Nessun consenso è richiesto per il prelievo ematico

A seguito di un incidente stradale, con conseguente ricovero presso l’azienda ospedaliera del soggetto coinvolto nel sinistro, è possibile eseguire, per ordine dei Carabinieri, il prelievo ematico per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza. Questa operazione non necessita del consenso dell’interessato e i risultati del prelievo ematico possono essere utilizzati in sede processuale quali elementi di prova acquisiti mediante documentazione medica.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29882, depositata l’ 8 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Trento, confermando la sentenza di primo grado, condannava l’imputato per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, ai sensi dell’art. 186 c.d.s Ricorreva per cassazione il soccombente, lamentando l’inutilizzabilità del risultato del prelievo ematico, non essendo stata acquistata la prova del consenso da parte dell’interessato all’accertamento, eseguito non per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dall’imputato, bensì solo a seguito di una richiesta dei Carabinieri avente come unico scopo la determinazione del tasso alcolemico l’incapacità di intendere e volere dell’imputato al momento del prelievo e, infine, l’omesso avviso all’interessato, all’atto dell’accertamento, della facoltà di farsi assistere da un difensore. L’imputato era capace di intendere e volere. Non può trovare riscontro e fondatezza la censura riguardante la mancata capacità di intendere e volere in capo all’imputato. Nessun documento medico, nemmeno quelli prodotti dalla difesa, indicavano che al momento del ricovero fosse presente una limitazione della volontà e della capacità di comprendere. Non era necessario il consenso preventivo al prelievo. Nell’affrontare la questione del consenso al prelievo, la Cassazione riporta l’ormai consolidato indirizzo interpretativo, secondo il quale i risultati del prelievo ematico, effettuato presso un ospedale a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, costituendo elementi di prova acquisiti attraverso documentazione medica e non necessitando del consenso dell’interessato, ai fini dell’utilizzabilità processuale Cass., n. 1827/2009 . Nel caso di specie, vi erano tutte le condizioni affinché gli stessi Carabinieri potessero richiedere il prelievo per accertare il tasso alcolemico del soggetto. D’altra parte, il dettato letterale dell’art. 186 c.d.s. indica come presupposto, che legittima la richiesta degli organi di Polizia Stradale del prelievo ematico, la sottoposizione dell’interessato a cure mediche . Tale formulazione non autorizza ad interpretare la disposizione nel senso che, ai fini della legittimità della richiesta dell’accertamento ematico, il prelievo debba essere finalizzato a curare il soggetto. Per cure” devono infatti intendersi l’intervento dei sanitari nell’assistere il soggetto e la determinazione di terapie ritenute più opportune in relazione alle lesioni riportate e lo stato di salute. Così interpretata la norma esclude il requisito del consenso dell’interessato. Egli, infatti, potrà anche decidere di rifiutarsi, andando però incontro alle sanzioni previste dallo stesso art. 186 c.d.s Altrimenti – precisa la S.C. - se fosse necessario il consenso dell’interessato, la sua mancanza non potrebbe integrare conseguentemente l’ipotesi di reato prevista per il caso di rifiuto di sottoporsi a tale specifico accertamento . L’interessato aveva comunque espresso il proprio consenso. Va poi aggiunto che in base al compendio probatorio acquisito in primo e secondo grado, l’interessato aveva acconsentito al prelievo. L’interessato doveva essere avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore? Per quanto riguarda la censura rispetto al mancato avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore all’atto dell’accertamento, appare evidente la tardività di tale eccezione, sollevata per la prima volta nel corso del dibattimento di primo grado, poiché il momento che rileva ai fini della tempestività della deduzione è il compimento dell’atto al quale la parte assiste. Secondo l’orientamento maggioritario in sede di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento di tale stato costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia Cass., n. 27736/2007 . L’eventuale violazione di tale formalità integra una nullità generale, e non assoluta, che ai sensi dell’art. 182 c.p.p. deve essere eccepita prima del compimento dell’atto o, se ciò è impossibile, immediatamente dopo. E’ quindi inammissibile quindi l’eccezione proposta solo nel dibattimento di primo grado. Sulla base di tali argomentazione la Corte Suprema rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez IV Penale, sentenza 27 maggio - 8 luglio 2014, n. 29882 Presidente Brusco – Relatore Romis Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bolzano – sez. distaccata di Bressanone - condannava U.D. per il reato di cui all'articolo 186, secondo comma, lett. c , C.d.S., per guida in stato di ebbrezza del veicolo tg. DX561RP, con tasso alcolemico rilevato pari a 2,91 g/l fatto accertato in OMISSIS . 