La sostituzione di beni con somme di denaro non è di competenza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Le decisioni inerenti alla definizione ed identificazione del bene da sottoporre a sequestro o a confisca non rientrano nell’ambito delle attribuzioni dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all’art. 110 D.lgs. n. 159/2011.

Con la sentenza n. 6701 del 12 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito anche in siffatta materia il principio piuttosto consolidato secondo cui in materia di decisioni sulla confisca, una volta passata in giudicato la pronuncia di merito, vige una competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione. Si è, infatti, affermato che la norma dell’art. 676 c.p.p. assegna al giudice dell’esecuzione nella categoria delle altre competenze” anche quella di decidere in ordine alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate” e che il soggetto non imputato nel procedimento penale, che sia titolare di beni sottoposti a sequestro e poi a confisca può far valere i suoi diritti unicamente mediante proposizione di incidenti di esecuzione, non essendo legittimato alla proposizione di impugnazione avverso la sentenza che l’abbia definito e adottato la decisione di confisca . Il caso . Nella specie è avvenuto che il ricorrente avesse chiesto al giudice dell’esecuzione di sostituire la confisca per equivalente, disposta dal giudice del merito, posta sopra immobili con il versamento di una cospicua somma di danaro. Il Gip di Roma aveva respinto la richiesta, sostenendo che in materia vi fosse la competenza esclusiva dell’Agenzia nazionale di cui sopra. La Cassazione, investita della questione, ha annullato tale provvedimento con rinvio allo stesso giudice, ritenendo il provvedimento de quo abnorme. Esclusa una competenza” processualmente rilevante in capo all’Agenzia. Come ampiamente evidenziato nelle motivazione addotte al fine della cassazione dell’ordinanza in questione, la Suprema Corte ha escluso che, dall’analisi della disciplina di interesse, potesse configurarsi in senso tecnico e proprio una competenza” processualmente rilevante in capo all’Agenzia, tale da consentire una pronuncia di declinazione della competenza del giudice dell’esecuzione penale in suo favore . Il compito principale dell’organismo amministrativo in questione è, appunto, di carattere amministrativo e gestorio dei beni confiscati, dovendosi incentrare le sue determinazioni nell’ambito della destinazione od assegnazione di quanto confiscato alla criminalità organizzata. Se, dunque, è indubbio che all’Agenzia venga riconosciuto l’attribuzione di un ruolo decisionale, operativo e di vigilanza che assicuri una gestione dei beni sottratti alle organizzazioni mafiose , deve però escludersi che le sue determinazioni possano riguardare anche l’oggetto del sequestro e della confisca e la sua eventuale sostituzione con altri beni, sia durante la pendenza del procedimento, sia una volta che lo stesso sia definito con pronuncia incontrovertibile . D’altra parte, come ha bene da ultimo sottolineato la Cassazione, la natura giuridica di ente amministrativo di diritto pubblico, seppur deputato a cooperare con i giudici di merito, pone l’Agenzia al di fuori dell’ordine giudiziario e le inibisce qualsiasi esercizio di funzioni giurisdizionali . Stando così le cose, la Corte non ha potuto non considerare il provvedimento impugnato sotto la categoria dell’abnormità, posto che l’ordinanza ha determinato una irrisolvibile stasi del procedimento . Concludendo . La decisione in della Cassazione risulta ineccepibile e, quindi, merita piena condivisione. L’ordinanza con la quale il giudice esclude la propria competenza, infatti, ove non sia protesa verso un organo giurisdizionale, non può permettere il sollevamento di un conflitto negativo ex art. 28 c.p.p., sicché, se non si facesse riferimento all’abnormità, la parte istante si troverebbe in una situazione per cui nessun organo risulterebbe capace di esprimere un giudizio sopra le sue richieste. L’abnormità funzionale in questione, tuttavia, se ben si osserva pone un delicato raccordo tra le funzioni dell’Agenzia ed il potere di sostituzione del bene confiscato ad opera del giudice dell’esecuzione. Se, infatti, nelle more dell’incidente di esecuzione il bene è stato assegnato o posto altrimenti nella disponibilità di terzi, lo spossessamento e la sua riattribuzione al legittimo proprietario non è agevole da coordinarsi, poiché in tal caso vi è un indubbio intreccio di funzioni amministrative e giudiziarie. Ciò risulta ancor più delicato da definire laddove la confisca colpisca il patrimonio di un terzo rispetto al procedimento penale, terzo che, come ha ricordato la Suprema corte anche in questa decisione, non ha altra sostanziale possibilità di far valere le proprie ragioni se non in sede di indicente di esecuzione e, quindi, a cose già fatte”. Se e quanto sia legittima la confisca