Mancati pagamenti? Anche se l’ex moglie grazia il marito, interviene a gamba tesa il Tribunale

In caso di mancato versamento della somma di mantenimento, non è necessaria la querela della persona offesa, in quanto il reato è procedibile d’ufficio.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10105, depositata il 3 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano confermava una sentenza di condanna nei confronti di un uomo, accusato di non aver provveduto a versare la somma di mantenimento e quelle previste a titolo di contribuzione nelle spese straordinarie nell’interesse dei figli. L’ex-moglie si è ritirata. L’imputato ricorreva in Cassazione, considerando che, divenuti nel frattempo maggiorenni i figli e definiti, in sede di divorzio congiunto”, tutti i rispettivi rapporti economici, l’ex-moglie aveva rimesso la querela, che aveva dato origine al procedimento. Chiedeva quindi la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta remissione della querela. Il doppio rinvio. Analizzando la richiesta, la Cassazione sottolineava che l’articolo 3, l. n. 54/2006, che disciplina il reato in questione, effettua un rinvio totale, sia riguardo al regime del trattamento sanzionatorio, sia al regime della procedibilità, all’articolo 12- sexies , l. n. 898/1970. Tale ultima norma rinvia, a sua volta, all’articolo 570 c.p., che disciplina i casi di violazione degli obblighi di assistenza familiare e prevede la querela della persona offesa. Tuttavia, il rinvio alla norma codicistica è parziale, in quanto si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche al relativo regime di procedibilità. Procedibilità d’ufficio. Di conseguenza, il reato ex articolo 3, l. n. 54/2006 è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa. Pena alternativa. Nel caso di specie, l’imputato veniva, però, condannato ad una pena sia detentiva che pecuniaria, mentre, proprio in virtù del rinvio totale alla disciplina dell’articolo 12- sexies , l. n. 898/1970, il quale a sua volta rinvia all’articolo 570 c.p., doveva trovare applicazione la pena alternativa. Per questo motivo, la Corte di Cassazione annullava la sentenza e la rinviava alla Corte d’appello di Milano per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 febbraio – 3 marzo 2014, n. 10105 Presidente Conti – Relatore Citterio Considerato in fatto 1. C.R. era imputato del reato di cui all'art. 3 legge 8.2.2006 n. 54 in relazione agli artt. 570.1 e 2 c.p., 12 sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898 per non aver provveduto a versare la somma di mantenimento e quelle previste a titolo di contribuzione nelle spese straordinarie nell'interesse dei tre figli nati rispettivamente il , il e il omissis , come stabilite nel verbale di separazione personale dei coniugi omologato dal Tribunale di Lodi con decreto del 29.10.2004. Ciò, dal maggio 2006 ed in permanenza attuale. Condannato dal Tribunale di Milano in data 6.7.2011 alla pena di due mesi di reclusione e 200 Euro di multa, con sentenza confermata dalla Corte d'appello il 19.6.2013, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione rappresentando che, divenuti maggiorenni i figli e definiti con sentenza del Tribunale di Lodi in data 3.9.2013 e in sede di divorzio congiunto” tutti i rispettivi rapporti economici, il 9.10.2013 la parte civile Ca.Ra. madre e già moglie ha rimesso la querela che aveva dato origine al procedimento. Con unico motivo chiede pertanto che questa Corte suprema dichiari l'estinzione dei reati per intervenuta remissione della querela. Ragioni della decisione 2. Il ricorso va innanzitutto giudicato ammissibile. 2.1 Va infatti premesso che questa Corte ha già affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata e intervenuta dopo la deliberazione della sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione come è nella fattispecie , con la conseguente dichiarazione di estinzione del reato Sez. 6, sent. 2248/2011 3. La questione di diritto - se il reato previsto dall'art. 3 legge 8.2.2006 n. 54 sia procedibile a querela anziché d'ufficio - sottesa alla richiesta del ricorrente, costituendone il presupposto logico e sistematico, va tuttavia risolta in senso opposto all'aspettativa del ricorrente. Tale norma prevede che in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 . Vi è pertanto un rinvio senza riserva alcuna alla complessiva disciplina dell'art. 12 sexies l. 898/1970 rinvio che, pertanto, riguarda non solo il trattamento sanzionatorio ma pure il regime della procedibilità. 3.1 Con sentenza del 31.1-31.5.2013 n. 23866 le Sezioni unite hanno insegnato il principio di diritto che il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 all'art. 570 cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità . Non vi sono ragioni per non confermare tale insegnamento anche con riferimento al reato per cui si procede. Sia la ricordata e davvero inequivoca lettera della norma che, come rilevato, afferma l'applicabilità senza riserve della disciplina prevista per l'art. 12 sexies sia la ratio legis che ha condotto alla normativa ex art. 3 L. 54/2006 per tutte, Sez.6, sent. 46750/2012 e 44629/2013 impongono tale conclusione. 3.2 Deve pertanto enunciarsi il principio di diritto che il reato previsto dall'art. 3 legge 8.2.2006 n. 54 è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa . 4. L'ammissibilità del pur infondato unico motivo in concreto enunciato nel ricorso pone questa Corte suprema nella pienezza della sua cognizione e, in particolare, nelle condizioni di applicare i poteri d'ufficio espressamente previsti dal capoverso dell'art. 609 c.p.p Va in proposito rilevato come, nella fattispecie, la pena che risulta in concreto essere stata applicata deve, proprio a seguito del rinvio integrale alla disciplina dell'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, essere considerata illegale. L'imputato è stato infatti condannato a pena congiunta, dovendo invece trovare applicazione la pena alternativa prevista dal primo comma dell'art. 570 c.p. alla luce dell'insegnamento della già richiamata Sez. U. sent. 23866/2013 . Sul punto si impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.