Mafioso sottoposto al regime del 41-bis: vietato anche lo scambio di libri coi familiari

Confermata la legittimità della circolare applicata in una casa di reclusione. Ciò che è prioritario è bloccare la possibilità, per i detenuti, di continuare ad avere contatti colle proprie organizzazioni criminali. E, in questa ottica, anche un libro può essere ‘megafono’ utile

Libri come spazi di libertà, come finestre aperte sul mondo, e come strumenti fondamentali per crescere come persona. Ma questo enorme valore ha uno spazio ‘limitato’ quando si parla di detenuti ad altissimo rischio più precisamente, esponenti di spicco della criminalità organizzata – mafia, in questo caso –, che possono utilizzare anche il libro come ‘megafono’ per comunicare coll’esterno, colla propria famiglia, coi riferimenti criminali principali sul territorio. Cassazione, sentenza n. 46783, Prima sezione Penale, depositata oggi Condivisione . Casus belli è l’applicazione, in una casa di reclusione, di una circolare che blocca ricezione e inoltro di libri e riviste per un detenuto – condannato per mafia – sottoposto al regime speciale dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario . A protestare, ovviamente, il detenuto, che vede riconosciute le proprie ragioni dal magistrato di sorveglianza, il quale ‘azzera’ la circolare, valutando illegittimi i limiti all’accumulo di testi nella cella e il divieto di riconsegnare libri o pubblicazioni a familiari . Ciò perché è inaccettabile, sempre secondo il magistrato, la lesione, ai danni del detenuto, del diritto all’informazione , del diritto alla rieducazione, di cui la lettura e l’istruzione sono elementi fondanti e del diritto allo studio, che veniva limitato dal divieto di accumulo di libri nella cella . Eppoi, viene aggiunto, è plausibile che un detenuto voglia condividere le proprie letture coi familiari , o addirittura fare un regalo Sicurezza . Ma la visione ‘buonista’ del magistrato di sorveglianza viene letteralmente demolita dalla presa di posizione dei giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, condividendo le obiezioni proposte dal Procuratore della Repubblica e dal Ministero della Giustizia, sottolineano la prioritaria necessità di attuare una elevata sicurezza nei confronti di detenuti particolarmente pericolosi, limitando anche le loro comunicazioni, soprattutto con l’esterno , soprattutto perché l’eccessiva circolazione di testi e riviste agevola la trasmissione di messaggi e notizie all’esterno e può consentire, soprattutto ai capi mafiosi , di continuare a gestire le loro organizzazioni criminali mediante comunicazioni all’esterno di difficile controllo . Come non pensare, ad esempio, all’utilizzo dei libri – consegnati, magari, ai propri familiari – come veicolo per messaggi criptati , finalizzati a dare indicazioni sulla gestione dell’organizzazione criminale? Ragionando in questa prospettiva, è da valutare come pienamente legittima, secondo i giudici della Cassazione, la circolare contestata dal detenuto, e limitativa della acquisizione, circolazione e custodia di libri . Soprattutto perché è stato constatato che, utilizzando tecniche di linguaggio criptico, attraverso il ricevimento o la consegna di libri, era possibile, per detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, ricevere o far pervenire all’esterno messaggi criptati, non facilmente individuabili dal personale di controllo . Tutto ciò, peraltro, concludono i giudici, non limita sostanzialmente il diritto del detenuto ad informarsi e a studiare, risultando regolate, in funzione degli scopi del regime di detenzione speciale, soltanto le modalità con le quali possono essere ricevuti, consegnati o custoditi i libri .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 23 settembre - 22 novembre 2013, n. 46783 Presidente Chieffe – Relatore Caiazzo Rilevato in fatto accoglieva il reclamo proposto da G.G., detenuto nella Casa di reclusione di Parma e sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis O.P. avverso il diniego alla Direzione II. PP. Parma alla ricezione e all’inoltro di libri e riviste tramite pacchi, a seguito della circolare del DAP 0434055 del 16.11.2011, e disponeva che la suddetta circolare fosse disapplicata - nella parte in cui imponeva l’acquisto di qualsiasi tipo di stampa esclusivamente tramite l’impresa di mantenimento o tramite personale delegato direttamente in libreria - nelle parte in cui imponeva la sottoscrizione di abbonamenti se non tramite la direzione o l’impresa di mantenimento - nella parte in cui imponeva limitazioni all’accumulo di testi nelle celle e divieti di restituzione di testi ai familiari. Disponeva