2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trento - Sez. Dist. di Bolzano -confermava la pronuncia di condanna. In risposta alle deduzioni dell'appellante, osservava la Corte distrettuale che a la responsabilità dell'imputato emergeva chiara dall'analisi ematica da cui risultava l'elevato tasso alcolemico b quanto alla legittimità delle analisi, esse erano state svolte in struttura ospedaliera presso la quale l'imputato era stato trasportato in ambulanza , dopo un incidente in cui l'U. era stato coinvolto, ed era stato prestato anche il consenso da parte dell'interessato come risultava dalla documentazione acquisita, come riferito dal teste A. e come desumibile da quanto precisato dalla dottoressa che aveva effettuato il prelievo la quale, pur non ricordando nei particolari lo specifico caso, aveva dichiarato di non aver mai effettuato un prelievo ematico senza il consenso dell'interessato c non erano emersi elementi tali da far ipotizzare un'eventuale incapacità di intendere e di volere dell'interessato, rilevante ai fini processuali, al momento del prelievo stesso d non erano riscontrabili irregolarità nella procedura seguita per il prelievo e per l'acquisizione del relativo risultato, e nelle operazioni di controllo, sulla scorta delle dichiarazioni rese in proposito dalla dottoressa che aveva proceduto al prelievo peraltro, le deduzioni difensive in proposito dovevano considerarsi tardive perché non risultava che nel corso del giudizio di primo grado fossero state mosse obiezioni al riguardo e quanto all'eccezione difensiva secondo cui all'U. non sarebbe stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del prelievo, la stessa doveva considerarsi tardiva essendo stata sollevata per la prima volta al termine della fase delle indagini e nemmeno prima dell'apertura del dibattimento e non apparivano riscontrabili le contraddizioni prospettate dall'appellante riguardanti le prove, per cui non vi era alcuna ragione per disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale f del tutto correttamente il primo giudice aveva ritenuto di non assumere prove superflue, avendo proceduto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 495 del codice di rito. 3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostanzialmente riproponendo le stesse doglianze ed argomentazioni in rito già sottoposte al vaglio della Corte d'Appello, e cioè a inutilizzabilità del risultato del prelievo ematico non essendo stata acquisita la prova del consenso da parte dell'interessato all'accertamento, eseguito non per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dall'imputato, bensì solo a seguito di una richiesta specifica dei Carabinieri avente come unico scopo la determinazione del tasso alcolemico b incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del prelievo ematico c irregolarità nello svolgimento della procedura prevista per l'accertamento a mezzo prelievo ematico, e nelle relative operazioni di controllo, per inosservanza delle prescrizioni del Protocollo Operativo approvato nel 2005 dal Ministero dell'Interno e della Salute d omesso avviso all'interessato, all'atto dell'accertamento, della facoltà di farsi assistere da un difensore la relativa eccezione sarebbe stata tempestivamente dedotta in quanto veniva sollevata nell'udienza in cui è stato dimesso da parte del P.M. il documento che oltre il consenso dell'imputato al prelievo del sangue dovrebbe contenere anche l'avviso di cui sopra, ovvero al primo momento utile così testualmente a pag. 16 del ricorso e mancata assunzione di una prova decisiva, per la revoca da parte del primo giudice dell'ordinanza con la quale era stato disposto di risentire i testi, per l'omessa acquisizione dell'originale del documento depositato in copia di consenso asseritamente firmato dall'imputato e per l'omessa ammissione di perizia finalizzata ad accertare l'esistenza della capacità di intendere e di volere dell'U. al momento del suo ricovero presso l'ospedale di . Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. È circostanza pacifica che l'U. , come precisato nella sentenza impugnata, era stato coinvolto in un incidente stradale ed è altrettanto pacifico che egli era stato soccorso e trasportato in ospedale a mezzo di un'ambulanza per gli accertamenti e le cure del caso così come è parimenti pacifico che all'U. erano state riscontrate lesioni personali escoriazione al naso e al cranio frontalmente, una contusione renale e una frattura del setto dai documenti medici risultava altresì nessun ematoma del setto, nessuna emicrania, nessun malore, niente vomito nessun documento medico - nemmeno quelli prodotti poi dalla stessa difesa - e nessun dato indicava che nell'U. al momento del ricovero fosse presente una rilevante limitazione della volontà e della capacità di comprensione cfr. pagg. 5-6 della sentenza della Corte d'Appello . Orbene, tanto premesso in punto di fatto, mette conto sottolineare che secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ed in particolare nell'ambito di questa Quarta Sezione, i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso in termini, Sez. 4, n. 1827 del 04/11/2009 Ud. - dep. 15/01/2010 - Rv. 245997 conf., ex plurimis Sez. 4, n. 8041 del 21/12/2011 Ud. - dep. 01/03/2012 - Rv. 252031 Sez. 4, n. 10286 del 04/11/2008 Ud. - dep. 06/03/2009 - Rv. 242769 Sez. 4, n. 22599 del 13/05/2005 Ud. - dep. 16/06/2005 - Rv. 231976 Sez. 4, n. 37442 del 12/06/2003 Ud. - dep. 02/10/2003 - Rv. 226257 . Vi erano dunque tutte le condizioni perché i Carabinieri - i quali avevano effettuato i rilievi dell'incidente ed avevano disposto il trasporto all'ospedale dell'U. per avere lo stesso riportato lesioni - potessero chiedere ai sanitari dell'ospedale il prelievo ematico per l'accertamento di eventuale tasso alcolemico nell'organismo dell'U. . Giova evidenziare, invero, che, in base alla formulazione letterale del quinto comma dell'articolo 186 del codice della strada, il presupposto che legittima la richiesta da parte degli organi di Polizia Stradale del prelievo ematico è unicamente che l'interessato sia sottoposto alle cure mediche orbene, tale formulazione non autorizza in alcun modo ad interpretare la disposizione stessa nel senso che, ai fini della legittimità della richiesta dell'accertamento ematico, il prelievo stesso debba necessariamente essere finalizzato a curare il soggetto per cure , nel significato del termine adoperato dal legislatore nella disposizione in esame, devono evidentemente intendersi, per un verso, l'intervento dei sanitari nell'assistere il soggetto - affidato, appunto, alle loro cure - e, per altro verso, le determinazioni terapeutiche ritenute più opportune in relazione alle lesioni dallo stesso riportate ed alle sue condizioni di salute medicazioni, somministrazione di antidolorifici e/o antibiotici, etc. . Così interpretata la norma, ne deriva che ai fini del prelievo ematico, nel contesto quale delineato dal legislatore, non è richiesto il consenso del soggetto interessato quest'ultimo potrà certamente opporre un rifiuto, così andando però incontro alle sanzioni previste dal settimo comma dell'articolo 186 del codice della strada per il caso di rifiuto dell'accertamento, ivi compreso l'accertamento disciplinato dal quinto comma dello stesso articolo se fosse necessario il consenso dell'interessato, la sua mancanza non potrebbe integrare conseguentemente l'ipotesi di reato prevista per il caso di rifiuto di sottoporsi a tale specifico accertamento in buona sostanza, la stessa sanzione penale, che sancisce dunque il disvalore del rifiuto, risulta del tutto incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo. D'altra parte, l'indirizzo interpretativo quale appena illustrato trova supporto negli interventi della Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 238 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla leggo”. Giova ricordare che la Corte Costituzionale è pervenuta a tale declaratoria di illegittimità per porre un freno all'utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di provvedimenti necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali , senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina, caratterizzata da genericità di formulazione e mancanza di qualsiasi specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Peraltro, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, nel censurare la genericità della disciplina del rito penale, ha segnalato come, invece, . in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada artt. 186 e 187 C.d.S. , il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica e settoriale dell'accertamento sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria ”. La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di intervenire ancora in materia, con la sentenza n. 138 del 1996, con specifico riferimento alla procedura per l'accertamento dell'eventuale stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nella circostanza, il giudice delle leggi ha significativamente ritenuto di dover ribadire quanto già precedentemente precisato sent. n. 54 del 1986 , e cioè che il prelievo ematico - ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica - non lede la dignità o la psiche della persona, così come di norma non ne mette in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità e la salute . Nel caso in esame, il prelievo è stato dunque eseguito nel rispetto delle norme vigenti l'U. era rimasto coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale era rimasto ferito e quindi trasportato in ospedale. Va poi aggiunto che, sulla scorta di quanto argomentato dai giudici di prima e seconda istanza in base all'acquisito compendio probatorio di cui si è prima detto nella parte narrativa , deve ritenersi che vi sia stato anche il consenso dell'U. al prelievo avuto riguardo a tutte le trancianti considerazioni appena svolte, risulta tuttavia superflua qualsiasi ulteriore valutazione delle doglianze del ricorrente concernenti le modalità con le quali il consenso sarebbe stato espresso e l'autenticità o meno della firma dell'U. sul relativo modulo. 