Scommesse online gestite da operatore straniero: i controlli sono nazionali

Al gestore straniero di scommesse telematiche su eventi sportivi è richiesta la licenza di pubblica sicurezza e l’autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45311, depositata l’11 novembre 2013. La fattispecie. Il p.m. aveva convalidato il sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza avente ad oggetto l’attrezzatura contenuta nei locali di un esercizio commerciale per lo svolgimento, senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza e senza autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della raccolta di scommesse su eventi sportivi per via telematica riconducibile ad una società estera. Il Tribunale del riesame ha deciso per il dissequestro limitatamente al denaro, rilevando, tuttavia, che la posizione del ricorrente non può considerarsi assimilabile a quella dei soggetti legati alla società Stanley, già vagliata dalla Corte di Giustizia europea sentenza 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10 . Dello stesso avviso è anche la Cassazione, che ritiene la vicenda Stanley una peculiarità, precisando che nel caso in cui il punto di commercializzazione sia gestito in forza di un rapporto contrattuale con società diverse dalla ‘Stanley Internationa Betting Ltd’, l’applicazione della sanzione penale non è esclusa, a meno che non risulti sufficientemente provata la sussistenza di una situazione assimilabile a quella di detta società . Tali profili di analogia, però, non sono stati evidenziati a sufficienza dal ricorrente. La società aveva sede a Malta Inutile è risultato anche il richiamo alla disciplina dei controlli imposti dalla legge e dalle autorità di Malta, affermando che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avrebbe dovuto acquisire informazioni presso tali autorità. ed era abilitata a svolgere l’attività di allibratore sulla base della normativa vigente a Malta. Mancano, ad esempio - aggiunge la S.C. - puntuali riferimenti al dato, decisivo , dell’avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione art. 88, r.d. n. 773/1931 richiesta che la società Stanley aveva presentato e che aveva visto respinta solo a causa dell’assenza di concessione . Non solo. La situazione della società a cui era collegato l’esercizio dell’imputato è diversa da quella di Stanley, perché, inoltre, non emergono l’illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999, non essendo stata dedotta una avvenuta partecipazione della società in questione nonché la mancata partecipazione alle gare indette nel 2006, nonostante il manifesto interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato, mancando la prova di una qualsivoglia interlocuzione con l’amministrazione sul punto .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 luglio – 11 novembre 2013, n. 45311 Presidente Teresi – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Il pubblico ministero di Bari ha convalidato il sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza avente ad oggetto l'attrezzatura contenuta nei locali di un esercizio commerciale, ravvisando il fumus del reato di cui all'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 401 del 1989, per lo svolgimento, senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza e senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della raccolta di scommesse su eventi sportivi per via telematica riconducibile a società estera Leaderbet . Avverso il decreto di sequestro preventivo ha presentato istanza di riesame la difesa del ricorrente. L'istanza è stata accolta dal Tribunale limitatamente al denaro sequestrato ed è stata respinta quanto al resto. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che, dall'informativa di reato redatta dalla Guardia di Finanza si evince che 1 si era proceduto all'identificazione di un avventore, il quale era uscito dall'esercizio commerciale con una ricevuta di giocata di scommessa su eventi sportivi dell'importo di Euro 10 effettuata sul sito Internet Leaderbet 2 nel locale vi era un personal computer con collegamento a tale indirizzo Internet 3 nel locale vi era una bacheca con il programma degli eventi sportivi e le quote delle scommesse relative al sito Leaderbet 4 erano rinvenute e sequestrate ricevute giocate già pagate riferibili ad eventi sportivi già disputati, oltre una somma di denaro in contanti, plausibile provento di giocata. In punto di diritto, il Tribunale rileva che la posizione del ricorrente non può considerarsi assimilabile a quella dei soggetti legati alla società Stanley, vagliata dalla Corte di giustizia. La società LB Group Ltd. , con la quale l'esercizio dell'imputato era collegato non era, infatti, ancora sorta prima del cosiddetto Bando Bersani e non aveva perciò assunto la condizione di potenziale offerente rispetto ai bandi indetti dallo Stato italiano. Con riferimento all'ultimo bando indetto, la stessa società aveva ammesso di avervi partecipato salvo, però, averne impugnato gli effetti innanzi al Tar e avere impiantato centri scommesse sul territorio nazionale prima della pronuncia giurisdizionale da parte di questo ultimo. 