Non più l’accettazione del rischio qualifica il dolo eventuale. L’adesione all’evento lo distingue dalla colpa cosciente

Le Sezioni Unite valorizzano la matrice volontaristica, anziché rappresentativa, del dolo eventuale, che godrà dunque di minori spazi nella prassi applicativa.

Così per le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 38343/2014, depositata il 18 settembre 2014. Il fatto. Si tratta della nota tragedia nell’acciaieria ThyssenKrupp di Torino, in cui trovarono la morte sette operai del plesso siderurgico determinate da un incendio accidentale e dalla mancanza, fra le altre misure di salvaguardia omesse, di un dispositivo automatico di rilevazione fumi e di soppressione delle fiamme, il quale avrebbe quantomeno consentito il controllo delle condizioni di pericolo. Di fatto plurime in passato erano state le segnalazioni al gruppo dirigente in ordine all’insufficienza dei sistemi di sicurezza, queste avrebbero dovuto suffragare un allarme sulle deficitarie condizioni di sicurezza dello stabilimento. Le Sezioni Unite della Cassazione, per il rinvio del giudice di legittimità invocato su ricorso degli imputati – dirigenti apicali e figure aziendali responsabili della sicurezza -, già condannati in appello per omicidio ed incendio colposi, chiariscono in punto di tratti distintivi fra le due categorie-limite degli stati soggettivi della colpevolezza di reato la colpa cosciente ed il dolo eventuale. Sul punto le Sezioni Unite forniscono una ricca panoramica degli stati giurisprudenziali nel tempo sedimentatasi, all’esito fornendo una più elaborata ed originale soluzione dogmatica – più compiutamente si rinvia alle pagine n. 175 e ss. della sentenza -. Altrettanto di pregio altre questioni affrontate per l’esame di una vicenda processuale e sostanziale dai forti indici di complessità – v. ad esempio, le nozioni di interesse e di vantaggio dell’impresa colpevole di aver omesso la predisposizione dei modelli aziendali ex d. lgs. n. 231/2001 -. Con il dolo eventuale il reo aderisce all’evento, non ne accetta il rischio del verificarsi. Le Sezioni Unite adottano un lessico distinto dall” accettazione del rischio che di sovente – i giudici sul punto rimbrottano il Procuratore Generale – viene utilizzato a caratterizzare l’imputazione più grave. Sta nell’adesione all’evento il risolutivo tratto distintivo fra dolo eventuale e colpa cosciente. Nel dolo eventuale l’evento deve costituire una prospettiva sufficientemente concreta, mediante un alto giudizio di probabilità. Va dunque chiaramente rappresentato, anche in via alternativa, non nelle forme soffuse e grigie di un’accettazione del rischio, da attrarre nella sfera più propriamente colposa dell’agire. Prevale l’eco della dottrina volontaristica su quella rappresentativa dell’evento di reato. Il gioco processuale si fa allora puramente indiziario, per la ricerca di quanto equivalente ad un giudizio di ferma volontarietà dell’azione. La valorizzazione della componente volontaristica restringe gli spazi di operatività per il dolo eventuale, in confronto alla più generosa teoria sulla rappresentazione dell’evento di reato. La soluzione delle Sezioni Unite pare ricondurre le categorie del dolo eventuale e della colpa cosciente nell’alveo loro tipicamente naturale, impedendo sconfinamenti dogmatici nei rigori sintattici dell’art. 43 c.p. nel primo caso – il fatto va dolosamente preveduto e voluto -, nella violazione della regola cautelare nel secondo caso. Gli indicatori sintomatici del dolo eventuale. Ad esempio, indagando la specifica condotta in caso di fatti di sangue – scelta dell’arma e modalità -. Invece, la celerità e la poca riflessione della condotta nel caso di reati d’impeto parrebbe escludere il dolo eventuale. Oppure, le esperienze e le personalità del reo nei casi di eventi già in precedenza cagionati e dunque necessariamente tenuti in considerazione al momento del compimento della nuova azione delittuosa. Mentre, diversamente, nei contesti di regole cautelari – v. circolazione su strada – più ridotti appaiono gli spazi per la categoria soggettiva più grave. In altri casi va indagata la condotta successiva al fatto, quando non riparatrice del danno o omissiva parrebbe poter ancora suffragare l’ipotesi dolosa. Oppure, ancora, la sussistenza di conseguenze positive per il reo nel caso del verificarsi dell’evento o il contesto illecito nel quale la condotta si verifica – v. versari in re illicita -, entrambe le ipotesi paiono più affini al dolo eventuale. Per ultima, con progressione controfattuale, si fa riferimento ad ogni caso in cui, istruito il fatto, è possibile ritenere che il reo non si sarebbe astenuto dal commettere quell’azione neanche se avesse avuto certezza che quell’evento si sarebbe verificato – v. regola di Frank -. Poco significativi appaiono invece gli stati emotivi del reo. La colpa cosciente è pur sempre colpa, nessuna fuga in avanti è consentita. La colpa cosciente ex art. 61, comma 3, c.p. trova invece parametro all’interno dei limiti categoriali tradizionali della colpa. Va indagata la relazione tipizzata fra regola cautelare violata e l’evento che questa mira ad evitare, se questa sia divenuta percepibile dall’individuo chiamato a governare la situazione di rischio e ciò nonostante sia stata ignorata, per noncuranza o trascuratezza. Le Sezioni Unite scongiurano le ipotesi psicologiste per l’individuazione dei limiti della colpa cosciente - di fatto annichilendo il dato testuale ex art. 43 c.p. che prescrive la previsione dell’evento anche per il fatto colposo -, e contengono la colpa cosciente nelle più anguste feritoie della colpa tradizionale. Si riducono le distanze con la colpa incosciente, dalla quale la colpa cosciente si distinguerebbe per la concretezza e la chiara coloritura che la prospettiva del verificarsi dell’evento assumerebbe per la violazione della regola cautelare.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 24 aprile – 18 settembre2014, n. 38343 Presidente Santacroce – Relatore Bialotta