Il vero oggetto del sequestro informatico è il documento informatico e non il supporto su cui è memorizzato

In caso di annullamento del provvedimento di sequestro devono essere restituite le copie dei supporti effettuate dal pubblico ministero e di ogni eventuale ulteriore copia, diretta o mediata [] rimanendo esclusa ogni utilizzazione processuale .

E’ quanto di evince dalla sentenza n. 28267 della Corte di Cassazione, depositata il 28 giugno 2013. Il caso. Nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di alcuni indagati per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto e punito, dall’art. 353- bis cod. pen., il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio del computer e delle pen drive dei quali, poi, veniva copiato il contenuto futura memoria . Gli indagati avevano, poi, proposto ricorso al giudice del riesame che, però, aveva dichiarato inammissibili quei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse poiché, nelle more, le cose erano state restituite e l’avvenuta copia dei file non era ragione sufficiente per fondare una richiesta di riesame. Ed è proprio avverso quell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame che gli indagati ricorrono per cassazione lamentando, da un lato, la circostanza che l’art. 353- bis era norma sopravvenuta ai fatti imputati e che comunque il Tribunale aveva deciso oltre il termine perentorio di dieci giorni. Dall’altro lato, poi, che non vi era alcuna causa sopravvenuta di carenza di interesse dal momento che la normativa anche in attuazione della convenzione di Budapest tutela il documento informatico e non già il c.d. hardware o altro dispositivo sul quale è memorizzato il documento. La Sesta sezione Penale della Corte di Cassazione accoglie i ricorsi e, per l’effetto, annullato il provvedimento di sequestro ordina la restituzione delle copie dei supporti informatici ai ricorrenti. Il termine di 10 giorni è perentorio . Ed infatti, secondo la Suprema Corte esiste un motivo di annullamento assorbente il Tribunale di Lanusei non ha pronunciato una decisione di merito entro il termine di dieci giorni e, quindi, il provvedimento di sequestro deve essere annullato per aver perso efficacia. L’oggetto del sequestro informatico . Ma v’è anche un ulteriore passaggio che merita attenzione, anche in considerazione dei motivi di ricorso presentati dagli indagati, sebbene essi siano rimasti tecnicamente assorbiti. Ed infatti, dall’annullamento del provvedimento di sequestro discende la necessità di annullare tutti gli atti successivi per perdita di efficacia - come il successivo dissequestro dell’ hardware e delle pen drive - e, quindi, in ultima analisi, di ordinare la restituzione delle cose sequestrate . In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che devono essere restituite le copie dei supporti effettuate dal pubblico ministero e di ogni eventuale ulteriore copia, diretta o mediata [] rimanendo esclusa ogni utilizzazione processuale .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 maggio - 28 giugno 2013, n. 28267 Presidente Milo – Relatore Conti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 21 luglio 2012, il Tribunale di Lanusei, adito ex art. 324 cod. proc. pen., dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere relativamente ai procedimenti avviati, tra gli altri, da M D.S. e V B. , avverso il decreto di sequestro probatorio adottato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Lanusei in data 21 giugno 2012, avente ad oggetto computer personali o pen drive interessanti un procedimento penale a carico dei predetti e di altri per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 353- bis cod. pen in omissis . Con ordinanza in data 30 luglio 2012, il Tribunale di Nuoro sollevava conflitto negativo di competenza, investendone la Corte di cassazione, che, con sentenza in data 8 gennaio 2013, dichiarava la competenza del Tribunale di Lanusei, cui rimetteva gli atti. 2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lanusei, all'esito del giudizio di riesame così riassunto, dichiarava inammissibili le richieste per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nelle more le cose in sequestro erano state restituite, né poteva residuare un interesse al provvedimento in relazione al fatto che l'autorità giudiziaria aveva nel frattempo disposto l'estrazione di copia informatica dei supporti sequestrati, dovendosi al riguardo condividere i principi affermati sul punto dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 18253 del 24/04/2008. 3. Ricorrono per cassazione entrambi gli indagati. 4. D.S. , con ricorso personalmente sottoscritto, deduce i seguenti motivi. 4.1. Illegittimità del provvedimento di sequestro in quanto emesso avendo a riferimento l'art. 353-bis cod. pen., introdotto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, fattispecie penale che, a pena di violazione dell'art. 25 Cost., non poteva essere applicabile ai fatti per cui si procedeva, concepiti come commessi nell'anno 2008. 4.2. Perdita di efficacia del provvedimento di sequestro per superamento del termine perentorio di dieci giorni per la decisione, a norma dell'art. 324 , comma 7, cod. proc. pen., termine che non poteva considerarsi derogabile sulla base della decisione con la quale il Tribunale di Lanusei aveva dichiarato la propria incompetenza, non avendo questo provvedimento un simile effetto. 