenuto ricorda che, la previsione contenuta nell’art. 445, comma 1, c.p.p., relativa all’esenzione dall’obbligo del pagamento delle spese del procedimento in caso di condanna a pena patteggiata non superiore ai due anni, deve essere riferita alle spese processuali in senso stretto e non si estende alle spese di custodia dei beni sequestrati, atteso che l’art. 204, comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce espressamente il diritto dell’Erario al recupero delle spese di custodia dei beni sequestrati in caso di sentenza di condanna ai sensi dell’art. 445 c.p.p. specularmente, poi, l’art. 150, comma 2, del medesimo d.P.R. stabilisce che l’imputato è esonerato dal pagamento delle spese di custodia soltanto in caso di provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento. Obbligo di pagamento stabilito dalla legge. Dunque, poiché l’obbligo di pagamento delle spese di custodia, posto a carico del soggetto condannato a pena patteggiata, è stabilito direttamente dalla legge, sull’unico presupposto dell’intervenuta sentenza di applicazione pena ai sensi dell’art. 445 c.p.p., costituente il titolo che legittima l’ente pubblico impositore al recupero delle spese di custodia, ne deriva che l’eventuale mancanza nella sentenza della statuizione sulle spese di custodia non costituisce causa di esonero dall’obbligo di pagamento avente la propria fonte direttamente nella legge . Procedimento di correzione di errori materiali. Non deve neppure ritenersi precluso, sostiene il Collegio, occorrendo, il ricorso al procedimento di correzione di errori materiali atteso che si tratta di omissione la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto e che l’art. 535, comma 4, c.p.p. prevede espressamente il ricorso alla procedura della correzione di errore materiale in caso di omessa condanna al pagamento delle spese, dizione comprensiva delle spese processuali in senso stretto e delle spese di mantenimento durante la custodia. L’intervenuta estinzione del reato a norma dell’art. 445, comma 2, c.p.p. comporta l’estinzione di ogni effetto penale della condanna, ma non ha alcuna incidenza sull’obbligo di pagamento delle spese di custodia, di natura privatistica. Alla luce di tali considerazioni, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 dicembre 2014 – 23 gennaio 2015, numero 3347 Presidente Chieffi – Relatore Locatelli Ritenuto in fatto Con sentenza di patteggiamento del 31.3.2010 il Tribunale di Trieste applicava a S. A. la pena concordata di mesi 1 , giorni 8 di arresto ed euro 800 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, con contestuale confisca del veicolo. Ricevuta la cartella esattoriale che gli intimava il pagamento della somma di euro 1365,61 liquidate al custode giudiziario per le spese di custodia del veicolo confiscato, S. A. proponeva incidente di esecuzione, chiedendo di dichiarare l'inesistenza dei titolo esecutivo in quanto la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti non conteneva la statuizione di condanna al pagamento delle spese di custodia dell'autoveicolo. Con ordinanza del 19.5.2014 il Tribunale di Trieste , in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta. Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per i seguenti motivi 1 inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 445 cod.proc.penumero e 204 d.P.R. numero 115 del 2002 poiché le spese di conservazione e custodia, in quanto assimilabili alle spese per il procedimento, non possono prescindere da uno specifico capo di condanna, nella fattispecie insussistente la mancanza della statuizione di condanna non può essere emendata con il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale 2 inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 445 comma 2 cod.proc.penumero in punto di mancato annullamento della iscrizione a ruolo l'obbligo di pagamento delle spese di custodia e conservazione del veicolo sequestrato, essendo assimilabile alle spese processuali, ha natura di sanzione accessoria che si estingue a norma dell'articolo 445 comma 2 cod.proc.penumero 3 con successiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale deduce che al ricorrente non possono essere addebitate le spese di custodia del veicolo successive al passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la confisca. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. La previsione contenuta nell'articolo 445 comma 1 cod.proc.penumero , relativa alla esenzione dall'obbligo dei pagamento delle spese del procedimento in caso di condanna a pena patteggiata non superiore ai due anni, deve essere riferita alle spese processuali in senso stretto e non si estende alle spese di custodia dei beni sequestrati, atteso che l'articolo 204 comma 3 del d.P.R. 30.5.2002 numero 115 stabilisce espressamente il diritto dell'Erario al recupero delle spese di custodia dei beni sequestrati in caso di sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 445 cod.proc.penumero specularmente l'articolo 150 comma 2 del medesimo d.P.R. stabilisce che l'imputato è esonerato dal pagamento delle spese di custodia soltanto in caso di provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento. in tal senso Sez. 1, numero 19687 del 26/04/2007, Chen, Rv. 236439 Sez. 4, numero 2142 del 21/11/1996 - dep. 06/03/1997, P.M. in proc. Marconi, Rv. 208782 . Poiché l'obbligo di pagamento delle spese di custodia, posto a carico del soggetto condannato a pena patteggiata, è stabilito direttamente dalla legge combinato disposto degli articolo 204 e 150 d.P.R. numero 115 dei 2002 , sull'unico presupposto della intervenuta sentenza di applicazione pena ai sensi dell'articolo 445 cod.proc.pen, costituente il titolo che legittima l'ente pubblico impositore al recupero delle spese di custodia, ne deriva che l'eventuale mancanza nella sentenza della statuizione sulle spese di custodia non costituisce causa di esonero dall'obbligo di pagamento avente la propria fonte direttamente nella legge né deve ritenersi precluso, occorrendo, il ricorso al procedimento di correzione di errori materiali, atteso che si tratta di omissione la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto a norma dell'articolo 130 cod.proc.penumero l'articolo 535 comma 4 cod.proc.penumero prevede espressamente il ricorso alla procedura della correzione di errore materiale in caso di omessa condanna al pagamento delle spese , dizione comprensive delle spese processuali in senso stretto di cui al primo comma dell'articolo 535 cod.proc.penumero , e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare di cui al comma 3 dell'articolo 535 cod.proc.penumero , spese queste ultime parificate dall'articolo 204 comma 3 d.P.R. numero 115 dei 2002 a quelle di custodia ai fini dell'esercizio dei diritto al recupero di esse da parte dell'Erario le modalità di determinazione dell'indennità di custodia non sono discrezionali ma sono fissate direttamente dagli articolo 58 e 59 d.P.R. numero 115 dei 2002, i quali stabiliscono che le indennità di custodia sono liquidate sulla base delle apposite tabelle approvate dal decreto del Ministro della giustizia. in senso conforme Sez. 1, numero 5101 del 27/01/2005, Cianciano ed altro, Rv. 231495 . La giurisprudenza citata dal ricorrente, secondo cui l'omessa statuizione sulla condanna alle spese di custodia dei beni sequestrati non può essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali in ragione del carattere discrezionale della liquidazione così Sez. 3, numero 46740 del 17/10/2012, La Rosa, Rv. 253852 Sez. 5, numero 24948 del 29/04/2011, Benevento e altri, Rv. 250919 , non condivisa da questo Collegio per le ragioni esposte, non è comunque rilevante nel caso in esame, in cui il giudice dell'esecuzione correttamente non ha adottato alcun provvedimento sulla determinazione delle spese di custodia del veicolo confiscato, atteso che esse erano già state liquidate con decreto di pagamento emesso dal Tribunale di Trieste in data 13.1.2012, avverso il quale il ricorrente, pur avendone facoltà quale parte processuale , non aveva proposto alcuna opposizione a norma dell'articolo 170 d.P.R. numero 115 del 2002. 2.L'intervenuta estinzione del reato a norma dell'articolo 445 comma 2 cod.proc.penumero comporta l'estinzione di ogni effetto penale della condanna, ma non ha alcuna incidenza sull'obbligo di pagamento delle spese di custodia, di natura prettamente civilistica. 3. Con riguardo al motivo di ricorso relativo alla erronea imputazione delle spese di custodia successive alla data di irrevocabilità della confisca, si rileva che, trattandosi di questione non più attinente alla sussistenza della condanna, bensì al concreto ammontare delle voci di spesa, essa, secondo l'espressa avvertenza contenuta nella cartella di pagamento, deve essere proposta davanti al giudice civile nelle forme dell'opposizione ai sensi dell'articolo 615 cod.proc.civ., esperibile nei confronti dell'agente per la riscossione, il quale , per le questioni sostanziali dedotte nel processo esecutivo, non attinenti esclusivamente alla regolarità e validità degli atti esecutivi, è obbligato alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato, in applicazione dell'articolo 227 d.P.R. numero 115 dei 2002 che richiama espressamente l'articolo 39 del d.lgs. numero 112 del 1999. In senso conforme, quanto al criterio di riparto delle questioni di competenza dei giudice penale e civile, Sez. U, numero 491 del 29/09/2011 - dep. 12101/2012, Pislor, Rv. 251265 . Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.