L’acquisto di un appartamento non è giustificato se patrimonio e redditi sono sproporzionati: la Cassazione richiama nuovi presupposti del sequestro preventivo

Il sequestro preventivo di beni confiscabili può essere disposto in presenza di ipotesi criminose normativamente previste e di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 48153 del 3 dicembre 2013. Il fatto. Una donna indagata per il delitto di intestazione fittizia di beni e di valori ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di appello, confermava il sequestro finalizzato alla confisca di un appartamento acquistato da lei e il marito, a causa di una netta sproporzione tra patrimonio nel suo complesso e redditi , la quale non giustifica l’acquisto stesso tale decisione era stata adottata sulla base di una serie di elementi tra i quali il fatto che i coniugi avevano estinto anticipatamente un mutuo di ingente valore, che risultava indimostrata la percezione di un canone di locazione in forza di due contratti che, tra l’altro, non erano registrati. Inoltre, il sequestro aveva riguardato una ingente quantità di beni di varia natura, il cui valore complessivo tracimava di gran lunga i limiti delle disponibilità economiche dell’indagata e non risultava, peraltro provata la denunciata vincita al totogol. Viene proposto ricorso in Cassazione. Ù In materia di sequestro preventivo, è censurabile in Cassazione solo la violazione di legge. Le ordinanze che dispongono il sequestro preventivo di beni sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge. In tale nozione devono essere ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Presupposti del sequestro preventivo. Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili, a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura penale e dei provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, consistono, quanto al fumus commissi delicti , nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, e in relazione alle concrete circostanze indicate dal pm, di una delle ipotesi criminose espressamente previste dall’art. 12 -sexies , commi 1 e 2, D.L. n. 306/1992 associazione a delinquere e delitti contro la libertà individuale , senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al periculum in mora , coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. Nel caso di specie, la sproporzione dei redditi rispetto al patrimonio complessivo rileva quale concorrente elemento indiziario allorché nel periodo di acquisto del bene vincolato la parte non riesce a fornire giustificazione sicura della liceità del valore speso per l’acquisto del singolo bene . I rilievi relativi al mutuo, ai contratti di locazione non registrati, alla presunta vincita al totocalcio mai provata , ai redditi da lavoro denunciati peraltro con importo generico e comunque necessari per la vita quotidiana non sono assolutamente sufficienti per denunciare il vizio di legittimità della decisione d’appello, ammesso solo in caso di totale mancanza di motivazione ovvero di motivazione solo apparente ovvero ancora di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza . Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 novembre – 3 dicembre 2013, n. 48153 Presidente Esposito – Relatore Iannelli Fatto e diritto - 1 - G.S. , indagata, insieme ad altri soggetti interposti, per il del delitto di intestazione fittizia di beni e di valori ai sensi dell'art. 12 quinquies L. n. 356/1992, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 7/19.12.2012 del tribunale di Napoli, che, in sede di appello avverso la pregressa decisione dello stesso giudice in data 17.7.23012, confermava il sequestro, finalizzato alla confisca, dell'appartamento sito in omissis ribadendo il giudizio, espresso dal tribunale in prima battuta, di una netta sproporzione tra patrimonio nel suo complesso e redditi , tali da poter giustificarne l'acquisto. -2- In breve le vicende, come esposte e non contestate,della provenienza del bene l'immobile era stato acquistato dal padre della ricorrente, G.A. , nel 1958, pervenuto per successione testamentaria in data omissis alla moglie D.I.W. , acquistato quindi il 23.07.2003 dalla figlia S. , attuale ricorrente, e dal di lei marito, P.G. , per un corrispettivo di Euro 51.300,00, somma pagata in forza della stipula di un mutuo, da restituire con rate mensili e che veniva comunque estinto il 10.3.2006 con il versamento del saldo all'epoca ammontante ad Euro 43.030,20. -3- In breve, ancora i passaggi argomentativi del discorso giudiziale in sede di appello a la prova presuntiva di illecita accumulazione patrimoniale non può che riguardare la consistenza del patrimonio nel suo complesso b il prezzo dichiarato per l'acquisto dell'immobile appare molto inferiore al suo valore reale e quindi deve ritenersi fittizio c è del tutto sfornita