4.3. Erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della restituzione del compendio sequestrato, perché, tenuto conto anche delle novità introdotte dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, è il documento informatico e non lo hardware in cui esso è di volta in volta contenuto che rappresenta genuinamente il fatto che in esso è documentato, e che deve ritenersi degno di tutela non in quanto cosa ma quale proiezione dei diritti della persona. 4.4. Assoluta mancanza di motivazione in ordine agli elementi dai quali desumere il fumus del reato ipotizzato. 5. Il difensore del B. , avv. Giovanni Vasoin de Prosperi, deduce i seguenti motivi. 5.1. Violazione di legge, sotto diversi profili - illegittimità del sequestro adottato sulla base di una ipotesi di reato, quella di cui all'art. 353-bis cod. pen. introdotta dal legislatore solo successivamente ai fatti ravvisati nel provvedimento - mancato rispetto del dovere dell'organo del riesame di annullare il provvedimento impugnato quando esso sia affetto da vizi genetici, che non possono essere superati da fatti aventi efficacia solo ex nunc , quale un provvedimento di restituzione, per di più proveniente dalla parte pubblica, con contestuale estrazione di copie, a pena di una elusione del diritto del soggetto interessato a vedersi riconosciuta l'illegittimità del vincolo, dato che l'attività di copiatura in tanto può ritenersi legittima in quanto sia da riconoscere legittimità al provvedimento di sequestro delle cose da cui le copie sono tratte, e ciò nonostante le contrarie affermazioni rese nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18523 del 2008, tenuto conto delle importanti novità introdotte dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, da cui si ricava che il vero oggetto del sequestro di natura informatica non è lo hardware ma è il documento in esso raccolto - assenza radicale di motivazione del provvedimento di sequestro circa il fumus del delitto ipotizzato, secondo i criteri più volte delineati dalla giurisprudenza di legittimità, con totale mancanza di esame delle argomentazioni dedotte nelle memorie difensive. 5.2. Violazione di legge in punto di mancata declaratoria della perdita di efficacia del provvedimento di sequestro per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che non poteva superarsi con il riferimento fatto dal Tribunale alla giurisprudenza di legittimità relativa alla ipotesi dell'annullamento con rinvio della ordinanza dell'organo del riesame, dato che nel caso in esame mancava del tutto una ordinanza emessa a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. nei termini di legge. 6. Successivamente il difensore di D.S. , avv. Gian Paolo Cappelletti, ha depositato memoria difensiva, nella quale, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU in tema di ingerenza della pubblica autorità nella sfera di riservatezza del singolo, con riferimento all'art. 8, par. 2, CEDU, insiste nell'attualità dell'interesse del suo assistito alla decisione del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo relativo alla perdita di efficacia del sequestro per mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale del riesame, di cui all'art. 324, commi 5 e 7, in combinato disposto con l'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., è fondato, e da ciò consegue il superamento di ogni altro motivo di ricorso. 2. Il Tribunale di Lanusei, cui è stata indirizzata la richiesta di riesame, ha ritenuto di essere incompetente ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., a seguito della intervenuta soppressione della provincia dell'Ogliastra nell'ambito della quale Lanusei fungeva da capoluogo, e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Nuoro, ritenuto competente, senza provvedere sul merito della richiesta di riesame. Investita dal Tribunale di Nuoro a seguito di proposizione di conflitto di competenza ex art. 30 cod. proc. pen., la Corte di cassazione, con sentenza in data 8 gennaio 2013, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lanusei, rilevando che, nonostante la soppressione della provincia dell'Ogliastra per effetto dell'abrogazione per via referendaria della legge regionale istitutiva di tale provincia, gli organi provinciali, e quindi anche le competenze giudiziarie ad essi connesse, erano stati prorogati fino al 28 febbraio 2013 in attesa del riordino per legge del territorio. Ne deriva che bene la richiesta di riesame era stata proposta davanti al Tribunale di Lanusei, e che, non essendo stata emessa una pronuncia sul merito della richiesta nel termine di legge, si è prodotto l'effetto della inefficacia del provvedimento di sequestro probatorio, a termini delle ricordate norme degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen 3. Essendo divenuto inefficace il decreto di sequestro dei supporti informatici indicati nel provvedimento, deve ritenersi conseguentemente aver perso di efficacia anche il successivo provvedimento con il quale il medesimo P.m. di Lanusei, in data 15 luglio 2012, ha disposto la effettuazione di copie di tali supporti, delle quali e di ogni eventuale ulteriore copia, diretta o mediata va pertanto ordinata la restituzione ai ricorrenti, rimanendo esclusa ogni utilizzazione processuale delle stesse. P.Q.M. Dichiara l'inefficacia del decreto di sequestro probatorio in data 21 giugno 2012 emesso dal P.m. presso il Tribunale di Lanusei nei confronti dei ricorrenti e annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone la restituzione ai medesimi ricorrenti delle copie dei supporti informatici di cui al provvedimento del P.m. presso il Tribunale di Lanusei in data 15 luglio 2012. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.