di beni altrui, senza che il titolare abbia titolo di partecipare al processo penale, è questione allo stato ancora molto dibattuta e qui certamente non può essere affrontata. Risulta però evidente che in questi contesti, come la stessa CEDU ha avuto modo di riconoscere in più occasioni, l’espropriazione statale ha finalità tipicamente penali e nei confronti del non imputato il tutto può assumere un ingiustificato carattere sanzionatorio. Certo è che con la pronuncia del Gip di Roma si è manifestato un ulteriore disagio della magistratura ordinaria, la quale innanzi al proliferare di Agenzie autonome talvolta fa davvero fatica a riconoscere quale sia la propria competenza. Forse anche in detta materia sarebbe opportuno un riordino o, per meglio dire, una semplificazione effettiva. Forse ciò avverrà forse ciò non avverrà. Ai posteri l’ardua sentenza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 ottobre 2013 - 12 febbraio 2014, n. 6701 Presidente Giordano – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa il 6 novembre 2012 il G.I.P. del Tribunale di Roma dichiarava la competenza dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati a decidere sull'istanza, proposta da M.A. , di sostituzione con la somma di Euro 687.175,00 dell'immobile alla stessa intestato, quale oggetto della confisca, disposta con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 22 aprile 2011 nei confronti di T.M. . 1.1 Il Tribunale fondava la decisione sull'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 110 del D.lgs. 159/2011, a norma del quale riteneva che l'istanza di sostituzione dell'oggetto del provvedimento di confisca, adottato a seguito di sentenza di applicazione pena per il delitto di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/91, rientrasse nelle funzioni dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati, dapprima quale organo ausiliario dell'Autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e sino alla pronuncia del provvedimento ablatorio definitivo, quindi di soggetto preposto all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati all'esito del procedimenti per i reati di cui all'art. 51 cod. proc. pen., comma 3-bis. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessata a mezzo del suo difensore, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in riferimento al disposto dell'art. 12-sexies l. n. 356/1992 e vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, il G.I.P. aveva in modo non conforme a legge ed illogico sfuggono a tale parificazione d'indicare la competenza decisoria di organo, privo di natura giurisdizionale, trattandosi di ente pubblico con esclusive finalità di gestione, amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, mentre la delibazione della richiesta proposta spettava esclusivamente allo stesso G.I.P., quale giudice dell'esecuzione. 3. Con requisitoria scritta depositata il 17 giugno 2013 il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame, condividendo i motivi di gravame. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1. Dagli atti emerge come pacifico che i beni immobili, intestati formalmente alla M. , ma ritenuti appartenere al di lei coniuge T.M. , che li avrebbe acquisiti con i proventi di attività criminosa, erano stati dapprima sottoposti a sequestro preventivo nel corso del procedimento penale, celebrato a carico del T. per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere transnazionale e riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/91 e quindi a confisca per equivalente con la sentenza di patteggiamento che aveva definito il procedimento stesso, sul presupposto del mancato reperimento della somma di denaro corrispondente al prezzo dei reati commessi. 1.1 Il provvedimento impugnato ha implicitamente declinato la competenza del Giudice adito dalla ricorrente con la proposizione di incidente di esecuzione, finalizzato ad ottenere la sostituzione di alcuni beni immobili con una somma determinata di denaro, quale oggetto del provvedimento di confisca e ha indicato la competenza a provvedere dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati. Ha giustificato tale decisione sul presupposto della devoluzione a tale organismo di ogni determinazione in ordine alla destinazione finale dei beni dopo la irrevocabilità della confisca , operata dalla disposizione di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011. 1.2 Ciò posto, il ricorso investe soltanto la decisione declinatoria della competenza del giudice dell'esecuzione e deve ritenersi fondato in ragione della natura abnorme del provvedimento impugnato, il quale ha errato nell'individuare i criteri di riparto delle funzioni tra autorità giudiziaria ed Agenzia ed al contempo ha arrestato il corso del procedimento originato dalla proposizione dell'istanza della terza interessata, che ha subito lo spossessamento dei beni confiscati, senza potesse attivarsi alternativo rimedio rispetto al ricorso per cassazione. 