altresì la disapplicazione degli ordini di servizio emessi dalla direzione in esecuzione della citata circolare, ad eccezione del divieto di scambio di oggetti e beni per detenuti appartenenti a gruppi di socialità diversi. In sostanza, veniva disapplicata la suddetta circolare nelle parti in cui - impone l’acquisto di qualsiasi tipo di stampa tramite specifici canali - impone la sottoscrizione di abbonamenti a periodici tramite la Direzione - stabilisce limiti all’accumulo di testi nella cella - stabilisce il divieto di riconsegnare a familiari libri o pubblicazioni. Il Magistrato di sorveglianza riteneva che la suddetta circolare avesse introdotto gravose limitazioni in contrasto con l’attuale disciplina legislativa della materia, con lesione di norme di rango costituzionale quali il diritto all’informazione dei detenuto ed anche alla rieducazione, di cui la lettura e l’istruzione sono elementi fondanti, nonché il diritto allo studio che veniva limitato dal divieto di accumulo di libri nella cella. Considerazioni analoghe valevano, secondo il Magistrato di sorveglianza, per la riconsegna e l’inoltro di stampa tramite pacco, non potendosi escludere che un detenuto voglia condividere tali letture con i familiari o eventualmente fare un regalo. Non era adeguatamente motivata neppure la nuova disciplina sugli abbonamenti, poiché non poteva considerarsi segreto il luogo di detenzione, essendo lo stesso a conoscenza dei familiari e spesso diffuso dagli organi di informazione. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia e il Ministero della giustizia, tramite l’Avvocatura dello Stato. Secondo il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, le misure dettate dalla circolare erano del tutto rispondenti al regime di cui all’art. 41-bis O.P,, che mira ad attuare una elevata sicurezza nei confronti di detenuti particolarmente pericolosi, limitando anche le loro comunicazioni soprattutto con l’esterno. Di fatto si era riscontrato che l’eccessiva circolazione di testi e riviste agevolava la trasmissione di messaggi e notizie all’esterno, in elusione del visto di controllo sulla corrispondenza cui sono sottoposti i detenuti in regime di sorveglianza speciale. Con le precauzioni indicate nella circolare non veniva limitato il diritto di informazione del detenuto, né poteva ravvisarsi una violazione del diritto della corrispondenza nella limitazione dei pacchi quali quelli contenenti libri , non rientrando questi nel concetto di corrispondenza epistolare. Nel ricorso sottoscritto dall’Avvocatura dello Stato, dopo aver ripercorso le ragioni per le quali è stato introdotto il regime dell’art. 41-bis O.P., si è sostenuto che le precauzioni imposte con la circolare del DAP indicata nel provvedimento impugnato sono perfettamente in linea con la normativa vigente nella materia de qua e mirano ad impedire che soprattutto capi mafiosi continuino a gestire le loro organizzazioni criminali mediante comunicazioni all’esterno di difficile controllo. Le norme regolamentari richiamate nell’ordinanza valevano per un’astratta regolamentazione della materia, ma non impedivano all’Amministrazione di far fronte, con diverse modalità e con le precauzioni del caso, a particolarissime esigenze come quelle rappresentate nell’ordinanza impugnata. Particolarmente irragionevole e contraria ai principi dell’ordinamento risultava la disapplicazione di limiti all’accumulo di testi nella cella, essendo evidenti le ragioni di igiene e sicurezza che impediscono l’accumulo di libri in un luogo soggetto a frequenti perquisizioni. L’ordinanza impugnata, nella sostanza, non si era limitata a disapplicare la circolare, atto amministrativo di portata generale, al fine di dare giusta soluzione ad un caso di specie, ma aveva criticato in modo generalizzato l’assetto dato dall’Amministrazione alla problematica relativa alla gestione dei libri e delle riviste, esercitando in tal modo un inammissibile potere di censura sull’azione dell’amministrazione, estraneo all’esercizio del potere giurisdizionale. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati. I detenuti che possono essere sottoposti al regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41-bis O.P. e gli scopi del predetto regime sono chiaramente indicati nel secondo comma del citato articolo, nel quale si statuisce che, nel caso in cui lo stato di detenzione sia stato ordinato per tarluno dei delitti richiamati nello stesso articolo, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle regole di trattamento previste dall’Ordinamento Penitenziario, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti del detenuto con un’associazione criminale, terroristica o eversiva. Impedire i collegamenti con l’associazione di appartenenza è, quindi, lo scopo principale per il quale è stato previsto un regime speciale di detenzione per alcuni detenuti che hanno fatto parte di organizzazioni criminali, ancora operative durante il periodo di detenzione del detenuto sottoposto al predetto regime. Le particolari restrizioni alle quali devono essere sottoposti i detenuti ai quali è stato applicato il regime in questione sono previste dall’Ordinamento Penitenziario e sono specificate, in base alle esigenze del caso, nel provvedimento del Ministro della giustizia che dispone il suddetto regime speciale nei confronti del detenuto. Non vi è dubbio però che residui, in capo all’amministrazione penitenziaria, un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni rivolte alla suddetta categoria di detenuti, che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, senza comunque rendere inutilmente più penosa la regola speciale imposta al detenuto e senza che si verifichi una inutile compressione di diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto. In altri termini, si deve affermare che nella materia de qua la norma regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale e non deve imporre limitazioni che appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale. Con la circolare del DAP 0434055 in data 16.11.2011 sono state imposte determinate regole nei confronti di detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis O.P., con riguardo in particolare all’acquisto e alla circolazione di stampe e di libri,alla sottoscrizione di abbonamenti, all’accumulo di testi nella propria camera di detenzione. Con l’ordinanza impugnata il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che alcune regole dettate dalla suddetta circolare introducessero gravose limitazioni in contrasto con l’attuale disciplina legislativa della materia e comprimessero diritti costituzionalmente garantiti al detenuto, anche se sottoposto a regime di detenzione speciale, quali il diritto all’informazione e alla rieducazione attraverso la lettura ed anche li diritto allo studio, che sarebbe limitato dal divieto di accumulo di testi nella propria cella. La suddetta circolare dei CAP ha indicato le ragioni per le quali ha introdotto le regole sopra indicate nella acquisizione, circolazione e custodia di libri era stato constatato che, utilizzando tecniche di linguaggio criptico, attraverso ricevimento o la consegna di libri era possibile per detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis O.P. ricevere o far pervenire all’esterno messaggi inoltre era opportuno non far conoscere a terzi l’istituto di assegnazione del detenuto sottoposto a regime speciale infine l’accumulo eccessivo di testi nella camera detentiva rendeva difficoltose le perquisizioni ordinarie. Risulta evidente che talune delle regole sopra indicate sono state introdotte con l’espressa finalità di impedire che, attraverso la ricezione o la consegna di testi, il detenuto sottoposto a regime speciale possa ricevere o comunicare all’esterno messaggi cifrati. Con l’introduzione delle suddette regole, però, non viene in alcun modo limitato il diritto del detenuto ad informarsi o studiare attraverso la lettura di testi, ma si sottopone a un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle stampe e si impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di libri che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo. Anche il diritto allo studio non viene in alcun modo limitato per il solo fatto che si impedisce al detenuto di tenere nella propria cella un numero eccessivo di libri tale divieto appare del tutto giustificato dalle ragioni indicate nella circolare. Risulta del tutto ragionevole la prescrizione che abbonamenti a pubblicazioni avvengano per il tramite della direzione dell’istituto o dell’impresa incaricata della distribuzione in carcere, al fine di mantenere un’opportuna riservatezza sul luogo di detenzione del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis O.P Le regole introdotte dalla suddetta circolare, in conclusione, risultano applicative della legge istitutiva del regime speciale di detenzione ed in linea con le finalità di questo regime. Dette prescrizioni, inoltre, non hanno sostanzialmente limitato il diritto del detenuto ad informarsi o a studiare, risultando soltanto regolate, in funzione degli scopi dei regime di detenzione speciale, le modalità con le quali possono essere ricevuti, consegnati o custoditi i libri nella propria camera di detenzione. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.