di prova la provenienza della somma di Euro 43.030,20 utilizzata per l'estinzione anticipata del mutuo d è del tutto indimostrata la percezione del canone di locazione di circa 200.000 Euro mensili, in forza di due contratti, entrambi non registrati, il primo, fino al 4.4.2007 a firma apparente di tale P.G. , il secondo non sottoscritto da alcuno. Le osservazioni che precedono dal giudice di appello venivano implementate dalla considerazione che più erano stati i beni - tre immobili siti in , una autovettura Mercedes, rapporti di conto corrente, fondi, polizza ramo vita, quote di due società con valore nominale superare a 170.000 Euro - sotto sequestro, ma dei quali non era stata chiesta la restituzione ed il cui valore complessivo tracimava di gran lunga i limiti delle disponibilità economiche dell'indagata. A conclusione il giudice di appello riteneva non dimostrata la denunciata vincita al totogol di Euro 149 mila circa avvenuta nel 2003 che comunque non sarebbe stata sufficiente a giustificare il patrimonio nel suo complesso. -4- Due le direttive in cui si muovono le ragioni di doglianza da un lato l’erroneità del principio di diritto che sarebbe stato posto a base della decisione giudiziale che cioè il giudizio di sproporzione tra il proprio reddito e le disponibilità effettive deve riferirsi non al singolo bene oggetto della misura e di cui si chiede la restituzione, ma al patrimonio complessivo del destinatario della misura cautelare. Dall'altro l’omessa considerazione degli elementi offerti alla valutazione giudiziale, costituti da un compendio documentale imponente in merito ai redditi di lavori dipendente, di lavoro imprenditoriale e di rendite locatizie, tutte indicate ed argomentale nella consulenza tecnica depositata. -5- Il ricorso non merita accoglimento perché, posti i limiti cognitivi propri del giudice di legittimità nella materia de qua, inammissibile. Devesi premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in indicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ora le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, comma 1 e 2, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356 modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa , consistono, quanto al fumus commissi delicti , nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al periculum in mora , coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi v., tra le tante da ultimo, Cass. sez. 1, 21.2/21.3.2013, Coniglione, Rv. 255082 . Ora se è pur vero che il giudizio di sproporzione tra i redditi ed il valore dei beni deve aver riferimento, quanto a questi ultimi, a quelli sottoposti alla misura, è indubbio però che la sproporzione dei primi rispetto al patrimonio complessivo rileva quale concorrente elemento indiziario allorché nel periodo di acquisto del bene vincolato la parte non riesce a fornire giustificazione sicura della liceità del valore speso per l'acquisto del singolo bene. Ora questo è stato acquistato il 23.7.2003 tramite la stipulazione di un mutuo che evidenzia l’impossidenza all'epoca della somma richiesta dalla contro-parte. I giudici di merito sottolineano che i canoni di locazione fino alla estinzione anticipata del mutuo, con il versamento in data 10.3.2006 del saldo di Euro 43.030,20, sono indicati attraverso la produzione di un contratto di locazione non registrato, a firma di cui non è certa la provenienza né la data. Sottolineano ancora che la dedotta vincita al totocalcio si basa su una documentazione del tutto inidonea costituita dalla copia illeggibile di un accredito in conto Banca Intesa e da alcune copie di biglietti di totogol. Né peraltro potrebbero richiamarsi a giustificazione dell'acquisto le altre possidenze della ricorrente nella misura in cui le predette sono state sottoposte anch'esse a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 quinquies cit., per il fatto che esse sono state ritenute di illecita provenienza tanto da essere state anch'esse sequestrate senza che il vincolo reale strumentale sia stato oggetto di impugnazione. Ed infine quanto ai denunciati redditi da lavoro e da lavoro imprenditoriale deve rilevarsi, oltre che il carattere generico del loro importo, la totale omessa motivazione sul punto di quanto di essi sia necessariamente servito per le minime necessità quotidiane di vita. Elementi tutti che nel loro assemblaggio depongono per la sussistenza di una motivazione non certo in grado di avallare la critica difensiva volta a denunciare il vizio di legittimità del provvedimento de quo, ammesso solo in caso di totale mancanza di motivazione ovvero di motivazione solo apparente ovvero ancora di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. -6 -. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00 . P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.