2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, sostenendo che, in forza degli artt. 43 e 49 del Trattato CEE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione, la condotta di raccolta di scommesse clandestine non costituisce fatto illecito quando il gestore operi per conto di società che esercitano legittimamente tale tipo di attività all'interno di uno Stato membro e la mancata autorizzazione di pubblica sicurezza sia dipesa esclusivamente dall'impossibilità per dette società di partecipare alle gare per la concessione delle licenze a causa della loro forma societaria. Afferma il ricorrente che la società per la quale operava aveva sede in uno Stato membro dell'Unione Malta ed era abilitata a svolgere l'attività di allibratore sulla base della normativa vigente in tale Stato. Lo stesso ricorrente ricorda, poi, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto ed evidenzia che anche il bando per le concessioni del 2012 avrebbe imposto restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, con l'intento di ostacolare e scoraggiare l'ingresso degli operatori comunitari attraverso l'apparente apertura del mercato delle concessioni. Nel ricorso si sostiene, poi, che le procedure di controllo disposte dall'autorità per il gioco d'azzardo di Malta, paese presso il quale LB Group Ltd. è titolare di licenza, sono più restrittive e capillari di quelle imposte dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato italiana. In particolare, l'azienda avrebbe predisposto un sistema di attivazione dei conti gioco, di identificazione degli utenti e di tracciamento delle giocate che è più complesso, trasparente e dettagliato di quello richiesto dalla normativa italiana, con l'esclusione di qualsiasi possibilità di frode in danno del giocatore. Vi sarebbero, poi, controlli periodicamente effettuati dall'autorità maltese sui sistemi informativi. La difesa lamenta, sul punto, che l'amministrazione italiana avrebbe dovuto acquisire informazioni presso la corrispondente amministrazione maltese, allo scopo di applicare il principio del mutuo riconoscimento del titolo autorizzatorio conseguito da LB Group Ltd., senza richiedere l'acquisizione di una nuova concessione. Quanto, in particolare, al bando del 2012, esso - secondo la prospettazione del ricorrente - continuerebbe a garantire le posizioni di predominio acquisite negli anni dagli operatori già presenti sul mercato, che conseguentemente dispongono di una rete commerciale consolidata e di una massiccia disponibilità finanziarie da investire nelle nuove concessioni. La doglianza difensiva si incentra sulla considerazione che il nuovo bando ripropone in modo dell'identico l'ipotesi di decadenza già censurata dalla Corte di giustizia con la sentenza Costa-Cifone, presente nell'art. 23 dello schema di convenzione di concessione, ipotesi peraltro rafforzata dalla responsabilità connessa alla continuità nell'erogazione dei servizi di gioco, che richiederebbe, per essere attuata, la presenza costante di un dipendente del concessionario all'interno di ciascun esercizio. Si rileva che la previsione della decadenza per l'avvio di un procedimento penale a carico del concessionario per un'ipotesi di reato per cui sia stato disposto il rinvio a giudizio espone il concessionario stesso a un qualsiasi arbitrio dell'amministrazione e ha come unico scopo di assoggettare il concessionario al sostanziale gradimento dell'amministrazione stessa. Vi sarebbe, inoltre, un potere di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto e nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, che potrebbe essere esercitato senza alcuna specifica indicazione delle ragioni della revoca. Si contesta, infine, la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale sostiene che la posizione di LB Group Ltd. non è uguale a quella di Stanley, perché il Tribunale avrebbe trascurato che nel 2011 persisteva una situazione di illegittimità della normativa italiana alla quale lo Stato non aveva posto alcun rimedio e che, quindi, impediva anche al LB Group Ltd. di operare in un regime di sostanziale parità con gli altri concessionari già presenti sul territorio italiano, situazione non sanata dal bando del 2012. Il Tribunale avrebbe, inoltre, fatto erroneamente riferimento alla situazione di SkySport365 Gmbh, soggetto estraneo al caso in esame, il quale, a differenza di LB Group Ltd. Aveva partecipato al bando del 2012. Considerato in diritto 1. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. - Osserva preliminarmente questa Corte che la sentenza 16 febbraio 2012 della Corte di giustizia, quarta sezione, pronunciata nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, Costa e Cifone, ha ritenuto meritevole di tutela la specifica posizione della società Stanley, la quale aveva intenzionalmente omesso di partecipare ai bandi di gara indetti dall'AAMS il 28 agosto 2006 per la distribuzione delle oltre 16.000 nuove concessioni e ciò, nonostante che si trattasse bandi pubblicati per porre rimedio al contrasto tra i principi del Trattato e la precedente disciplina nazionale che aveva presieduto ai bandi di gara pubblicati nell'anno 1999 che escludevano dal concorso le società di capitale. Tale valutazione è stata compiuta in quanto la società Stanley ha sostenuto di avere rinunciato a partecipare alle gare del 2006 a causa dell'esistenza di regole contenute nella norma di legge, in particolare nell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006 e di clausole contrattuali redatte dall'AAMS, in particolare gli artt. 13, 14 e 23 del capitolato d'oneri, che favorivano indebitamente i titolari delle concessioni distribuite proprio a seguito dei bandi di gara del 1999 che la Corte di giustizia sentenza 6 marzo 2007, in cause riunite C.338/04 e altre, Placanica e altri e la stessa Corte di Cassazione per tutte, sentenze di questa Sezione 28 marzo 2007, n. 16969, PG in proc. Palmioli, e 22 ottobre 2008, n. 2417, Grieco hanno ritenuto in contrasto coi principi del Trattato CE ora UE , con conseguente ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari. In particolare, la Corte di giustizia ha ribadito che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non configgere con i principi del Trattato CE, anche se tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a motivi imperativi di interesse generale” e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione punto 61 della motivazione in base a obiettivi legati, da un lato, alla riduzione delle occasioni di gioco” e, dall'altro, alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati”. La stessa Corte ha, poi, aggiunto che l'eccezionalità delle limitazioni introdotte dal regime statale, sia mediante leggi sia mediante altre fonti normative, ha come conseguenza la necessità che le condizioni di partecipazione alla gara per l'assegnazione delle concessioni risultino formulate in modo chiaro, preciso e univoco . Riaffermata l'esigenza che il regime nazionale assicuri a tutti i concessionari il pieno esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività punto 51 , la Corte di giustizia rileva che il concedere agli operatori esistenti ulteriori vantaggi concorrenziali rispetto ai nuovi concessionari ha come conseguenza di perpetuare e di rafforzare gli effetti dell'esclusione illegittima di questi ultimi dalla gara del 1999, e costituisce, dunque, una nuova violazione degli articoli 43 CE e 49 CE” punto 53 , ponendosi in contrasto anche con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità punto 54 , principi che determinano una concreta limitazione del potere discrezionale delle autorità nazionali punto 56 . La Corte di giustizia conclude che spetta al giudice di rinvio verificare, con riferimento all'ipotesi di decadenza legata alle contestazioni di reato mosse ai legali rappresentanti della società art. 23, comma secondo, dello schema di convenzione AAMS , se la decadenza sia legittimamente correlata a 1 procedimenti per fatti di criminalità organizzata, ipotesi che sembra alla Corte stessa poter giustificare le limitazioni 2 per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di fa venire meno il rapporto fiduciario con AAMS”, ipotesi che, invece, la Corte di giustizia sembra considerare in modo problematico rispetto alla possibilità per l'aspirante concessionario di comprendere il contenuto della limitazione punti 79 e 80 . La Corte di giustizia afferma, dunque, che non possono essere applicate sanzioni [ ] nei confronti di persone [ ] legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara prevista dal decreto Bersani” punto 85 , così che non occorre affrontare il tema della presunzione d'innocenza punto 86 . 