Se è obbligatoria, lo è anche in caso di patteggiamento

Il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato, ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, anche nel caso di sentenza di patteggiamento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31742, depositata il 23 luglio 2013. Reato tributario ”patteggiato”. Il Tribunale, in seguito ad applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p, ha condannato il legale rappresentante di una società, poiché aveva omesso di versare nei termini di legge le ritenute alla fonte relative agli emolumenti percepiti dai dipendenti e l’iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 322- ter c.p., secondo il quale è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero, quando essa non à possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti, come hanno dichiarato gli Ermellini, l’art. 322- ter , ultimo comma, c.p. – applicabile al reato tributario qui contestato - pur facendo espressamente riferimento alla sola sentenza di condanna, trova applicazione anche nel caso di sentenza di patteggiamento, perché l’individuazione specifica dell’oggetto della confisca è il presupposto strutturale di ogni provvedimento ablativo. Irrilevanza della mancanza di uno specifico accordo delle parti sulla confisca. Trattandosi di confisca obbligatoria, per Piazza Cavour, ne consegue, quanto al caso in esame, che il giudice avrebbe dovuto provvedere a tale individuazione, fornendo adeguata motivazione, indipendentemente dalla mancanza di uno specifico accordo delle parti sul punto. Conseguentemente, il S.C. ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa confisca dei beni costituenti il profitto del reato, con rinvio al Tribunale, il quale provvederà fornendo adeguata motivazione sulla confisca del profitto del reato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 marzo - 23 luglio 2013, n. 31742 Presidente Gentile – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 19 aprile 2012, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Fermo ha applicato all'imputato la pena da questo richiesta, per i reati di cui agli articoli 81, secondo comma, 10 bis, 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante di una società, ometteva di versare nei termini di legge le ritenute alla fonte relative agli emolumenti percepiti dai dipendenti e l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni annuali, nei periodi e negli ammontari specificati nell'imputazione. 2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando l'erronea applicazione delle norme incriminatrici e dell'art. 322 ter cod. pen., secondo il quale è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Ai sensi dell'articolo 322 ter, ultimo comma, cod. pen. - applicabile al caso di specie, in forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 in relazione ai reati tributari qui contestati - il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Tale disposizione, pur facendo espressamente riferimento alla sola sentenza di condanna, trova applicazione anche nel caso di sentenza di patteggiamento, perché l'individuazione specifica dell'oggetto della confisca è il presupposto strutturale di ogni provvedimento ablativo sez. 6, 11 marzo 2010, n. 12508, rv. 246731 . Trattandosi di confisca obbligatoria, ne consegue, quanto al caso in esame, che il giudice avrebbe dovuto provvedere a tale individuazione, fornendo adeguata motivazione, indipendentemente dalla mancanza di uno specifico accordo delle parti sul punto. 4. - La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, limitatamente all'omessa confisca dei beni costituenti il profitto del reato, con rinvio al Tribunale di Fermo, il quale provvederà sulla confisca del profitto del reato fornendo adeguata motivazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dei beni costituenti profitto del reato e rinvia al Tribunale di Fermo.