Pagamento di un credito garantito da beni confiscati: bisogna battere sulla spalla del giudice penale

Al terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene è precluso il ricorso allo strumento di tutela del proprio credito previsto dall’art. 1, comma 199, l. n. 228/2012 legge di stabilità 2013 , secondo cui si deve, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, solo qualora lo stesso soggetto abbia in precedenza promosso incidente esecutivo a tutela della garanzia reale costituita sul bene confiscato e si sia visto rigettare la sua richiesta in via definitiva.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 877, depositata il 12 gennaio 2015. Il caso. Il gip di Pistoia rigettava la richiesta di una società bancaria di ammissione al pagamento di un credito, sulla scorta di un contratto di finanziamento, garantito su ipoteca su beni immobili confiscati nel procedimento ai danni di un imputato. Secondo il gip, essendo la confisca stata disposta ai sensi dell’art. 12- sexies d.l. n. 306/1992, non si applicavano gli artt. 52 e ss. del codice antimafia d.lgs. n. 159/2011 , relativi ai rapporti tra terzi e beni confiscati, né la normativa dettata dagli artt. 194 e ss. l. n. 228/2012 legge di stabilità 2013 , tenuto conto che la confisca non era stata disposta come misura di sicurezza patrimoniale. La società bancaria ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata applicazione della normativa di riferimento. Doveri del giudice dell’esecuzione. La Corte di Cassazione ricorda che, in caso di confisca disposta ex art. 12- sexies d.l. n. 306/1992, il giudice dell’esecuzione penale, che sia stato investito dall’istanza del terzo creditore diretta ad ottenere l’ammissione al pagamento del credito ipotecario, è tenuto ad eseguire la verifica di sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni e a trasmetterne gli esiti all’Agenzia Nazionale, a cui spettano le successive determinazioni di carattere amministrativo. Strumenti di tutela. Perciò, al terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene è precluso il ricorso allo strumento di tutela del proprio credito previsto dall’art. 1, comma 199, l. n. 228/2012 Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca , solo qualora lo stesso soggetto abbia in precedenza promosso incidente esecutivo a tutela della garanzia reale costituita sul bene confiscato e si sia visto rigettare la sua richiesta in via definitiva. Ciò non era, però, avvenuto nel caso di specie. Inoltre, continua la Corte, in tema di confisca prevista dall’art. 12- sexies d.l. n. 306/1992, il diritto del creditore, sebbene assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in data precedente alla confisca stessa ed eccettuato il solo caso in cui anche il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente ad essa, non può più essere tutelato davanti al giudice civile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al tribunale di Pistoia.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 novembre 2014 – 12 gennaio 2015, n. 877 Presidente Cortese – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 25/3/2014, rigettava la richiesta di Italfondiario S.p.A., mandataria della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, di ammissione al pagamento del credito di Euro 145.919,92 sulla scorta del contratto di finanziamento a medio - lungo termine, stipulato il 26/7/2002, garantito su ipoteca su beni immobili confiscati nel procedimento contro P.G. con sentenza dello stesso G.I.P. in data 20/3/2009. Secondo il Giudice, poiché il sequestro e la confisca dei beni erano stati disposti ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 306 del 1992, non si applicavano né gli artt. 52 e ss. del codice antimafia , relativi ai rapporti tra terzi e beni confiscati, anche in base all'art. 117 dello stesso codice, né la normativa dettata dagli artt. 194 e ss. della legge n. 228 del 2012 legge di stabilità 2013 , tenuto conto che la confisca non erano stata disposta come misura di sicurezza patrimoniale. 2. Ricorre per cassazione Italfondiario S.p.A., quale procuratrice della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia. La ricorrente sottolinea che il mutuo fondiario, in base al quale era stata iscritta l'ipoteca sull'immobile poi confiscato, era stato erogato in assoluta buona fede, rispettando integralmente le ordinarie norme di prudenza bancaria e nell'ignoranza delle attività illecite per le quali successivamente era stato condannato P. sostiene che la legge di stabilità 2013 si applica anche alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12 sexies cit., nonostante sia una misura di sicurezza e non di prevenzione, trattandosi di normativa organica, tanto che la medesima legge ha inserito il comma 4 bis dell'art. 12 sexies cit., che estende le disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati previsti dal D.L.vo 159 del 2011 anche alla confisca disposta ai sensi dello stesso art. 12 sexies chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, risultando errata l'affermazione secondo cui alla confisca ex art. 12 sexies cit. non si applicano le disposizione dell'art. 52 e ss. D. L.vo 159 del 2011 e quella secondo cui non si applicano le norme dettate dalla legge 228 del 2012 osserva che un'interpretazione diversa farebbe sorgere evidenti problemi di costituzionalità della normativa, essendo diversa la tutela differente prestata a creditori in buona fede. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e per l'ammissione al pagamento della somma indicata. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Questa Corte ha recentemente affermato che, nel caso di confisca definitiva disposta ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, il giudice dell'esecuzione penale che sia stato investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere l'ammissione al pagamento del credito ipotecario è tenuto a eseguire, laddove non sia stata già compiuta con esito negativo con provvedimento precedente sul medesimo oggetto, la verifica di sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011 da ritenersi applicabile anche alla confisca penale e a trasmetterne gli esiti all'Agenzia Nazionale, alla quale spettano le successive determinazioni di carattere amministrativo Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014 - dep. 19/06/2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 259332 si richiama l'ampia motivazione di quella pronuncia, che dimostra il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306 del 1992 e quella di prevenzione e la sostenibilità della interpretazione qui adottata. Di conseguenza, al terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene è precluso il ricorso allo strumento di tutela del proprio credito previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che richiama, in particolare, l'art. 52 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, solo laddove lo stesso soggetto abbia in precedenza promosso incidente esecutivo a tutela della garanzia reale costituita sul bene confiscato, e si sia visto rigettare la sua richiesta in via definitiva Sez. 1, n. 25369 del 21/05/2014 - dep. 13/06/2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 259920 , caso che non ricorre nel caso di specie. D'altro canto, il medesimo principio ha affermato, sotto un'altra ottica, questa Corte in sede civile, stabilendo che, in tema di confisca prevista dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modifiche , il diritto del creditore - sebbene assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in data precedente alla confisca stessa ed eccettuato il solo caso in cui anche il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente ad essa - non può più essere tutelato davanti al giudice civile Sez. 3, Sentenza n. 22814 del 07/10/2013, Rv. 628730 , richiamando la tendenza dell'ordinamento a generalizzare i principi codificati in tema di confisca quale misura di prevenzione, siccome informatori delle relazioni tra diritti di credito e connessi diritti di azione anche esecutiva e procedimenti penali, tendenza che trova conferma in relazione alla confisca quale misura di sicurezza pure in base ad elementi normativi testuali, sia pure indiretti e solo in apparenza non espliciti, successivamente approfonditamente analizzati cosicché è quella definitiva o a regime in tema di misure di prevenzione che trova immediata e temporalmente illimitata applicazione alla confisca quale misura di sicurezza patrimoniale, col solo evidente limite della definitività delle situazioni pregresse e cioè dell'intangibilità dei decreti di trasferimento emanati in sede di procedura esecutiva individuale o concorsuale prima del provvedimento di confisca . L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pistoia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pistoia.