1.3 Sotto il primo profilo, va ricordato che la norma dell'art. 676 cod. proc. pen. assegna al giudice dell'esecuzione nella categoria delle altre competenze anche quella a decidere in ordine alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate e che, per pacifico orientamento interpretativo, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, il soggetto non imputato nel procedimento penale, che sia titolare di beni sottoposti a sequestro e poi a confisca può far valere i suoi diritti unicamente mediante proposizione di incidente di esecuzione, non essendo ammessa alcuna forma per un suo intervento nel giudizio, né essendo legittimato alla proposizione di impugnazione avverso la sentenza che l'abbia definito e adottato la decisione di confisca. 1.4 Quanto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con il d.l. 4 del 2010, convertito nella legge n. 50 del 2010, l'art. 110 del D.lgs. n. 159 del 2011, da un lato le riconosce espressamente personalità giuridica di diritto pubblico, nonché autonomia organizzativa e contabile, pur ponendola sotto il controllo del Ministero dell'Interno, dall'altro delinea le attribuzioni assegnatele, consistenti in a acquisizione di dati informativi relativi ai beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti penali o di prevenzione, allo stato dei procedimenti, verifica dello stato dei beni, programmazione dell'assegnazione e della destinazione, analisi delle informazioni acquisite e delle relative criticità b ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni nel corso del procedimento di prevenzione c ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'art. 12-sexies l. 356/92, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. ed amministrazione degli stessi a partire dall'udienza preliminare d amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento di prevenzione e amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'art. 12-sexies l. 356/92, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen f adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati anche mediante la nomina di commissari ad acta . 1.4 In particolare, una volta intervenuta la confisca con provvedimento irrevocabile con la contestuale l'acquisizione dei relativi beni al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 159/2011, l'Agenzia, ricevutane comunicazione, protrae l'attività di amministrazione già intrapresa durante la pendenza del procedimento penale o di prevenzione in vista dell'assunzione delle determinazioni necessarie a realizzare la destinazione, oppure l'assegnazione di quanto confiscato. 1.5 Appare utile al riguardo richiamare brevemente gli illuminanti rilievi, espressi dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 34 del 19/19/2012 n. 34 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 relativa all'istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria, in quanto intervenuta in materia riservata alla legislazione statale la Consulta ha sottolineato come l'Agenzia sia stata istituita al fine di rendere rapida ed effettiva l'utilizzazione dei beni sottratti alle organizzazioni criminali, concentrando presso un'autorità specializzata di rilevanza nazionale la competenza in ordine alla loro destinazione e che i suoi compiti sono funzionali a consentire, una volta esauritisi i procedimenti applicativi, la più rapida ed efficace allocazione dei beni confiscati, che vengono devoluti al patrimonio dello Stato, ovvero trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, a quello del Comune, della Provincia o della Regione in cui si trova l'immobile . 1.6 Tali indicazioni e l'analisi delle articolate previsioni contenute nell'art. 48 D.Lgs. 159/2011 consentono di chiarire il significato delle funzioni attribuite all'Agenzia in relazione a destinazione ed assegnazione dei beni confiscati, da intendersi come assunzione delle decisioni circa l'utilizzo finale dei beni sotto il profilo delle modalità di fruizione e dei soggetti a ciò abilitati, in forme che la norma distingue in ragione della natura di quanto confiscato. Sono quindi introdotte al comma 1 disposizioni relative alla destinazione delle somme di denaro confiscate o ricavate da vendita di beni mobili confiscati e dalla riscossione di crediti. Al comma 3 per gli immobili sono previsti in via alternativa a il mantenimento al patrimonio dello Stato per essere impiegati per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, ovvero, se idonei, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse ovvero per essere utilizzati a fini economici dalla stessa Agenzia con utilizzo dei relativi proventi al potenziamento dell'Agenzia b il trasferimento per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune ove è situato l'immobile, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione e detti enti territoriali possono gestire direttamente i beni ottenuti, oppure assegnarli ad