1.2. - Ne consegue, in linea di principio, che l'art. 4 della legge n. 401 del 1989 può essere disapplicato, con conseguente esclusione del reato a carico dei gestori dei punti di commercializzazione, solo con riferimento alla peculiare posizione della società Stanley International Betting Ltd , che si caratterizza per alcune rilevanti e specifiche circostanze la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999 la mancata partecipazione alle gare indette nell'anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88, richiesta respinta a causa dell'assenza di concessione. Nel caso in cui il punto di commercializzazione sia gestito in forza di un rapporto contrattuale con società diverse dalla Stanley International Betting Ltd , l'applicazione la sanzione penale non è, dunque, esclusa, a meno che non risulti sufficientemente provata la sussistenza di una situazione assimilabile a quella di detta società. 2. - Alla luce di tali considerazioni, deve rilevarsi, quanto alla fattispecie in esame, che il richiamo fatto dal Tribunale, alla pagina 10 dell'ordinanza, alla posizione di SkySport 365 Gmbh, pur erroneo, perché riferito alla situazione di un soggetto estraneo al presente procedimento, non inficia il nucleo essenziale dell'/ter argomentativo seguito dallo stesso Tribunale. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia, infatti, del tutto correttamente, che la LB Group Ltd. non era ancora esistente precedentemente al bando Bersani e che non aveva assunto la condizione di potenziale offerente rispetto ai bandi indetti dallo stato italiano in quel periodo e in quelli precedenti e che, dunque, la sua posizione non era assimilabile a quella di Stanley. A ciò non può che aggiungersi che lo stesso ricorrente non ha evidenziato sufficienti profili di analogia fra la situazione di LB Group Ltd. e quella di Stanley. Nel ricorso si richiama, infatti, la disciplina dei controlli imposti dalla legge e dalle autorità di Malta, affermando che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avrebbe dovuto acquisire informazioni presso tali autorità. Trattasi, all'evidenza, di un profilo di analogia con la posizione Stanley che è del tutto insufficiente a far ritenere non configurabile nel caso di specie il reato contestato. Mancano, infatti, nella prospettazione difensiva puntuali riferimenti al dato, decisivo, dell'avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88 richiesta che la società Stanley aveva presentato e che aveva visto respinta solamente a causa dell'assenza di concessione. Quanto, poi, alla specifica posizione dell'imputato, lo stesso Tribunale ha chiarito che neanche egli era in possesso di detta autorizzazione, essendosi limitato a presentare richiesta alla Questura e non avendo ancora ricevuto risposta. In relazione al profilo, evidenziato dalla difesa, della persistenza, nell'ultimo bando di selezione per l'affidamento in concessione di diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici, delle illegittimità già presenti nei bandi precedenti, con particolare riferimento alla previsione di una decadenza e di una revoca che sottoporrebbero il concessionario al sostanziale arbitrio dell'amministrazione, deve, infine, rilevarsi che il ricorrente si è limitato a ipotizzare che tale previsione fosse la ragione per la quale LB Group Ltd. non aveva partecipato all'ultima gara per l'affidamento delle concessioni, senza nulla dedurre e tantomeno provare circa i rapporti e le eventuali interlocuzione intercorse fra tale società e l'amministrazione. Anche sotto questo aspetto, dunque, le argomentazioni difensive non risultano sufficienti ad indurre questa Corte a ritenere la posizione di LB Group Ltd. assimilabile a quella di Stanley, la quale aveva, invece, avuto un lungo e articolato scambio di corrispondenza con l'amministrazione, in cui puntualmente contestava le determinazioni di quest'ultima e spiegava dettagliatamente le ragioni della sua mancata partecipazione alla gara. Deve in conclusione rilevarsi che, allo stato degli atti, la situazione di LB Group Ltd. risulta diversa da quella di Stanley, perché non emergono a la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999, non essendo stata dedotta una avvenuta partecipazione di LB Group Ltd. agli stessi b la mancata partecipazione alle gare indette nell'anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato, mancando la prova di una qualsivoglia interlocuzione con l'amministrazione sul punto c la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88 e il suo rigetto a causa dell’assenza di concessione, non avendo la difesa precisato alcunché sotto tale profilo. 3.- Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.