Stop dall’etilometro all’automobilista. «Ma io l’alcool lo reggo…»: prioritaria la sicurezza

Seppur lievissimo, il superamento del limite, 0,80 grammi per litro, è sufficiente per dare per acclarato lo stato di ebbrezza dell’automobilista. Assolutamente irrilevante la considerazione che ogni individuo regga in maniera diversa l’alcool. Ciò che conta è tutelare la vita umana.

Ah, io il vino lo reggo benissimo ”. Ma la ‘sparata’ da uomo vissuto può andar bene a una tavolata di amici, non certo in un’aula di giustizia, e di fronte alla accusa – serissima – di aver guidato obnubilato dai ‘fumi’ dell’alcool, accusa certificata dalla ‘bocca della verità’ degli automobilisti, ossia l’etilometro. Cassazione, sentenza n. 43729, Quarta sezione Penale, depositata oggi Coppia fatale . A sorpresa, in primo grado, l’uomo, accusato di aver guidato sotto l’influenza dell’alcool , viene assolto. Come mai? Semplice, per il giudice il dato rilevato dall’alcooltest è sì superiore al limite consentito, ma di una percentuale minima – per la precisione, 0,89 e 0,87 –, soprattutto tenendo presente la possibilità di margini di errore nel rilevamento . A voltare pagina completamente, e in maniera negativa per l’automobilista, sono i giudici della Corte d’Appello, che sanciscono la colpevolezza dell’uomo. Decisiva una considerazione lo stato di ebbrezza era stato rilevato dai Carabinieri prima attraverso un esame svolto con un ‘precursore’ e poi con l’impiego dell’etilometro, che aveva evidenziato, per due volte, il superamento del limite di 0,80 grammi per litro . Secondo l’uomo, però, la decisione di condanna emessa in secondo grado è da rivedere totalmente. Ciò perché, innanzitutto, non si era tenuto conto in alcun modo che egli faceva uso di farmaci con contenuto alcolico, e ciò poteva aver determinato il superamento del limite del penalmente rilevante . Eppoi, aggiunge ancora l’uomo, non era stato provato che egli si trovasse in stato di alterazione psico-fisica su questo punto non poteva essere sufficiente il lieve superamento del limite , soprattutto tenendo presente che ogni individuo ha una diversa reazione di assimilazione dell’alcool . Sicurezza . Di fronte alle obiezioni dell’uomo, però, viene ribadita la necessità di adeguati comportamenti degli automobilisti in strada, a tutela della propria incolumità e della incolumità delle altre persone. Proprio in questa ottica si colloca la valutazione, fatta dai giudici della Cassazione, sul ‘peso specifico’ della mancanza di diligenza rispetto alla colpevolezza per aver guidato sotto gli effetti dell’alcool. Detto in maniera chiara, la persona che si mette alla guida deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci, assunti in modo concomitante . E, seguendo questa linea di pensiero, è impensabile un esame personalizzato per attestare la situazione di alterazione psico-fisica , basandosi sulla differente reazione di ogni individuo all’assunzione dell’alcool . Ciò che conta, chiariscono i giudici, è il superamento del limite che integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza, che non ammette prova contraria . Perché prioritario è evitare, anche solo in teoria, che i ‘fumi’ dell’alcool possano ‘favorire’ delitti gravi contro la integrità fisica e la vita della persona umana .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 luglio - 25 ottobre 2013, n. 43729 Presidente Brusco – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/12/2010 il Tribunale di Lecce, sez. disc. di Gallipoli assolveva, perché il fatto non sussiste, V.G. dalla contravvenzione di cui all’art. 185 lett. b C.d.S. acc. in Sannicola il 12/7/2009 . Il giudice di primo grado rilevava che l’imputato, sottoposto ad alcoltest, aveva superato il limite dì 0,80 g/l con una minima percentuale, 0,89 e 0,87. Pertanto, tenuto conto della possibilità di margini di errore nel rilevamento, assolveva l’imputato. Con sentenza dei 7/12/2012 la corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di legge. Osservava la corte che lo stato di ebbrezza era stato rilevato dai carabinieri già con un esame svolto con un precursore”. Successivamente avevano svolto, nel rispetto delle disposizioni di legge regolamentari, le misurazioni con l’etilometro ed entrambe avevano dato esito positivo con il superamento del limite di 0,80 g/l. Pertanto non essendo provata alcuna anomalia di funzionamento delle apparecchiature, l’attendibilità degli esami non poteva essere messa in dubbio, di qui la condanna. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Invero non solo il superamento del limite era stato infinitesimale, ma la corte di merito non aveva tenuto in alcun conto che l’imputato faceva uso di farmaci con contenuto alcolico e ciò poteva aver determinato il superamento del limite del penalmente rilevante. Inoltre, per la punibilità del fatto, andava provato che il V. si trovasse in stato di alterazione psicofisica e ciò non poteva essere dimostrato dai lieve superamento del limite, anche tenute conto del fatto che erri individuo ha una diversa reazione di assimilazione dell’alcool. Considerato in diritto 3. Il ricorso infondate e dure essere rigettato. 3.1. In ordine alla prima censura formulata, va premesse che l’art. 186 vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all’uso di bevande alcoliche. Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibile anche a titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, il quale dure evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali fermaci assunti in modo concomitante. Quanto poi alla doliamo relativa alla possibilità del cattivo funzionamento dell’etilometro, dal che la inattendibilità delle percentuali di alcool nel sangue riscontrate, va rammentato che questa Corte ha statuito che In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ” Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45070 del 30/03/2004 Ud. dep.22/11/2004 , Rv. 230489 . Non essendo stata fornita alcuna prova della inidoneità dell’apparecchio, salvo la formulazione di generici dubbi, correttamente ne ha dedotto il giudice di merito la attendibilità degli esiti dell’alcoltest. 3.2. II ricorrente ha lamentato, inoltre, che non era provato si trovasse in stato di ebbrezza e, quindi in una situazione di alterazione psicofisica, considerato che ogni individuo reagisce in modo differente all’assunzione dell’alcool e non basta il mero superamento di un limnite posto da una norma a provarlo. Anche tale motivo di ricorso è infondato. Invero l’ordinamento, in particolare l’art. 186 C.d.S., correla la prova dell’ebbrezza al superamento della soglia del tasso alcolemico di g/l 50. Inoltre determina tre fasce percentuali per valutare il disvalore del fatto e punirlo solo amministrativamente fascia a” , ovvero penalmente, con diversa entità della pena, a seconda della entità del tasso fascia b” e c” . In tale contesto, il superamento del limite integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, il che si giustifica con il fatto che tale contravvenzione ha natura di reato ostativo, rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella consumazione. Al rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.