Consumo di gruppo: resta l’illecito amministrativo, nessuna rilevanza penale

Presa di posizione chiarificatrice dei giudici, che sciolgono i dubbi ed escludono che, alla luce della legge 49 del 2006, l’ipotesi dell’illecito amministrativo sia applicabile unicamente all’uso personale. Non si può ritenere modificato il quadro alla luce dell’utilizzo di un avverbio, esclusivamente”, mancando una posizione chiara e netta dei parlamentari all’epoca della presentazione della legge.

La si può considerare come l’ultima, definitiva parola sulla valutazione del cosiddetto uso di gruppo di sostanze stupefacenti , sempre che non vi siano ulteriori aggiornamenti legislativi e, quindi, ulteriori dubbi da sciogliere Per ora, però, resta confermata la linea della valutazione come semplice illecito amministrativo , senza rilevanza penale, sia per l’ipotesi di acquisto congiunto sia per l’ipotesi di acquisto da parte solo di uno o alcuni dei futuri consumatori Cassazione, sentenza n. 25401, sezioni Unite Penali, depositata oggi . Avverbio inutile . A dare il ‘la’ alla discussione giurisprudenziale – e riportata spesso dai media – la famigerata legge ‘Fini-Giovanardi’ – legge 49 del 2006 –, o meglio un avverbio, esclusivamente”, che pare restringere il campo dell’applicazione del solo illecito amministrativo unicamente all’ uso personale , escludendo così il cosiddetto consumo di gruppo . Ma casus belli specifico è la morte di un giovane, causata dall’assunzione di eroina cedutagli da un conoscente. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, però, è legittimo parlare, in questo caso, di uso di gruppo nessuna rilevanza penale, quindi, ma solo sanzione amministrativa. A contestare tale decisione è la moglie dell’uomo deceduto a causa dell’eroina, che propone ricorso in Cassazione, laddove la questione si blocca proprio a quello che è il nodo della valutazione della ipotetica rilevanza penale del consumo di gruppo A sciogliere il nodo provvedono i giudici del Palazzaccio, stabilendo che il cosiddetto consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nel caso di acquisto in comune, sia in quello del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nell’originaria conoscenza dell’identità degli altri, continua a costituire , nonostante la legge ‘Fini-Giovanardi’, una ipotesi di uso esclusivamente personale dei partecipanti al gruppo, e quindi integra l’illecito amministrativo . Volendo sintetizzare, quell’avverbio, esclusivamente”, non può essere ritenuto sufficiente a modificare un quadro chiaro, e a spingere a considerare come illecito amministrativo unicamente il consumo individuale . Ciò anche perché la presunta soggettiva intenzione di alcuni parlamentari non si è tradotta in una espressa ed oggettivamente univoca norma di legge Resta, quindi, confermata la esclusione dall’ambito penale di entrambe le ipotesi che si fanno rientrare nella nozione di consumo di gruppo . E intatto è anche il principio giurisprudenziale di riferimento non sono punibili penalmente, e rientrano pertanto nella sfera dell’illecito amministrativo, l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano sin dall’inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente, quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi, nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo . Sempre che, va aggiunto, l’acquirente sia uno degli assuntori che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti il gruppo, al cui uso personale la sostanza è destinata che quindi sia certa sin dall’inizio l’identità di questi altri soggetti i quali abbiano in un qualunque modo manifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi sia di concorrere coi mezzi finanziari occorrenti all’acquisto .

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 31 gennaio – 10 giugno 2013, n. 25401 Presidente Lupo – Relatorte Franco