L’imputata propone appello sotto un nominativo differente: quali regole per la notifica del decreto di citazione in appello?

A seguito della proposizione dell’appello sotto il nuovo – e veritiero – nominativo, emerge pacificamente come l’identità precedentemente utilizzata fosse falsa, donde il decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere necessariamente notificato nel domicilio eletto sotto il nuovo nome, e non al domicilio originariamente eletto sotto la identità poi rivelatasi falsa

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1704 del 16 gennaio 2014. Il caso. La Corte di Appello di Genova confermava interamente la sentenza con cui il Tribunale di Imperia aveva affermato la penale responsabilità di J.M. per i reati di cui agli artt. 707 e 495 c.p. in particolare, la donna era stata condannata per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, nonché per avere falsamente dichiarato di essere minorenne ai Carabinieri. Avverso la statuizione della Corte territoriale, l’imputata, per il tramite del proprio difensore, ricorre per Cassazione, deducendo tre motivi di gravame. In primis , lamenta erronea applicazione degli artt. 601 e 178 c.p. più specificamente, il decreto di citazione in appello era stato notificato a mani del difensore ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p. non essendo stata l’imputata reperita al domicilio dichiarato tuttavia, rileva il ricorrente, per come emerso nella ordinanza di rimessione in termine per l’appello emessa dal Tribunale di Torino, il vero nome dell’imputata è D.L.S., donde il decreto de quo avrebbe dovuto essere notificato direttamente a nome di quest’ultima . In secundis , deduce erronea applicazione degli artt. 159, 178 e 179 c.p.p., in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado in particolare, anche il decreto in questione venne – illo tempore – notificato a mani del difensore dopo l’emissione del decreto di irreperibilità del Pubblico Ministero tuttavia, rileva la difesa, le ricerche imposte dall’art. 159 c.p.p. furono incomplete, in quanto effettuate unicamente presso il domicilio dichiarato e presso l’Amministrazione Penitenziaria e non anche nel luogo di ultima residenza anagrafica – luogo noto ai Carabinieri, essendo stata, già all’epoca, l’imputata segnalata con il vero nome di D.L.S. Infine, eccepisce violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche. La notifica irregolare e l’illegittimità dell’intero giudizio. La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso. In effetti, rilevano i Supremi Giudici, dalla disamina degli atti emerge come il decreto di citazione in appello destinato all’imputata J.M. è stato notificato al difensore dopo un primo e vano tentativo di notifica effettuato nel luogo in cui la donna aveva – originariamente, e cioè all’atto della proposizione dell’appello – dichiarato il proprio domicilio. Tuttavia, chiarisce la Corte Regolatrice, la stessa imputata aveva proposto appello sotto il nuovo – e veritiero – nome di D.L.S., donde era emerso pacificamente come il precedente nominativo, J.M., fosse falso. Pertanto, il decreto di citazione per il giudizio di appello doveva essere notificato nel domicilio eletto a nome di D.L.S., e non al domicilio eletto – più di dieci anni prima – sotto il nome di J.M., essendo emersa la falsità di quest’ultimo. In conclusione, sulla scorta dei superiori rilievi, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità dell’intero giudizio di secondo grado. Il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato in quanto all’epoca della citazione di primo grado il vero nominativo dell’imputata non era conosciuto, pertanto la procedura di notifica era stata ex lege rispettata. Infine, quanto alla mancata concessione delle circostante generiche, la Suprema Corte ha statuito che il relativo motivo di ricorso, per quanto superato dalla dichiarazione di nullità dell’intero giudizio di seconde cure , non era di per se infondato e, pertanto, il giudizio di rinvio dovrà riguardare anche la denegata concessione delle attenuanti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 ottobre 2013 – 16 gennaio 2014, n. 1704 Presidente Marasca – Relatore Settembre Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Genova, con sentenza dell'11/7/2012, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Imperia, ha condannato J.M. a pena di giustizia per il possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso art. 707 cod. pen. e per aver dichiarato falsamente ai carabinieri di essere minorenne art. 495 e 61, n. 2, cod. pen. . 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputata, l'avv. Cosimo Palumbo, che si avvale di tre motivi. Col primo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 601 e 178 cod. penale, in quanto il decreto di citazione in appello è stato notificato a mani del difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stata reperita l'imputata al domicilio dichiarato. Senonché, aggiunge, l'imputata si chiama, in realtà, D.L.S. , come emerge dall'ordinanza - emessa dal Tribunale di Torino il 13-1-2012 - di rimessione in termine per l'appello, per cui il decreto di citazione andava notificato a nome di quest'ultima. Col secondo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 159, 178 e 179 cod. proc. pen., in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, in quanto il decreto suddetto fu notificato anch'esso a mani del difensore, dopo l'emissione di decreto di irreperibilità da parte del Pubblico Ministero il 17/4/2002 . Senonché, aggiunge, le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen. furono incomplete, perché effettuate solamente nel domicilio dichiarato e presso l'Amministrazione penitenziaria e non anche nel luogo dell'ultima residenza anagrafica, che era noto ai carabinieri perché, all'epoca, la J. era già stata segnalata con il vero nome di D.L.S. . Col terzo censura la sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione in punto di circostanze generiche, negate con formule di stile e senza tener conto delle particolarità del caso concreto. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento per il motivo di seguito esposto. 1. Il decreto di citazione in appello è stato notificato a nome di J.M. , a mani del difensore, dopo un inutile tentativo effettuato in data 16/5/2012 in Torino, strada di Villareto, n. 23, dove la donna aveva dichiarato il domicilio in data precedente il 10/2/2012, al momento della proposizione dell'appello . Tuttavia, l'imputata aveva proposto appello a nome di D.L.S. , dopo che il Tribunale dei minorenni di Torino, con ordinanza del 13/1/2012, aveva rimesso in termini la donna per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Imperia del 21/6/2004 la prima di questo procedimento . Va sottolineato che l'ordinanza in questione è intervenuta all'esito di un complesso procedimento, che ha riguardato sette sentenze emesse a carico della donna con nomi diversi R.P. , J.P. , R.S. , J.M. , all'esito del quale è stato accertato che la stessa si chiama, in realtà, D.L.S. , come del resto dichiarato all'atto di proposizione dell'appello e come dichiarato al momento della dichiarazione di domicilio. Ne consegue che il decreto di citazione per il giudizio d'appello andava notificato nel domicilio eletto e a nome di D.L.S. , non essendovi più motivo di ritenere valida la dichiarazione di domicilio effettuata dieci anni prima con l'indicazione del falso nominativo dichiarazione comunque superata dalla nuova indicazione. Il giudizio d'appello si è svolto, quindi, illegittimamente, essendo peraltro rimasta contumace l'imputata. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, essendo solo assertiva l'affermazione che, all'epoca della citazione in primo grado, fosse nota la vera identità di J.S. . Legittimamente, pertanto, le ricerche furono effettuate nell'unico luogo allora noto il domicilio della donna, presso il campo nomadi di via OMISSIS . Consegue, per quanto sopra, che la sentenza d'appello va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame, che dovrà riguardare anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche terzo motivo di ricorso, oggi superato dalla dichiarazione di nullità . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.