Frasi incise sulla porta, mentre la parte offesa osserva dallo spioncino: diffamazione, non ingiuria

I messaggi, non proprio oxfordiani, lasciati sulla porta vanno valutati come comunicazione, con più persone, offensiva per l’altrui reputazione. Poco plausibile anche la contestazione, nei confronti della donna, del reato di danneggiamento.

Follia all’italiana, follia condominiale una donna di mezza età si diletta a incidere sulla porta di casa di un’altra persona, che abita nel palazzo, alcune frasi offensive! Evidente la inciviltà del gesto, ma, nonostante tutto, restano in dubbio i reati contestati alla donna, ossia quello di danneggiamento e quello di ingiuria Cassazione, sentenza n. 24576, sez. II Penale, depositata oggi Osservatore occulto. Eppure, sia in primo che in secondo grado, i giudici seguono una linea di pensiero comune la donna viene condannata per i delitti di danneggiamento e ingiuria . Decisiva la ricostruzione dell’assurdo episodio, che ha visto la donna cimentarsi nella incisione di frasi ingiuriose sulla porta dell’abitazione della persona offesa , che, a sua volta, chiusa in casa, osservava la scena dallo spioncino . Ma il quadro accusatorio viene ora messo in discussione, alla luce delle obiezioni mosse nel ricorso in Cassazione proposto dalla donna vicenda riaffidata, quindi, all’esame del Tribunale. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, innanzitutto, la incisione dello stipite della porta non sembra determinare, in quanto tale, un danno strutturale è tutta da valutare, quindi, l’ipotesi del danneggiamento . Allo stesso tempo, vacilla anche l’ ipotesi delittuosa della ingiuria . Decisiva proprio la presenza, a casa, della persona offesa. Su questo punto, difatti, i giudici ricordano che la mancata conoscenza – proprio come in questa vicenda – della presenza della persona offesa impedisce il perfezionamento del delitto di ingiuria e fa subentrare l’ipotesi della diffamazione, che punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 maggio – 11 giugno 2014, n. 24576 Presidente Prestipino – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sanremo decidendo l'appello proposto da B.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Cagiva del 16 marzo 2010, ha confermato la pronunciata condanna per i delitti di danneggiamento e ingiuria. Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputata si lamenta violazione di legge innanzitutto ritenendo errata la qualificazione del fatto, consistito nella incisione di frasi ingiuriose sulla porta della abitazione della persona offesa, che avrebbe dovuto qualificarsi, secondo la difesa, non ai sensi dell'art. 635 cod. pen. bensì ai sensi dell'art. 639 cod. pen. non essendo stato integrato il caso di specie da un danneggiamento bensì da un mero deturpamento dello stipite della porta, senza diminuirne in modo apprezzabile il valore o l'uso . Da questa diversa qualificazione sarebbe derivata l'incompetenza territoriale del giudice sensi dell'art. 21 cod. proc. pen. Si lamenta inoltre errata applicazione dell'art. 594 cod. pen. giacché le parole offensive ed ingiuriose furono incise sulla porta della abitazione della persona offesa nell'ignoranza, da parte dell'imputata, della contestuale presenza della stessa che, chiusa in casa, osservava la scena dallo spioncino. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Quanto al primo motivo, attesa la giurisprudenza di questa corte per cui in tema di danneggiamento, al fine di escludere la sussistenza dei reato non basta che il danno sia di modesta entità ma occorre che esso risulti talmente esiguo da non integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa. Nella fattispecie la Corte ha escluso il reato poichè la recinzione di alcuni alberi con filo spinato per favorire il passaggio di animali non aveva creato alle piante alcuna modifica strutturale o funzionale Cass. sez. 2, 28.5.2008, n. 25882 . Nel caso di specie la incisione dello stipite della porta non sembra determinare, in quanto tale, un danno strutturale, incidendo la consistenza materiale dell'oggetto sul punto la motivazione del tribunale è meramente assertiva tanto da richiedersi nuova valutazione del fatto. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa corte l'art. 594 c.p. non considera la presenza dell'offeso come una circostanza che possa essere valutata a carico o a favore dell'imputato anche se da lui sconosciuta, e nemmeno come una condizione di punibilità, ma la prevede tra quegli elementi costitutivi dei reato che l'imputato deve conoscere perché realizzi l'ipotesi delittuosa dell'ingiuria. La mancata conoscenza della presenza della persona offesa impedisce il perfezionamento del delitto di ingiuria e fa subentrare l'ipotesi della diffamazione, che punisce chiunque, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. A tal riguardo, e in applicazione degli esposti principi, decidendo un caso molto simile al presente, questa corte ha escluso la configurabilità del reato di ingiuria nei confronti dell'imputato che aveva offeso il vicino, che si trovava non in presenza dell'imputato ma al di là della rete di recinzione delle proprietà, alta due metri e tale da costituire ostacolo alla visuale Cass. sez. 5, 7.6.2012, n. 35235 . Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia.