Assume un farmaco a base alcolica e si metta al volante: è reato

L’assunzione di farmaci a base alcolica non esclude la responsabilità per guida in stato di ebbrezza sulla base di un presunto distinguo di sorta dal tipo di elemento alcolico assunto, ove lo stesso sia comunque idoneo a determinare una condizione di ebbrezza.

Lo afferma la Sezione IV della Cassazione Penale con la sentenza n. 26972 depositata il 20 giugno 2013, con cui è stato rigettato il ricorso proposto da un signore condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica in seguito ad accertamenti etilometrici eseguiti dai Carabinieri. Sostanza e non bevanda. Il ricorrente aveva pur ammesso di aver assunto un farmaco per la gola a base alcolica, ma nei motivi di ricorso si doleva dell’errata applicazione dell’art. 186 comma 2 del C. d. S., osservando che la norma, disponendo il divieto della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, introduce un preciso collegamento eziologico tra l’alterazione e l’assunzione di bevande. In questo modo – secondo il ricorrente -, ammettere, come avevano fatto i giudici di merito, che la causa di alterazione possa essere costituita dall’assunzione di un farmaco, per il quale non sono pur previste controindicazioni, rende evidente che non poteva essersi perfezionata la fattispecie astratta. Effetti del farmaco. I giudici di merito, d’altra parte, avevano ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione della responsabilità, l’allegazione dell’imputato sull’avvenuta assunzione del farmaco per la gola a base alcolica, sia perché gli effetti del farmaco non potevano essere trascurati dallo stesso assuntore, risultando accertato dai Carabinieri che lo stesso presentava un alito fortemente vinoso, sia perché i valori alcolimetrici rilevati erano significativi di una franca ebbrezza chiaramente avvertibile da chi sia ancora minimamente compos sui. Bevanda e sostanza pari sono. In ordine al motivo di ricorso, gli Ermellini non possono far altro che rilevare – come riportato nella stessa sentenza in commento – la palese infondatezza dell’interpretazione della norma offerta dal ricorrente. Infatti, dal tenore dello stesso dispositivo normativo si evidenza, in ragione della finalità connessa a ragioni di tutela della pubblica incolumità, che il termine bevanda equivale a sostanza , non potendo farsi discendere delle diversità dal tipo di elemento alcolico assunto. Tra le sostanze prese in considerazione dalla norma certamente rientrano anche i farmaci a componente alcolica, la cui assunzione – chiosano i Giudici del Palazzaccio – dà luogo al reato, se colposa. Il ricorso dunque viene dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 20 giugno 2013, n. 26972 Presidente D’Isa – Relatore Esposito Ritenuto in fatto R.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 28/1/2013 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b , 2 bis del Codice della Strada, commesso il omissis , per aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica tasso alcolemico accertato 1,33 g/l e 1,40 g/l . I giudici di merito avevano ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, l'allegazione dell'imputato riguardo all'avvenuta assunzione di un farmaco per la gola a base alcolica, sia perché gli effetti del farmaco in ipotesi assunto non potevano essere trascurati dallo stesso assuntore, risultando accertato dai Carabinieri che lo stesso presentava un alito fortemente vinoso, sia perché i valori alcolmetrici rilevati, ai limiti della seconda fascia dell'illecito, erano significativi di una franca ebbrezza, chiaramente avvertibile da chi sia ancora minimamente compos sui . Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge con riferimento all'errata applicazione dell'art. 186 comma 2 del CDS. Osserva che la norma, disponendo che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche introduce un preciso collegamento eziologico tra l'alterazione e l'assunzione di bevande, talché ammettere, come avevano fatto i giudici del merito, che la causa dell'alterazione possa essere costituita dalla assunzione di un farmaco per il quale non sono previste controindicazioni renda evidente che non si era perfezionata la fattispecie astratta. Con ulteriore motivo il ricorrente deduce violazione di legge ed esercizio di potestà riservata ad altra autorità, in relazione all'art. 24 L. 689/1981, per avere la sentenza irrogato la sospensione della patente di guida. Osserva che il Giudice di Pace civile, adito in sede di opposizione al provvedimento prefettizio, aveva annullato con sentenza irrevocabile la sanzione della sospensione della patente di guida, talché doveva ritenersi formata una preclusione ai sensi dell'art. 20 L. 689/81. Con il terzo motivo rileva che, in ragione del principio elaborato dalla Corte territoriale, si determinava contrasto tra l'art. 186 comma 2 c.d.s. e l'art. 27 della Costituzione, poiché si consentiva la punizione di fatti che non risultavano espressione di consapevole, e, quindi, rimproverabile contrasto con i valori espressi dalle norme penali. Considerato in diritto In ordine al primo motivo, va rilevata la palese infondatezza dell'interpretazione della norma offerta dal ricorrente. Dal tenore della stessa si evidenzia, infatti, in ragione della finalità connessa a ragioni di tutela della pubblica incolumità, che il termine bevanda equivale a sostanza , non potendo certamente farsi derivare distinguo di sorta dal tipo di elemento alcolico assunto, ove lo stesso sia comunque idoneo a determinare una condizione di ebbrezza alcolica. Tra le sostanze prese in considerazione dalla norma certamente rientrano anche i farmaci a componente alcolica, la cui assunzione, di conseguenza, da luogo al reato, se colposa. Passando al secondo motivo di ricorso, se ne evidenzia la genericità, poiché non si allega né la decisione cui si fa riferimento, né gli elementi idonei a individuarla. Va rilevata, inoltre, la palese infondatezza di ogni rilievo riguardo alla influenza in sede penale della sanzione comminata in sede amministrativa in ordine all'autonomia tra le due statuizioni, amministrativa e penale, si veda il principio espresso da Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47955 del 27/10/2004 Rv. 230349 In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, nella specie, guida in stato di ebbrezza , le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, né fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto . Quanto al terzo punto del ricorso, si evidenzia che con esso non si svolgono censure, ma si ripropone la questione di legittimità Costituzionale già correttamente ritenuta manifestamente infondata dal giudice del merito, sul rilievo della ritenuta necessaria sussistenza nell'imputato della consapevolezza dello stato di manifesta ebbrezza in cui versava. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art. 616 C.P.P P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle Ammende.