Violenze sessuali in comunità ... ed il sacerdote va in carcere

Posto che l’accertamento dei reati sessuali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto tra le opposte versioni di imputato e persona offesa, soli protagonisti dei fatti, le dichiarazioni rese dalla persona offesa vengono assunte come vera e propria fonte di prova, da sola fondante la responsabilità dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata e, dunque, la vittima sia ritenuta intrinsecamente attendibile.

Ciò anche in assenza di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 1° ottobre 2013. Il caso. L’imputato, sacerdote responsabile di una comunità, veniva condannato per i reati di cui agli artt. 81 e 609 bis c.p. perché, abusando della propria autorità, aveva costretto più soggetti, alcuni dei quali minorenni, a subire più volte atti sessuali, durante la notte, approfittando del sonno delle vittime e della loro incapacità a reagire. Veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, oltre la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici. Già in primo grado, i giudici, avevano analiticamente valutato tutto il materiale probatorio, consistente non solo nelle denunce-querele delle vittime, ma anche in documenti contenuti nel computer dell’imputato, in particolare immagini pornografiche a prevalente carattere omosessuale ed accessi a siti pornografici in orari notturni. Oltre ciò, veniva escluso alcun intento calunniatorio da parte delle persone offese nei confronti dell’imputato, stante, peraltro, la precisione, logicità, coerenza delle testimonianze rese dalle prime. L’imputato proponeva quattordici motivi di ricorso, tutti ritenuti infondati dalla Corte con la sentenza in commento. Riqualificazione giuridica del fatto. In particolare, era stato sollevato motivo di censura in ordine al mancato accoglimento della nullità del decreto di citazione, stante la contraddittorietà, indeterminatezza e /o assoluta genericità dei capi di imputazione inosservanza del disposto di cui all’art. 521 c.p.p. nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio e conseguente nullità della sentenza. La Corte, in merito a tale motivo, ha speso molte pagine al fine di meglio chiarire la sua posizione in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Ebbene, la pronuncia in argomento, confermando l’esatta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia da parte della Corte di merito, ribadisce come l’art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all’imputato, senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Tutto ciò, in quanto l’imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la modificazione della loro qualificazione giuridica incida sulla possibilità di difesa. Infatti, la diversa qualificazione giuridica del fatto” operata ex officio dal giudice di appello ai sensi dell’art. 521 c.p.p. è legittima ogni volta che il fatto contestato resti immutato nei suoi elementi essenziali elemento psicologico, condotta, evento e nesso di causalità . Di contro, se questo è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può manifestarsi difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza, ove il giudice non abbia ritrasmesso gli atti al PM. Il vizio, dunque, sussiste, in questi casi, perché vi è una effettiva lesione del diritto di difesa. Nel caso di specie, invece, la Corte, ha solo puntualizzato la qualificazione dei fatti, rilevando come, nonostante vi fossero alcune vittime minori, il reato rientrasse tuttavia nella cornice giuridica di cui all’art. 609 bis c.p., essendo state le violenze poste in essere con abuso di autorità” e non già semplicemente con mero approfittamento della minore età di alcune delle persone offese. Procedibilità. Il ricorrente lamentava, inoltre, violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a suo carico, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto tutti i reati procedibili d’ufficio. Ebbene, rileva la Corte, che, anche in questo caso, il giudice di appello abbia applicato correttamente i principi di legge. Ed infatti, in primo luogo, è corretto affermare la procedibilità d’ufficio dei reati contestati a danno dei minori quando sono commessi, come nel caso di specie, da parte di un genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia , ai sensi dell’art. 609 septies, comma 4, n. 2, c.p D’altra parte, i reati commessi in danno di soggetti maggiorenni sono pure procedibili d’ufficio ai sensi del n. 4 della stessa norma se connessi con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio , come appunto nel caso concreto. Afferma la Corte che tale perseguibilità d’ufficio sussiste anche quando si tratti di connessione investigativa ai sensi dell’art. 371, comma 2, c.p.p., operando detta connessione tutte le volte in cui il PM, indagando, comunque, su altri fatti perseguibili d’ufficio debba esaminare anche quello procedibile a querela. Sulla testimonianza della persona offesa nei reati sessuali. Con particolare riguardo ai reati a sfondo sessuale, poi, la Corte chiarisce il valore delle dichiarazioni rese dalle vittime del reato. Ricordando come, in generale, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come prova della colpevolezza dell’imputato, afferma che, per tali tipologie di reati, ove una specifica indagine sulla credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa si concluda positivamente e, quindi, la stessa sia ritenuta intrinsecamente attendibile, il giudice può fondare la propria decisione sulla responsabilità penale per il reato di violenza sessuale anche solo su tali dichiarazioni, a prescindere da eventuali riscontri di natura oggettiva.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno - 1° ottobre 2013, numero 40610 Presidente Teresi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. F.G. , nato a omissis , era imputato a del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità omissis avente sede in omissis e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il omissis , collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In omissis dal mese di omissis sino a fine XXXX, a omissis . b del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità omissis avente sede in omissis , abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il omissis , collocato presso la suindicata struttura dall'Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall'intento sessuale. In omissis dal mese di omissis e in XXXX nel mese di omissis . c del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità omissis , avente sede in omissis , abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l'intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In omissis in data anteriore e prossima al mese di omissis . e del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di unumero medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità omissis , avente sede in omissis , abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il omissis , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l'intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In omissis nel mese di omissis e in XXXX nel mese di omissis . f del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità omissis avente sede in omissis , abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il omissis , pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l'atto sessuale sopra indicato. In omissis . 