Inammissibile “filtrare” il patteggiamento solo per alcuni dei reati contestati

In tema di riti alternativi, è inammissibile la richiesta di patteggiamento parziale in quanto, essendo tali riti orientati alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati, è incompatibile un’utilizzazione differenziata di questi solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni o con le definizioni del procedimento secondo distinte modalità.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 48651, della Corte di Cassazione, depositata il 24 novembre 2014. Il caso. Il Tribunale ammetteva l’imputato ad oblazione in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett a cds guida sotto l’influenza di alcool e dichiarava di non doversi procedere per il reato di cui all’art. 582 c.p. lesioni personali per mancanza di querela, mentre condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 337 c.p. resistenza a un pubblico ufficiale . Il pm ricorreva per cassazione, lamentando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 582, 585, 576 c.p. per aver il Tribunale omesso di considerare che il reato di lesioni personali doveva considerarsi aggravato perché commesso al fine di eseguire il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e che, risultando procedibile d’ufficio, non poteva essere oggetto di pronuncia d’improcedibilità per mancanza di querela. Inoltre, lamentava l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 53, l. n. 689/1981 sostituzione di pene detentive brevi , in relazione alla conversione dell’atto di appello in ricorso per cassazioni da parte della Corte territoriale, avendo omesso di richiedere direttamente all’imputato in ordine alla sostituzione delle pene detentive nelle corrispettive pecuniarie. Patteggiamento e ricorso per cassazione. La Cassazione, nell’affrontare la questione in esame, ricorda che in tema di patteggiamento è possibile ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza, purché riferita ai casi di errore manifesto ovvero ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, dovendo invece tale possibilità essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità Cass., n. 10692/2010 . Nel caso in esame, aggiunge la Corte Suprema, si ricava dalla stessa imputazione la finalizzazione della condotta di lesioni alla volontà di resistere ad un atto dei pubblici ufficiali. Dunque, l’intervenuta contestazione in fatto della circostanza aggravante teleologica, la cui ricorrenza comporta la procedibilità d’ufficio del reato ai sensi degli artt. 585 e 576 c.p., non residua alcun margine di apprezzamento in ordine alla corretta qualificazione in iure del fatto. Inammissibile frazionare” il patteggiamento. La Cassazione, infine, accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata, atteso che erroneamente il giudicante ha ammesso l’imputato al patteggiamento limitato ad alcuni soltanto dei reati in addebito, alla luce anche del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in base al quale in tema di riti alternativi, è inammissibile la richiesta di patteggiamento parziale in quanto la caratteristica di essi di essere funzionalmente orientati alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati ne rende incompatibile un’utilizzazione differenziata solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni Cass., n. 31138/2013 , o come nel caso di specie con le definizioni del procedimento secondo distinte modalità.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 – 24 novembre 2014, numero 48651 Presidente Conti – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cremona, in relazione ai contestati reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violazione legge armi e guida in stato di ebbrezza ammetteva B.E. ad oblazione in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. a Codice della Strada, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 582 cod. penumero per mancanza di querela ed infine applicava all'imputato, con il consenso del PM, le pene di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. penumero e di quattordici giorni di arresto ed Euro 23,00 di ammenda per quello di cui all'art. 4, comma 2 l. numero 110 del 1975, disponendone contestualmente la sostituzione con le corrispondenti sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. 53 e segg. l. numero 689 del 1981. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi il Procuratore Generale di Brescia e l'imputato, deducendo - il primo violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 582, 585, 576 e 61 numero 2 cod. penumero per avere il Tribunale omesso di considerare che il reato di lesioni personali doveva considerarsi aggravato dalla circostanza, contestata in fatto nell'imputazione, prevista dall'art. 61 numero 2 cod. penumero aggravante del nesso teleologico , poiché commesso al fine di eseguire il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e che ricorrendo tale situazione e risultando procedibile d'ufficio, non poteva per contro essere oggetto di pronuncia d'improcedibilita per mancanza di querela - il secondo, con atto di appello del 27/04/2010 convertito dalla Corte territorialmente competente in ricorso per cassazione, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 53 l. numero 689 del 1981 per omessa richiesta diretta dell'imputato in ordine alla sostituzione delle pene detentive nelle corrispondenti peni pecuniarie ovvero di specifica procura speciale conferita su tale punto della decisione al difensore di fiducia. 3. Nelle rassegnate note scritte, il P.G. ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla parte privata, osservando che la procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore ai fini della definizione del procedimento mediante patteggiamento, deve considerarsi valida, ai sensi dell'art. 446, comma 3 cod. proc. penumero , in relazione a tutte le manifestazioni di volontà espresse in quella sede dal procuratore speciale, ivi ricompresa la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ha, invece, chiesto di accogliere il ricorso della parte pubblica, rilevando che l'imputazione formulata contiene sufficienti elementi per ritenere che la circostanza aggravante del nesso teleologico sia stata ritualmente contestata in fatto all'imputato e come tale ostativa alla pronuncia d'improcedibilità per il delitto di lesioni personali. Considerato in diritto 4. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Brescia risulta fondato e merita accoglimento. In tema di patteggiamento, è possibile ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza, purché riferita ai casi di errore manifesto ovvero ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, dovendo invece tale possibilità essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità Sez. 4, sent. numero 10692 del 11/03/2010, P.G. in proc. Hernandez, Rv. 246394 in fattispecie in cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si deduceva l'asserita erroneità del riconoscimento della continuazione Sez. 6, sent. numero 45688 del 20/11/2008, P.G. in proc. Bastea, Rv. 241666 in fattispecie in cui è stata parimenti ritenuta inammissibile l'impugnazione con cui si deduceva l'asserita erroneità della qualificazione del fatto, contestato come tentativo di furto aggravato, anziché come tentata rapina impropria aggravata . Nel caso in esame, dalla stessa imputazione si ricava in maniera palese la finalizzazione della condotta di lesioni alla volontà di resistere ad un atto dei pubblici ufficiali perché, per opporsi ai carabinieri usava violenza nei loro confronti colpendoli con calci e pugni, cagionando lesioni ” e quindi l'intervenuta contestazione in fatto della circostanza aggravante teleologica art. 61 numero 2 cod. penumero , la cui ricorrenza comporta la procedibilità d'ufficio del reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 comma 2, 585 e 576 numero 1 cod. penumero , non residuando perciò alcun margine di apprezzamento in ordine alla corretta qualificazione in iure del fatto. 5. All'accoglimento del ricorso nei termini anzidetti consegue, tuttavia, l'annullamento senza rinvio dell'intera sentenza impugnata, atteso che erroneamente il giudicante ha ammesso l'imputato al patteggiamento limitato ad alcuni soltanto dei reati in addebito. Costituisce, infatti, giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità che in tema di riti alternativi, è inammissibile la richiesta di patteggiamento parziale in quanto la caratteristica di essi di essere funzionalmente orientati alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati ne rende incompatibile un'utilizzazione differenziata solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni Cass. Sez. 3, sent. numero 41138 del 23/05/2013, P.M. e Lukasuak, Rv. 256929 Sez. 2, sent. numero 11284 del 06/12/2012, Hounaini e altro, Rv. 255301 Sez. 1, numero 6703 del 12/01/2006, P.G. in proc. Ignacchiti, Rv. 233409 o come nel caso di specie con la definizione del procedimento secondo distinte modalità. 6. Il contenuto della predetta statuizione induce a dichiarare l'assorbimento dell'impugnazione proposta dall'Imputato comunque infondata nel merito, atteso che il procuratore speciale costituisce un alter ego dell'imputato il quale, ove non abbia delimitato specificamente l'oggetto della procura ai sensi dell'art. 122 comma 1 cod. proc. penumero ad es. precludendo di addivenire ad un accordo sulla pena non subordinato al beneficio della sospensione condizionale viene ad esserne rappresentato in relazione a tutte le strategie processuali adottabili in proprio favore, in funzione del fine perseguito di raggiungere un accordo quoad poenam con la pubblica accusa, di norma preceduto da apposita trattativa che si instaura tra le parti Cass. Sez. 5, sent. numero 4675 del 30/10/1996, Naselli, Rv. 207133 Sez. 6, sent. numero 6850 del 29/03/1993, PM in proc. Ceriano ed altro, Rv. 195492 . P.Q.M. in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso dichiara assorbita in tale statuizione l'impugnazione dell'imputato.