Fiducia al legale in totale libertà, ma anche i giudici hanno diritto di saperne qualcosa

E’ valida la nomina del difensore di fiducia, anche se effettuata senza il preciso rispetto delle formalità previste dall’art. 96 c.p.p., se ci sono elementi inequivoci da cui possa desumersi la nomina per facta concludentia.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 50738, depositata il 3 dicembre 2014. Il caso. Il tribunale di sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile l’appello contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva disposto ai danni di un uomo l’internamento in una casa di lavoro per due anni. L’appello era stato proposto da un avvocato che non era stato nominato difensore di fiducia dall’interessato. La nomina non risultava esserci neanche nel corso del giudizio di primo grado né ai fini della presentazione dell’appello. L’avvocato ricorreva in Cassazione, deducendo che la mera mancanza della nomina non costituisce di per sé motivo di inammissibilità, qualora xi siano elementi da cui presumere che la nomina era stata depositata e potesse essere confluita in un altro fascicolo per mero errore. Fatti concludenti. La Corte di Cassazione ricorda che è valida la nomina del difensore di fiducia, anche se effettuata senza il preciso rispetto delle formalità previste dall’art. 96 c.p.p., se ci sono elementi inequivoci da cui possa desumersi la nomina per facta concludentia . Essendo la norma ordinatoria e regolamentare, è suscettibile di un’interpretazione in bonam partem . L’art. 571, comma 3, c.p.p. prevede la possibilità di proporre impugnazione anche per il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento o per il difensore nominato a tal fine. Nel caso di specie, l’avvocato che aveva proposto appello non era legittimato, mancando la sua nomina come difensore di fiducia sia nel corso del giudizio di primo grado sia ai fini della presentazione dell’appello. Nessuna legittimazione. Il difensore si era limitato ad affermare che la nomina doveva presumersi intervenuta e depositata in dipendenza delle argomentazioni svolte nell’atto di appello, le quali presupponevano la visione degli atti contenuti nel fascicolo, il cui accesso era consentito solo depositando la nomina. Per la Corte, però, questi non erano elementi da cui desumere la sua nomina per factia concludentia . Il legale aveva dedotto la non sufficienza del mero rilievo della non rinvenibilità nel fascicolo della sua nomina come difensore di fiducia e la possibilità che la sua nomina fosse confluita nel fascicolo sbagliato, ma non aveva comunque allegato l’atto di nomina per il giudizio di primo grado e per la proposizione dell’appello. Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 novembre – 3 dicembre 2014, n. 50738 Presidente Chieffi – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 febbraio 2014, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Di Perna Ferdinando avverso l'ordinanza dell'8 ottobre 2013 del Magistrato di sorveglianza di Macerata, che aveva sostituito, ai sensi dell'art. 231 cod. pen., con l'internamento in una casa di lavoro per due anni la libertà vigilata, disposta per un anno nei confronti del medesimo dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 23 gennaio 2012, che lo aveva anche dichiarato delinquente abituale ai sensi dell'art. 103 cod. proc. pen., e prorogata per un anno dal Magistrato di sorveglianza di Macerata con ordinanza dell'11 aprile 2013. Il Tribunale, che premetteva la illustrazione delle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, rilevava che l'appello era stato proposto dall'avv. Giuliano Giordani, che, al momento della presentazione dell'appello, non era stato nominato difensore di fiducia dall'interessato Di Perna, non risultando esservi tale nomina né nel corso del giudizio di primo grado né ai fini della presentazione dell'appello, e che, pertanto, l'impugnazione era stata presentata da soggetto non legittimato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato per mezzo del suo difensore avv. Giuliano Giordani, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la mera mancanza della nomina non costituisce di per sé motivo di inammissibilità quando vi siano elementi dai quali presumere, ragionevolmente, che la nomina sia stata depositata e possa essere confluita in diverso fascicolo per mero errore. Il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione, poiché non ha considerato che la stesura dell'atto di gravame contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza per le questioni procedurali e di merito sollevate poteva essere redatto solo previa visione del fascicolo e degli atti, che supponeva il deposito dell'atto di nomina. 