2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex articolo 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a , b , c , e ed f l'imputato veniva invece assolto dal reato sub d perché il fatto non sussiste. L'imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità omissis di omissis , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l'imputato, sacerdote, era all'epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01. Secondo le contestazioni oggetto dell'imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell'autorità rivestita dall'imputato all'interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all'epoca dei fatti capi e ed f , a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell'imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. 3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all'imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato omissis , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. . Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti - ad eccezione, come detto, del capo D - in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze - degli operatori e degli operanti di PG - nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute. Il Tribunale ha altresì valorizzato l'assenza di movente - ragioni di astio, vendetta o convenienza - idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso. Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell'ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure. Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di omissis , ha descritto in udienza un'analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l'imputato prestava al'epoca la propria opera. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato deducendo plurimi motivi. Con sentenza del 20 gennaio 2012 - 18 aprile 2012 la Corte d'appello di Bologna - qualificati i fatti contestati rispettivamente al capo A ai sensi dell'articolo 609 bis. co. 1 e co. 2 numero 1 c.p. quest'ultimo limitatamente all'occasione dell'approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena ai capi B , C , E , F ai sensi dell'articolo 609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C ed F l'ipotesi ex articolo 609 quater c.p. - ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha. 5. Nei confronti di questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso - articolato in quattordici motivi - è infondato. 2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'articolo 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d'imputazione nonché inosservanza del disposto dell'articolo 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex articolo 522 c.p.p Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall'imputato e alle quali la Corte d'appello ha già puntualmente e correttamente risposto la contestazione in fatto - sopra riportata in narrativa - è tutt'altro che generica, descrivendo condotte dell'imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell'autorità rivestita all'interno della Comunità. È vero - come rileva il ricorrente - che la Corte d' Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a ri qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d'altra parte ad escludere la qualificazione alternativa. Infatti la Corte d'appello ha qualificato i fatti contestati al capo A ai sensi dell'articolo 609 bis co. 1 e co. 2 numero 1 c.p. quest'ultimo limitatamente all'occasione dell'approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena ha qualificato i fatti contestati ai capi B , C , E , F ai sensi dell'articolo 609 bis co. I c.p. ha escluso per i capi C ed F l'ipotesi alternativa ex articolo 609 quater c.p L'articolo 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all'imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l'imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l'articolo 24 Cost. e l'articolo 6 CEDU cfr. C. cost. numero 103 del 2010 ha parlato di materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli articolo 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto. In proposito questa Corte Cass. penumero , sez. II, 9 maggio 2012, numero 32840 ha affermato in generale che la diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d'appello, ai sensi dell'articolo 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall'articolo 6, 1 e 3 comma, lett. a e b , della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. numero 103 del 2010 cit. che ha affermato che l'articolo 521 cod. proc. penumero ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l'accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l'elemento psicologico, la condotta, l'evento e il nesso di causalità. Solo se il giudice accerta che il fatto” - non quindi la sua qualificazione giuridica - è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un'effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. unumero , 15 luglio 2010 - 13 ottobre 2010, numero 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l' iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni - come indicati nei plurimi capi di imputazione - sono rimasti invariati l'imputato ha sempre conosciuto bene l'accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi. La Corte d'appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell'articolo 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata l'ha solo puntualizzata. Essa infatti - come appena rilevato - ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d'imputazione sub A , B ed E non già articolo 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A articolo 609 bis, primo comma e secondo comma, numero 1 , c.p. quest'ultimo limitatamente all'occasione dell'approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX e per i capi B ed E articolo 609 bis, primo comma, c.p Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C ed F non già articolo 609 bis oppure 609 quater c.p., ma articolo 609 bis, primo comma, numero 1 , c.p Sotto il profilo processuale non c'è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso se la Corte d'appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d'imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato. E parimenti, ancora sotto l'aspetto processuale, ben poteva sciogliere l'alternatività della qualificazione articolo 609 bis versus articolo 609 quater c.p. quanto ai capi d'imputazione sub C ed F . La giurisprudenza di questa Corte Cass., 22 novembre 2007 - 15 gennaio 2008 numero 2112 ammette l'imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione ex articolo 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l'alternatività della qualificazione del capo d'imputazione che contenga una contestazione alternativa. 