Guida sotto l’influenza dell’alcool... tra centralità del binomio tasso alcolemico - sintomatologia e valenza dei centesimi nei valori soglia

L’incidenza dell’uso di farmaci sui risultati dell’alcoltest è ammessa qualora si provi non genericamente la concorrenza di una sintomatologia coerente con il tasso alcolemico rilevato.

Inoltre, anche i centesimi, nel risultato dell’alcoltest, hanno valenza per accertare il superamento dei valori soglia. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, sezione IV Penale, con la sentenza di rigetto n. 5611 depositata il 4 febbraio 2014. La prova dell’incidenza dell’uso dei farmaci sul tasso alcolemico. Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione afferisce un’ipotesi di guida sotto l’influenza di alcool ex art. 186, comma 2, lett. c , Codice della Strada. Alla base del ricorso, la difesa propone vizi di motivazione in quanto, a suo parere, non sarebbero state valutate correttamente dal giudice di seconde cure le dichiarazioni del medico legale inerenti l’utilizzo di farmaci da parte della ricorrente. Difatti, secondo la tesi del medico legale della difesa i farmaci assunti provocherebbero un aumento dei tempi di eliminazione dell’alcool, con conseguente incidenza sui risultati dell’alcoltest. Tuttavia, insiste la Corte di Cassazione, tali dichiarazioni sono state correttamente e logicamente valutate ex art. 192 c.p.p. come non idonee e non rilevanti. Le dichiarazioni di un esperto non possono essere generiche ai fini della valutazione del binomio tasso alcolemico – sintomatologia. Esse devono essere circostanziate, specificate e supportate da dati e documenti scientifici e medici. In sostanza, deve essere chiaramente dimostrato che la legge scientifica astratta, indicata come modello applicativo alla patologia supposta, sia valida anche nel caso specifico attraverso la proposizione di prove concrete e non generiche. Anche i centesimi hanno valenza. È irricevibile, secondo la Suprema Corte, l’assunto della ricorrente per il quale il tasso alcolemico rilevato di 1,51 g/l, non superando il nono decimale, comporterebbe la riconduzione della fattispecie all’ipotesi meno grave prevista alla lettera b dell’art. 186, comma 2, Codice della Strada. Secondo la difesa, il legislatore avendo indicato nei valori soglia una sola cifra decimale ha inteso negare valenza ai centesimi. La previsione di centesimi nei risultati dell’alcoltest, dunque, non comporterebbe il superamento del valore soglia più basso. Secondo la già affermata giurisprudenza di legittimità, la specificazione del legislatore all’art. 186, Codice della Strada di tre differenti fattispecie con progressivo incremento di gravità delle sanzioni è stata voluta al fine di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici e, connaturato al fenomeno de quo , il sovente occorrere di incidenti stradali. In questa visione, specifica la Corte, sarebbe contraddittorio ritenere che il legislatore non abbia considerato anche i centesimi nella previsione dei valori soglia delle tre differenti fattispecie. Al contrario, l’approssimazione ai soli decimi dei predetti valori soglia, seguendo la tesi della ricorrente, comporterebbe addirittura un innalzamento degli stessi di un decimo di g/l per ciascuna delle tre fattispecie, come rilevato in precedenza dalla stessa giurisprudenza di Cassazione ex multiis , n. 12904/2010 e n. 32055/2010 . Pertanto, deve convenirsi che corretta è stata la riconduzione del caso specifico alla fattispecie ex art. 186, comma 2, lett. c , Codice della Strada.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 ottobre 2013 - 4 febbraio 2014, numero 5611 Presidente Romis – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha riformato la condanna pronunciata nei confronti di F.M. dal Tribunale di Bergamo per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c C.d.S. unicamente nella parte in cui aveva negato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, che concedeva. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, la F. era stata osservata dall'agente di polizia C.B. mentre, intorno all'una di notte del 20.12.2008, alla guida di un'autovettura che percorreva l'autostrada Bergamo-Brescia, sbandava oscillando tra la prima e la seconda corsia. Fermata per il controllo, la F. aveva evidenziato di avere alito vinoso, difficoltà di articolazione del linguaggio e sconnessione logica nel discorso sottoposta ad alcoltest, era stato accertato un tasso alcolico pari, nelle due prove, rispettivamente a 1,61 g/l e a 1,51 g/l. Entrambi i giudici territoriali hanno preso in esame la dichiarazione resa da U.P., medico legale che per la difesa dell'imputata aveva visitato la F., secondo la quale la donna stava assumendo dal 2005 il farmaco Milvane a causa di una patologia che aveva comportato una insufficienza epatica subliminale. Tale farmaco provocava un sovraccarico del fegato con conseguente notevole aumento dei tempi di eliminazione dell'alcol ingerito. Inoltre, per il P., il margine di errore proprio dell'etilometro utilizzato nell'occasione Draeger 7.110 riduceva il valore del tasso alcolemico a 1,43/1,44 g/I ed esisteva un rischio ipotetico di inquinamento del cavo orale dagli alcolici assunti tale da determinare un alterazione dei risultati dell'alcoltest dovendosi peraltro tener presente che l'alito vinoso non denuncia l'intossicazione, derivando piuttosto dalle impurità presenti nelle bevande alcoliche. Tali dichiarazioni sono state valutate per un verso non idonee a dare dimostrazione dell'esistenza di una patologia epatica in quanto non documentata da alcun certificato medico per altro verso prive di rilevanza perchè, ove esistente, quella patologia avrebbe dovuto imporre alla F. un comportamento adeguato, risultando diversamente ancora in colpa mentre i rilievi critici sul metodo di rilevazione del tasso alcolemico sono stati giudicati privi di riscontro. La Corte di Appello ha aggiunto che il P. non aveva circostanziato le notizie fornite, non avendo egli indicato né l'epoca in cui avrebbe visitato la paziente né la documentazione medica utilizzata per la diagnosi e la valutazione medico-legale così come non era stato indicato il dosaggio delle assunzioni del farmaco Milvane. Infine, per il Collegio distrettuale le osservazioni sul metodo di accertamento del tasso alcolemico erano state del tutto generiche. 2. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputata il difensore di fiducia avv. M.Z. 2.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di legge. La Corte di Appello esibisce una motivazione manifestamente illogica laddove afferma che le dichiarazioni del P. in punto di presenza di una patologia epatica e conseguenti effetti non sono circostanziate con l'indicazione della documentazione medica analizzata poiché il medico legale ha riferito di aver visionato gli esami del sangue della F. La violazione di legge viene ravvisata in relazione all'art. 195, co. 1 e 5 cod. proc. penumero , in quanto la Corte di Appello ha ritenuto insufficiente sul piano probatorio quella dichiarazione perché omessa la produzione di documentazione medica nonostante il testimone possa riferirsi per la conoscenza dei fatti affermati a informazioni avute in forma diversa da quella orale e solo se la parte controinteressata richiede l'acquisizione della fonte ed il giudice omette di provvedere in proposito è sancita l'inutilizzabilità della dichiarazione. Quindi la difesa non aveva alcun onere di produzione ed anzi esso, nei sensi descritti, incombeva sul p.m. 2.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale laddove la Corte di Appello afferma che la F., se consapevole della patologia, avrebbe dovuto astenersi dall'assumere sostanze alcoliche e porsi alla guida dopo l'assunzione. E ciò in quanto, sulla scorta delle dichiarazioni del P., era emerso che la patologia non determina uno stato di ebbrezza alcolica ma unicamente un falso risultato dell'alcoltest a parità di assunzione, quella patologia determina, nella signora M.F., diversamente da ciò che accade per la popolazione media, una aria alveolare, quale misurata dallo strumento, maggiormente carica di particelle di alcol a cagione della rallentata metabolizzazione di esso . Da ciò l'esponente ricava anche che la F. poteva non sapere della necessità di ridurre l'assunzione del farmaco. 2.3. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale in relazione all'affermazione della Corte di Appello per la quale il P. ebbe a riferire valutazioni del tutto generiche, senza specifico riferimento al caso concreto. Al riguardo l'esponente richiama i passaggi della deposizione del teste che, a sua avviso, manifestano i ripetuti riferimenti al caso specifico della F. 2.4. Con un quarto motivo si deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'omessa riconduzione del fatto nell'ambito delle ipotesi di cui alla lettera b dell'art. 186, co. 2 C.d.S., nonostante l'alcolemia misurata non superasse il nono decimale sopra 1,50 g/l né la F. avesse motivo di presumere il superamento. Per l'esponente ragioni di tipicità e tassatività della fattispecie inducono a ritenere che sino al nono decimale, nel silenzio della norma, l'alcolemia non possa ritenersi superiore ad 1,5 g/l inoltre la Corte di Appello non ha motivato in ordine alla misura dell'errore indicato dal P., anche nella relazione di consulenza tecnica acquisita agli atti. In conseguenza di tali vizi risulta illegittimo anche il rigetto della richiesta di applicazione della pena avanzata sulla scorta della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, co. 2 lett. b C.d.S. 2.5. Con un quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla disposta confisca del veicolo, nonostante la legge numero 120/2010 abbia rimesso tale disposizione alla competenza del prefetto ed il fatto che, trattandosi di normativa più favorevole, essa deve trovare applicazione ai sensi dell'art. 2, co. 4 cod. penumero Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Quanto al primo motivo va rilevato come l'evocazione dell'art. 195 cod. proc. penumero risulti del tutto incongrua. Infatti la Corte di Appello non ha affermato che la dichiarazione del P. fosse inutilizzabile perché non conforme alle prescrizioni poste dall'art. 195 cod. proc. penumero Piuttosto ha ritenuto, con il primo giudice, che essa fosse inidonea a dare dimostrazione dell'esistenza della patologia epatica perché l'attendibilità delle medesime non poteva essere affermata, stante la assenza di informazioni essenziali quali l'epoca ed il metodo della visita, la documentazione sanitaria visionata e, non ultimo, il dosaggio del farmaco. Quindi il giudizio del Collegio territoriale è stato condotto nella prospettiva dell'art. 192 cod. proc. penumero e sotto tale profilo appare espresso in modo non manifestamente illogico. Infatti, le regole di valutazione della testimonianza di un esperto - che dichiari in quanto tale - impongono di verificare il grado di competenza di questi, il metodo utilizzato, i dati assunti per l'elaborazione tecnica ed ogni altro elemento disponibile, in funzione del giudizio di attendibilità. I giudici territoriali si sono conformati all'evidenziato principio, mentre il ricorrente anche con il ricorso si è astenuto dall'indicare i dati sulla base dei quali si sarebbe dovuto affermare la intrinseca attendibilità della dichiarazione del P. 3.2. Il secondo motivo viene articolato sul presupposto che quanto riferito dal P. risulti elemento indiscusso del percorso ricostruttivo dei fatti. Ma, all'inverso, la Corte di Appello ha respinto, per le motivazioni che sino ricordate in parte narrativa e che si sono appena giudicate incensurabili, la tesi della assunzione di farmaci in grado di incidere sul risultato dell'alcoltest. Pertanto, è su tale caposaldo che risulta incentrato il giudizio di responsabilità. D'altro canto, il vizio rinvenuto dal ricorrente a riguardo della conclusiva affermazione del Collegio distrettuale l'essere la F. comunque in colpa anche ove si fosse posta alla guida dopo aver assunto il farmaco non tiene conto del fatto che esso presuppone un dato che la particolare patologia avesse incidenza sull'area alveolare, producendo l'apparenza di uno stato di ebbrezza che la Corte di merito ha ritenuto, con valutazione complessiva dei dati disponibili, esclusa dalla concorrenza di una sintomatologia coerente con il tasso alcolemico rilevato dall'apparecchiatura. Tale giudizio risulta corretto e immune da censure rilevabili in questa sede. 3.3. La centralità del binomio tasso alcolemico-sintomatologia si riflette anche sul terzo motivo, perché mette ancor più in luce quella genericità delle asserzioni del consulente della difesa che i giudici di merito hanno già indicato. Genericità per non esser stata proiettata la legge scientifica astratta indicata come governante la classe dei casi al quale appartiene anche quello della F. sulla vicenda concreta e specifica, dando dimostrazione che il modello esplicativo offerto da quella legge è valido anche in questa. Tutto ciò è stato ben evidenziato dal giudice di seconde cure, laddove ha descritto l'assoluta mancanza di notizie circostanziate circa le visite eseguite dal P., la documentazione medica utilizzata per la diagnosi e la valutazione medico-legale, il dosaggio delle assunzioni del farmaco Milvane. 