2.2. Nemmeno possono assumere rilievo i dubbi palesati dal ricorrente circa l'osservanza nella concreta fattispecie del Protocollo Operativo approvato nel 2005 dal Ministero dell'Interno e della Salute dallo stesso ricorrente evocato, posto che a la sentenza impugnata ha dato atto della regolarità della procedura seguita b dalla sentenza del Tribunale non si rileva che la questione fosse stata posta durante il giudizio di primo grado c i casi di inutilizzabilità sono tassativamente previsti dalla legge e non consta che vi sia qualche norma nemmeno il ricorrente vi ha fatto cenno che stabilisca l'inutilizzabilità del risultato del prelievo ematico nel caso di inosservanza del Protocollo in argomento. 3. Prive di qualsiasi fondamento sono le ulteriori censure che qui di seguito saranno esaminate. 3.1. Per quel che riguarda l'avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore all'atto dell'accertamento - avviso che sarebbe stato omesso - appare evidente la tardività della relativa eccezione, sollevata per la prima volta nel corso del dibattimento di primo grado, a nulla rilevando che la stessa sia stata prospettata in relazione ad una produzione documentale da parte del P.M., atteso che il momento che rileva ai fini della tempestività della deduzione - come correttamente rilevato dai giudici di merito - è il compimento dell'atto al quale la parte assiste. È sufficiente evocare in proposito il consolidato orientamento ormai da tempo delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, ed all'interno di questa sezione in particolare, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento di tale stato costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia in termini, Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007 Ud. - dep. 13/07/2007 - Rv. 236933 conf, ex plurimis , Sez. 6, n. 26717 del 06/05/2003 Ud. - dep. 19/06/2003 - Rv. 227420 . La eventuale violazione di detta formalità integra una nullità di ordine generale, ma non assoluta che, ai sensi dell'articolo 182 comma secondo cod. proc. pen., deve essere quindi eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo ed è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento così, ex plurimis ,Sez. 4, n. 45621 del 04/11/2009 Ud. - dep. 26/11/2009 - Rv. 245462 nella concreta fattispecie, l'eccezione è stata sollevata, come detto, nel corso del dibattimento di primo grado. Ad abundantiam , è opportuno ricordare anche che questa Corte, con la più recente ed ormai in tal senso consolidata giurisprudenza, ha altresì precisato che l'eventuale omissione del deposito del verbale relativo all'accertamento non determina alcuna nullità così Sez. 4, n. 31333/04 del 16/7/2004 - ud. 22/4/04 - P.M. in proc. Siciliano, RV. 228958 Sez. 4, n. 18610 del 22/4/04 - ud. 17/12/2003 - imp. Perugini, RV. 228339 Sez. 4, n. 43376 del 12/11/2003 - ud. 22/10/2003 - imp. De Sannio, RV. 226033 cfr. anche Sez. 4, n. 21738 del 7/5/2004 - ud. 11/3/2004 - imp. Elgharras, RV. 229114 secondo cui il verbale relativo al c.d. alcooltest non rientra tra gli atti soggetti all'obbligo di deposito per il difensore . 3.2. Infondata è la censura relativa alla revoca da parte del primo giudice del provvedimento con il quale era stato disposto che fossero nuovamente sentiti i testi già escussi. In primo luogo, è bene sottolineare che con l'appello non erano state dedotte doglianze in proposito come si rileva dalla lettura dei motivi di appello sul versante delle richieste istruttorie, era stata solo sollecitata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame di detti testi e per l'espletamento di una perizia finalizzata all'accertamento delle condizioni di intendere e di volere dell'U. ai momento del prelievo ematico. Mette poi conto evidenziare che non è comunque ravvisabile nessuna nullità, posto che - come precisato in giurisprudenza – il potere del giudice di revocare l'ammissione di prove superflue in base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale articolo 495, comma 4 cod. proc. pen. è ben più ampio di quello riconosciuto all'inizio del dibattimento articolo 190, comma 1 cod. proc. pen. di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo” Sez. 6, n. 38812 del 08/07/2002 Ud. dep. 19/11/2002 Rv. 224272 . 3.3. Manifestamente infondata è, infine, la censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ed invero, la Corte distrettuale ha proceduto ad una valutazione di merito sottolineando la superfluità degli incombenti istruttori richiesti dalla difesa, precisando che l'acquisito compendio probatorio consentiva di decidere allo stato degli atti giova poi ricordare, in proposito, che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, l'obbligo motivazionale sussiste solo allorquando la rinnovazione stessa viene disposta, potendo invece il rigetto della relativa richiesta essere implicitamente motivato il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo in termini, ex plurimis , Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 Ud. - dep. 25/06/2010 - Rv. 247872 . Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì precisato che la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti Sez. Un., n. 2780/96, RV. 203974 . 4. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.