4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C ed F - abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni - la contestazione dell'abuso ad opera dell'imputato dell'autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l'alternatività della contestazione - articolo 609 bis, primo comma, oppure articolo 609 quater, primo comma, numero 2 - alternatività sciolta dalla Corte d'appello riferendo correttamente il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall'articolo 521, comma 1, c.p.p Certo il principio dell'equo processo ex articolo 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione articolo 521, comma 1, c.p.p. che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In realtà c'è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell'equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell'imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra fatto” di cui all'imputazione contestata e fatto” di cui alla sentenza ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del fatto” ex articolo 521, comma 1, c.p.p Diversa infatti può essere l'ipotesi di quella riqualificazione del fatto” che il giudice operi in sentenza a sorpresa , senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto spiazzare la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere. Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l'imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese - ossia il contestato abuso ad opera dell'imputato dell'autorità rivestita in seno alla comunità - apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio abuso di autorità” ex articolo 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al'imputato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex articolo 609 quater, primo comma, numero 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall'originaria contestazione alternativa. 5. Altra questione - non più processuale, ma di diritto sostanziale - è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d'appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all'imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato. Il motivo è comunque infondato. Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d'appello che li ha ricondotti - tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni - al primo comma dell'articolo 609 bis c.p Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti ci sono gli atti sessuali toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali c'è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell'imputato c'è stato l'abuso dell'autorità rivestita in seno alla comunità OMISSIS dall'imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d'appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per abuso di autorità - che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia , una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall'articolo 609 bis cod. penumero - deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell'agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all'abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell'agente Cass., 19 aprile 2012 - 22 maggio 2012, numero 19419 . La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d'appello alla condotta dell'imputato. Questa Corte - seppur con riferimento al previgente articolo 519 c.p. - ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d'incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all'agente Cass., 17 gennaio 1969 - 28 marzo 1969, numero 61 . Nella specie l'abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall'imputato all'interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell'articolo 609 bis c.p 6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell'imputato. Erroneamente - sostiene il ricorrente - la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d'ufficio invece che su querela di parte. È sufficiente considerare - come correttamente rilevato dalla Corte d'appello - che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d'ufficio ex articolo 609 septies, quarto comma, numero 2 c.p., quando il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall'imputato in quest'ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l'imputato ed i minori abusati si qualifichi anche come abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell'articolo 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell'articolo 609 quater, primo comma, numero 2 , c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all'articolo 609 septies, quarto comma, numero 2, c.p. che assicura la procedibilità d'ufficio anche senza querela di parte. Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d'ufficio ex articolo 609 septies, quarto comma numero 4 c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d'ufficio. Questa Corte Cass. penumero , sez. III, 20 maggio 2008, numero 27068, Bonfondi ha infetti affermato che la perseguibilità d'ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall'articolo 609 septies, quarto comma, numero 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall'articolo 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all'uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. 7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l'acquisizione della consulenza informatica della difesa e l'espletamento della perizia informatica d'ufficio richiesta nel motivo d'appello aggiunto. Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte Cass. penumero , sez. II, 04-11-2003, Marzullo ha più volte affermato - e qui ribadisce - che il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall'imputato - in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell'imputato - non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l'insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese. 8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all'apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati. La Corte d'appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti. In proposito questa Corte Cass. penumero , sez. IV, 18-10-2011, numero 44644 ha più volte affermato che nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa. Cfr. anche Cass. penumero , sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi. Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d'appello. Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex articolo 606, lett. e , c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un'intrinseca contraddittorietà ed un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della e l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l'ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l'altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. 9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità. La Corte d'appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza. La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d'appello nella sua valutazione di merito. 10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.