3.4. Il quarto motivo si fonda su un assunto irricevibile che già la Corte di Appello ha respinto con congrua motivazione. In tema di accertamento strumentale del tasso alcolemico, è necessario che ambo le prove diano valori interni alla soglia di riferimento. Infatti, a norma dell'art. 379 reg. att. C.d.S., comma 2, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Non è possibile dunque ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie attualmente previste alle lett. a , b e c dell'art. 186 C.d.S., comma 2, se non in presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste Sez. 4, numero 3346 del 24/11/2009 - dep. 26/01/2010, P.M. in proc. Gennaro, Rv. 246390 . Ciò rilevato va anche rammentato che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la modifica dell'art. 186 C.d.S., comma 2, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007, numero 117, convertito con modifiche nella L. 2 ottobre 2007, numero 160, con l'indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l'intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all'assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali. In quest'ottica sarebbe pertanto contraddittorio ritenere che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare valenza ai centesimi, come implicitamente afferma la ricorrente con il prospettare che i valori espressi in centesimi non valgono a far superare la soglia. All'inverso deve rilevarsi che l'approssimazione dei valori accertati con l'etilometro ai soli decimi, come nella tesi dell'esponente, comporterebbe di fatto l'innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. A , B e C . Pertanto, nella fattispecie de qua”, con riferimento alla lett. C , il valore da superiore a 1,5 g/l, verrebbe di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l in tal senso Sez. 4, numero 12904 del 04/03/2010, dep. 06/04/2010, Saccon, numero m. Sez. 4, numero 32055 del 07/07/2010 - dep. 18/08/2010, Fioretto, Rv. 248200 . Pertanto, il valore rilevato ed accertato sulla persona della F., pari a 1,61 e 1,51 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, di conseguenza, il fatto ascritto deve essere qualificato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C , e non già ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B . Quanto all'esistenza di un margine di errore non già contenuto nel risultato prodotto dall'apparecchiatura si tratta di circostanza meramente asserita dall'esponente. 3.5. Con riferimento all'ultimo motivo va rilevato che alla data della commessa contravvenzione, a seguito delle modificazioni e delle integrazioni apportate al testo dell'art. 186, comma 2 lett. c cod. strada dall'art. 4 del D.L 23 maggio 2008 numero 92, convertito in L. 24 luglio 2008 numero 125, risultava già espressamente sancita l'applicabilità della confisca dell'autoveicolo con il quale fu commesso il reato, ove non appartenente a persona estranea a questo con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. Detta disposizione sanzionatoria, all'epoca in vigore, veniva poi ulteriormente modificata dall'art. 33 della legge 29 luglio 2010 numero 120, attualmente in vigore, peraltro limitatamente all'inasprimento della pena di genere detentivo ed all'eliminazione del richiamo all'art. 240 comma 2 cod. penumero quale fonte normativa disciplinante la confisca. Ne discende che nel caso in esame, quindi, ben doveva essere applicata la confisca, in ossequio al testo immodificato sul punto dell'art. 186, comma 2 lett. c cod. strada. Su tanto sembra convenire anche l'esponente. L'assunto del medesimo, infatti, è che per i fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge numero 120 dei 2010, la nuova confisca, qualificata sanzione amministrativa accessoria, non dovrebbe essere applicata dal giudice, bensì esclusivamente dal prefetto. Si tratta di tesi già disattesa da questa Corte. Infatti, la complessiva e sistematica lettura dell'art. 224 ter, comma 2 cod. strada anche estesa agli altri commi conduce a ritenere che, fermo il richiamato dettato dell'art. 186, comma 2° lett. c cod. strada sull'obbligatorietà di applicare la confisca, la funzione del prefetto, delineata dalla norma novellata, rivesta in realtà un ruolo sostanzialmente esecutivo di statuizioni preventivamente e necessariamente adottate dal giudice penale [Sez. 4, numero 32427 del 03/11/2011 - dep. 13/08/2012, Camerlo, Rv. 253128 Sez. 4, numero 32163 del 17 agosto 2011 data del deposito non massimata ]. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.