



Reati fiscali | 12 Dicembre 2014
La crisi per la Cassazione non produce effetti, almeno in tema di versamento di ritenuta d’acconto
di Claudio Bossi - Avvocato penalista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.
Il mero verificarsi di una situazione di crisi finanziaria non comporta automaticamente la sussistenza di una condizione riconducibile a quella contemplata dall’art. 45 c.p. assumendo rilevanza la causa e la tempistica di una tale evenienza nonché le scelte in concreto operate dal soggetto agente.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 51436/14; depositata l’11 dicembre)








- Omesso versamento di ritenute: quando la crisi d’impresa esclude la penale rilevanza
- Prima c’era solo la sanzione amministrativa, poi venne il reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta
- Convalida dell’arresto: il giudizio ex ante va fondato sulle circostanze conosciute al momento dell’intervento della P.G.
- Guida alterata dall’assunzione di stupefacenti: all’esame tecnico si aggiungono le “evidenze obiettive”
- Ha solo il foglio rosa ma guida ubriaco: inammissibile il ricorso avverso la sospensione della patente di guida



























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