altri organismi che perseguano scopi di pubblica utilità c l'affidamento in concessione alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni indicate alla lett. b se i beni si prestino per le loro caratteristiche ad un impiego a scopo turistico d il trasferimento al patrimonio del Comune ove l'immobile è situato, se la confisca sia disposta in relazione al reato di cui all'articolo 74 del DPR 309/90 e la vendita nei casi tassativamente previsti f la distruzione o la demolizione nei casi del tutto eccezionali, previsti dalle disposizioni in materia di tutela ambientale e di sicurezza, oppure se il bene sia improduttivo ed in alcun modo utilizzabile. Ulteriori specifiche disposizioni sono dettate al comma 8 per quanto riguarda i beni mobili, anche registrati, ed al comma 12 per i beni aziendali, suscettibili di concessione in affitto, di vendita o di liquidazione. 1.7 Quanto sopra esposto offre sicuri elementi di giudizio per riconoscere l'attribuzione all'Agenzia di un ruolo decisionale, operativo e di vigilanza che assicuri una gestione unitaria dei beni sottratti alle organizzazioni mafiose e per escludere che, alla stregua della normativa vigente, il suo intervento possa estendersi all'assunzione di determinazioni che riguardino l'oggetto del sequestro e della confisca e la sua eventuale sostituzione con altri beni, sia durante la pendenza del procedimento, sia una volta che lo stesso sia definito con pronuncia incontrovertibile. Questa materia non rientra nel concetto di destinazione dei beni confiscati e resta riservata in via esclusiva ai poteri cognitivi e valutativi dell'autorità giudiziaria, avendo ad oggetto l'ambito applicativo ed il contenuto di misura cautelare reale e di misura di sicurezza. Del resto la natura giuridica di ente amministrativo di diritto pubblico, seppur deputato a cooperare con i giudici di merito, pone l'Agenzia al di fuori dell'ordine giudiziario e le inibisce qualsiasi esercizio di funzioni giurisdizionali. 2. Da tali premesse discende che non è configurabile in senso tecnico e proprio una competenza processualmente rilevante in capo all'Agenzia, tale da consentire una pronuncia di declinazione della competenza del giudice dell'esecuzione penale in suo favore inoltre, proprio perché indicativa della competenza di autorità non giudiziaria, non ammessa a sollevare un conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. l'ordinanza ha determinato una irrisolvibile stasi del procedimento, risultando abnorme. 2.1 È noto che quale categoria giuridica quella dell'atto abnorme, non è oggetto di previsione normativa, ma è frutto di elaborazione giurisprudenziale, ispirata dall'intento di superare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di individuare un rimedio, il ricorso per cessazione, contro provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, siano inficiati da anomalie genetiche o funzionali così radicali da porsi in difformità rispetto a qualsiasi schema legale Cass. Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, rv. 208221 Sez. U, r,. 17 del 10/12/1997, Di Battista, rv. 209603 Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, rv. 215094 Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti, rv. 217244 Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc. Romano, rv. 217760 Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, rv. 231163 Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240 . In tali situazioni il ricorso per cassazione costituisce l'unico strumento processuale esperibile per contrastare un provvedimento giudiziale che, per la sua singolarità, si pone al di fuori dell'ordinamento giuridico e non è suscettibile di inquadramento nei tipici atti processuali, sicché l'abnormità investe il profilo strutturale dell'atto, oppure che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, sia pronunciato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste e determini una stasi irrimediabile del processo, arrestato nel suo procedere o fatto regredire ad una fase antecedente. Si parla allora di abnormità funzionale con riferimento agli effetti dell'atto processuale ex multis sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, P.G. in proc. Mazzola, rv. 247137 sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, rv. 247844 sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, P.M. in proc. Bianchini e altri, rv. 250494 . 2.2 Tanto premesso, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato vada qualificato come abnorme, rientrando in quest'ultima ipotesi di abnormità funzionale. Ne discende dunque l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla richiesta di sostituzione del bene confiscato con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Roma per nuovo esame al riguardo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'istanza di sostituzione del bene confiscato e rinvia per nuovo esame al riguardo al G.I.P. del Tribunale di Roma.