Ciò che si prende in casa dell’indagato ha bisogno di una motivazione, altrimenti “si prega di non toccare”

In tema di riesame del sequestro probatorio, il tribunale ha l’onere di effettuare il controllo di legalità del provvedimento nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pm che ha emesso il provvedimento di sequestro.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37453, depositata il 10 settembre 2014. Il caso. Il tribunale del riesame di Cuneo rigettava l’istanza di riesame avanzata da un indagato di bancarotta contro il decreto di sequestro emesso dal pm di una somma di denaro, rinvenuta durante una perquisizione e occultata all’interno di una borsa contenente strumentazione sanitaria. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la carenza di motivazione riguardo alla rilevanza del quadro indiziario per il reato di bancarotta, deducendo che il provvedimento di sequestro probatorio non era stato ancora convertito dal gip nonostante la richiesta del pm. Infine, mancava, a suo giudizio, qualsiasi motivazione sui presupposti di applicazione del sequestro, in quanto il tribunale non aveva indicato gli elementi a sostegno dell’ipotesi di reato e non aveva specificato l’esistenza del vincolo di pertinenzialità tra il bene sottoposto a vincolo cautelare e l’attività illecita, nonché esigenze probatorie. Motivazione precisa. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di riesame del sequestro probatorio, il tribunale ha l’onere di effettuare il controllo di legalità del provvedimento nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pm che ha emesso il provvedimento di sequestro. Queste indicazioni sono l’antecedente logico e giuridico rispetto alle valutazioni, prima del pm e poi del tribunale, della loro congruità per accertare il fumus commissi delicti . Perciò, la motivazione deve dar conto, da una parte, della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali e, dall’altra, delle ragioni poste a fondamento della misura. Nel caso di specie, invece, il giudice si era limitato ad affermare che la somma sottoposta a sequestro era pertinente al reato e assoggettabile alla confisca per equivalente. Mancava la valutazione dei presupposti del sequestro probatorio, con l’omissione di ogni riferimento alle finalità perseguite con l’applicazione della misura cautelare. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 maggio – 10 settembre 2014, n. 37453 Presidente Lombardi – Relatore De Berardinis Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 25.10.13 il Tribunale di Cuneo - Sez.Riesame - rigettava l'istanza di riesame proposta da A.D. avverso il decreto di sequestro emesso dal PM., ai sensi dell'art. 324 CPP in riferimento alla imputazione di bancarotta ed altro. Nella specie era stata eseguita una perquisizione a carico dell'indagato, nel corso della quale era stata rivenuta e sequestrata la somma di Euro 5.000,00, occultata all'interno di una borsa contenente strumentazione sanitaria. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo -1- inosservanza dell'art. 125 CPP in relazione alla carenza di motivazione in riferimento alla rilevanza del quadro indiziario riferito ad ipotesi di bancarotta, ascritte all'indagato, ritenendo il predetto amministratore di fatto della società PMG PLAST, a favore della quale erano avvenute le distrazioni di beni della società ROATTA SAC dichiarata fallita, dal Tribunale di Mondovì in data 22.5.13. Tanto premesso la difesa aveva evidenziato al giudice del riesame che la somma in sequestro era stata depositata dal figlio dell'indagato, unitamente alla apparecchiatura necessaria per sopperire alla apnea del prevenuto, e che il provvedimento di sequestro probatorio non era stato ancora convertito dal GIP nonostante la richiesta avanzata dal PM. Tanto rilevato la difesa riteneva che l'ordinanza emessa dal Tribunale fosse viziata da carenza di motivazione sui presupposti di applicazione del sequestro, osservando che il Tribunale non aveva indicato gli elementi a sostegno dell'ipotesi di reato e non aveva specificato l'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra la res sottoposta al vincolo cautelare e l'attività illecita, nonché le esigenze probatorie. Per tali motivi chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato. Rileva in diritto Il ricorso risulta dotato di fondamento. Invero, premesso che il Tribunale con il provvedimento de quo ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM nei confronti dell'indagato per ipotesi di bancarotta ed emissione di fatture false , essendo stata rivenuta nella disponibilità del predetto, all'interno dell'abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari, la somma di Euro 5.000 — si osserva che nella specie, trattasi di un provvedimento di sequestro probatorio, disposto ex art. 253 CPP. Pertanto, deve trovare applicazione il principio sancito da questa Corte, che con sentenza Sez. VI - 5/6/97 n. 1445 - D'Adamo ha stabilito che -in tema di riesame del sequestro probatorio, al tribunale incombe di effettuare il controllo di legalità del provvedimento nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, che è l'organo che ha emesso il provvedimento di sequestro. Tali indicazioni rappresentano l'antecedente logico e giuridico rispetto alla valutazione, demandata al pubblico ministero e poi al tribunale, della loro congruità ai fini dell'accertamento del fumus commissi delicti . - In tal senso si osserva che la motivazione deve dar conto non solo della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali, ma anche delle ragioni, poste a fondamento della misura. Nella ordinanza di cui si tratta, emerge che il giudice del riesame, ha reso carente motivazione, affermando che la somma sottoposta al sequestro è pertinente al reato e si ritiene soggetta a confisca per equivalente . Diversamente risulta omessa la valutazione dei presupposti del sequestro probatorio, mancando il riferimento alle finalità perseguite con l'applicazione della misura cautelare ex art. 259 CPP. Deve dunque ritenersi dotata di fondamento la censura del ricorrente, con la quale viene dedotta la nullità del provvedimento, che deve essere annullato, disponendo il rinvio al competente giudice per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cuneo per nuovo esame.