3. II Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando che il concetto di legittimazione a proporre impugnazione non può prescindere da un formale atto di nomina e che il Tribunale ha adeguatamente motivato le ragioni della pronuncia di inammissibilità. Considerato in diritto 1. II ricorso è manifestamente infondato. 2. Con recenti sentenze questa Corte, in consapevole contrasto con diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 11628 del 02/03/2007, dep. 15/03/2007, Cravotto, Rv. 36162 Sez. 6, n. 15311 del 14/03/2007, dep. 17/04/2007, Floris, Rv. 236683 Sez. 3, n. 21391 del 03/03/2010, dep. 07/06/2010, Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011, dep. 28/09/2011, Esposito, Rv. 250783 , ha riaffermato che è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non fatta con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia tra le altre, Sez. 2, n. 15740 del 22/02/2011, dep. 20/04/2011, P.M. in proc. Donato, Rv. 249938 Sez. 6, n. 16114 del 20/04/2012, dep. 27/04/2012, Briganti, Rv. 252575 , chiarendo, in particolare, che detta norma in quanto ordinatoria e regolamentare è suscettibile di una interpretazione in bonam partem. Questi principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni unite di questa Corte, che, in tema di presentazione dell'atto di querela, hanno affermato che è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione Sez. U, n. 26549 dei 11/07/2006, dep. 28/07/2006, Scafi e altri, Rv. 233974 , e sono stati ripresi da questa sezione, che ha recentemente rimarcato, in coerenza con essi, che la nomina del difensore di fiducia, per la cui validità processuale non è necessaria l'osservanza delle forme e modalità previste dalla suddetta norma codicistica, richiede quattro requisiti a la provenienza dall'interessato o comunque da un legittimato b la destinazione all'ufficio procedente c la manifestazione inequivoca della volontà di designare un difensore di fiducia per quel determinato procedimento d la individuazione inequivoca di tale difensore Sez. 1, n. 39235 del 14/03/2014, dep. 24/09/14, Sehapi, non massimata . 3. Poste tali premesse in diritto, è da ritenere corretta la decisione impugnata che, richiamato l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua può proporre impugnazione anche il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine , ha logicamente evidenziato, con congrui richiami fattuali, che l'avv. Giordani che ha proposto appello non era legittimato, in difetto della sua nomina quale difensore di fiducia da parte dell'interessato sia nel corso del giudizio di primo grado sia ai fini della presentazione dell'appello, pervenendo alla coerente decisione di inammissibilità della impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a , cod. proc. pen., del tutto infondatamente contrastata dalle doglianze difensive. Il difensore del ricorrente, infatti, genericamente deducendo la non sufficienza - al fine della pronuncia di inammissibilità della impugnazione - del mero rilievo della non rinvenibilità nel fascicolo della sua nomina quale difensore di fiducia e prospettando l'evenienza della confluenza della stessa in altro fascicolo, mentre non ha comunque allegato l'atto di nomina per il giudizio di primo grado e in ogni caso per la proposizione dell'appello, né ha dimostrato il suo rilascio, ha opposto che la nomina doveva ragionevolmente presumersi intervenuta e depositata in dipendenza delle argomentazioni svolte nell'atto di appello, che presupponevano la visione degli atti contenuti nel fascicolo, il cui accesso era consentito solo depositando la nomina. In tal modo il difensore, non considerando che la conoscenza degli atti non è in ogni caso indicativa del loro esame diretto in Cancelleria, ha omesso ogni correlazione con gli indicati principi di diritto, che anche nel meno rigoroso apprezzamento delle formalità della nomina del difensore richiedono inequivoci elementi, assenti nella specie, riferiti alla provenienza e alla destinazione dell'atto, alla manifestazione della volontà dell'interessato e alla individuazione del difensore, dai quali la nomina possa desumersi per facta conciudentia. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.