Il termine di prescrizione decorre… dipende dalla tipologia di reato

Il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di delitto permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae fino al momento dell’accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20485 del 19 maggio 2014. Il fatto. Il Tribunale di Genova dichiarava un uomo colpevole per aver occultato le scritture contabili al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA e per aver adoperato fatture per operazioni inesistenti, indicando nelle dichiarazioni dei redditi costi superiori a quali effettivi. In appello, si dichiarava n.d.p. in ordine al secondo reato perché estinto per prescrizione. L’imputato ricorre per cassazione il reato di cui all’art. 10, d. lgs. n. 74/2000 non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato sulla base di altra documentazione conservata, mancando in tal caso, l’offensività della condotta. Nel caso di specie, non risultavano irregolarità. Inoltre, non avendo la società prodotto reddito per tutto il 2005, non era dovuta alcuna imposta. L’occultamento della documentazione contabile è reato permanente. Il ricorso merita accoglimento il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di delitto permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae fino al momento dell’accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione. Dato che, nel caso di specie, la consumazione del reato si è verificata il 27 giugno 2006, è da tale data che la prescrizione inizia a decorrere. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 aprile – 19 maggio 2014, n. 20485 Presidente Squassoni – Relatore Franco Svolgimento del processo Con sentenza del 19.11.2009 il giudice del tribunale di Genova dichiarò G.G. colpevole dei reati di cui A all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e IVA, occultato le scritture contabili B all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere indicato nelle dichiarazioni annuali dei redditi relative al 2002 costi superiori a quelli effettivi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione. La corte d'appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, dichiarò non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B perché estinto per prescrizione e, con le attenuanti generiche, determinò la pena per il reato di cui al capo A in anni uno e mesi 4 di reclusione, con i doppi benefici. L'imputato, a mezzo dell'avv. Luca Cianferoni, propone ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lo stesso imputato, a mezzo dell'avv. Costanza Malerba, propone altro ricorso per cassazione deducendo 1 violazione di legge, insussistenza del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 omessa valutazione della prova insussistenza di un elemento essenziale del reato travisamento della prova. Osserva che, sebbene la sentenza impugnata abbia in motivazione ritenuto sussistente il reato di cui al capo B , in motivazione ne ha poi dichiarato l'estinzione per prescrizione. Il ricorso quindi riguarda solo il reato di cui al capo A . Osserva che il reato di cui all'art. 10 cit. non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato sulla base di altra documentazione conservata, mancando in tal caso l'offensività della condotta. Ora, dalla istruttoria dibattimentale è emerso che a tutte le fatture e le ricevute indicate nel capo A sono state fornite alla GdF b dalla documentazione fornita dall'imputato è stato possibile ricostruire tutto il fatturato attivo e passivo in relazione al quale non è stata rilevata alcuna irregolarità. Inoltre è emerso che per l'anno 2005 la società non ha prodotto reddito e pertanto non era dovuta alcuna imposta, sicché la condotta contestata era priva di offensività. In sostanza, per gli anni 2002 e 2003 la contabilità attiva e passiva è stata integralmente ricostruita sulla base della documentazione fornita in sede di verifica per l'anno 2005, poiché la ditta era inattiva fin dal 2003, non era stato prodotto alcun reddito sicché la mancata tenuta dei registri ha generato una inosservanza puramente formale priva di offensività. La corte d'appello non ha preso in considerazione questa circostanza né la deposizione del teste C. . 2 violazione di legge errata qualificazione del fatto come delitto ex art. 1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in luogo di illecito amministrativo di cui all'art. 9, comma 1, d.lgs. 471/1997. Osserva che mentre per la sentenza di primo grado la condotta dell'imputato costituiva una omessa tenuta delle scritture contabili, per la sentenza di appello va invece qualificata come occultamento. Tuttavia la corte d'appello non indica in base a quali elementi vi sarebbe un occultamento e non una totale mancanza ab origine ossia omessa tenuta . Invero, mentre la mancata tenuta delle scritture contabili costituisce illecito amministrativo, l'occultamento e la distruzione sono reati previsti dall'art. 10 cit Ora, la breve vita della società e la mancanza assoluta di attività per gran parte del 2003 e tutto il 2004 e il 2005 fa ritenere del tutto plausibile la totale omessa tenuta dei registri obbligatori indicati in imputazione. Motivi della decisione I motivi di ricorso non possono ritenersi manifestamente infondati. Pertanto, si è regolarmente instaurato il rapporto processuale di impugnazione dinanzi a questa Corte, che perciò può e deve rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato, anche se intervenute successivamente all'emissione della sentenza impugnata. Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione” Sez. III, 5.12.2012, n. 5974 del 2013, Buonocore, m. 254425 Sez. III, 14.11.2007, n. 3055 del 2008, Allocca, m. 238612 a differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell’ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione ” Sez. III, 7.3.2006, n. 13716, Cesarini, m. 234239 . Nel caso di specie, la consumazione del reato si è verificata alla data del 27 giugno 2006, nella quale sono avvenuti l’ispezione e l’accertamento fiscale e non sono stati reperite le scritture contabili, e non già – come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata – alla data del 29 novembre 2006, nella quale è stato invece solo emesso il verbale di contestazione di tutte le irregolarità in precedenza riscontrate. In questo stesso verbale, del resto, si dà atto che già in sede di verifica effettuata il 27 giugno 2006 si era accertata la mancanza della documentazione fiscalmente obbligatoria. Il corso della prescrizione è quindi iniziato a decorrete il 27 giugno 2006. Considerato che il corso della prescrizione è stato sospeso per 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dal 4.3.2013 al 29.5.2013 , ne deriva che la prescrizione si è maturata il 27.2.2014. Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.