Sfugge agli arresti domiciliari per un’incursione al bar sotto casa: la “fuga da Alcatraz” è confermata

Qualsiasi allontanamento dal luogo in cui si deve permanere agli arresti domiciliari integra il reato di evasione. Perciò, se la condanna può scattare anche nell’ipotesi in cui si venga ‘scovati’ in parti condominiali dello stabile, in cui sia consentito l’accesso a terzi, a maggior ragione la punibilità non può essere esclusa se il reo va a farsi dei ‘giretti’ al bar sotto casa.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 45257, depositata oggi. Il caso. Alcune piccole ‘incursioni’ al bar vicino a casa costano caro alla persona sottoposta agli arresti domiciliari, che si vede condannata, prima dal tribunale di Verona, poi dalla Corte d’appello di Venezia, per il reato di evasione. L’uomo, però, non ci sta e ricorre in Cassazione, deducendo l’insussistenza dell’offensività del reato troppo poco sarebbe il tempo in cui si era allontanato dal luogo in cui doveva rimanere confinato. Uscita non consentita. Questa logica, tuttavia, non piace ai giudici del ‘Palazzaccio’, che sigillano definitivamente la condanna una volta che gli addetti al controllo avevano scovato il ricorrente nel bar vicino all’abitazione al di fuori dell’orario di autorizzazione , il reato era già scattato. Esso, infatti, è integrato da qualsiasi allontanamento dal luogo indicato anche, sottolinea la Cassazione, dalla presenza in parti condominiali dello stabile, in cui sia consentito l’accesso a terzi situazione in cui la relazione diretta con l’abitazione è di sicuro maggiore rispetto al caso di specie . Inevitabile, quindi, la conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 settembre – 3 novembre 2014, n. 45257 Presidente Di Virginio – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 24/06/2013, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Verona in data 14/01/2012 che aveva condannato Salvatore Libia in relazione al reato di evasione, e, riconosciuto il fatto commesso in continuazione con ulteriori episodi già oggetto di valutazione con sentenza passata in giudicato, ha rideterminato la pena in aumento in mesi due e giorni venti di reclusione. 2. La difesa di Libia deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione all'accertamento di responsabilità, cui si è giunti senza valutare l'offensività del reato, che si ritiene insussistente stante il limitato arco temporale nel quale si è sviluppato l'allontanamento dal luogo ove l'interessato doveva permanere agli arresti domiciliari. Considerato in diritto l. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2. Sotto il profilo della violazione di legge si evoca la mancata applicazione del criterio dell'inoffensività dell'azione penale, sulla base di elementi di fatto, quale la presenza dell'interessato in un bar vicino all'abitazione rilevata da parte degli stessi addetti al controllo presso il domicilio, del tutto ininfluente ai fini richiamati, posto che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per tutte da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 11679 del 21/03/2012 , imp. Fedele Rv. 252192 , integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo indicato, quindi anche la presenza in parti condominiali dello stabile, in cui sia consentito l'accesso a terzi Sez. 6, Sentenza n. 3212 del 18/12/2007 -2008, imp. Perrone. Rv. 238413 la cui relazione diretta con l'abitazione è sicuramente maggiore di quella ravvisata nella specie. La vicinanza del locale pubblico all'alloggio, e la facilità con la quale si assume scoperta la presenza di Libia nei pressi dell'abitazione, sono idonee ad escludere l'offensività della violazione. Ne costituisce una conferma il precedente evocato dalla difesa a sostegno della propria prospettazione, poiché in quel caso si è esclusa la violazione per il caso di presenza della persona sottoposta a misura, durante l'orario in cui era autorizzato ad uscire, in un bar posto sul percorso che lo stesso era tenuto a seguire, mentre la fattispecie concreta si riferisce ad una assenza dall'abitazione al di fuori dell'orario di autorizzazione, e denota un abbandono del luogo degli arresti domiciliari in alcun modo collegabile a tali permessi. 3. Le deduzioni riguardanti il vizio della motivazione si incentrano invece nella riproposizione della propria tesi difensiva, omettendo ogni correlazione con il provvedimento impugnato, di cui non si contestano vuoti argomentativi o contraddizioni o illogicità, circostanza che evidenzia che il rilievo è volto ad una inammissibile sollecitazione ad una nuova valutazione di merito, estranea a questa fase del giudizio. 4. L'accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.