Etilometro a 2,7 g/l, non indispensabile il secondo rilevamento: è talmente ubriaco da non riuscire a farlo

L’accertamento del tasso alcoolemico non deve essere dimostrato necessariamente con l’etilometro. Lo stato di ubriachezza può essere dimostrato anche tramite elementi sintomatici i carabinieri hanno riscontrato un’eclatante manifestazione di ebbrezza dall’andatura irregolare dell’autocarro e dall’incapacità di stare in piedi del guidatore.

Con la sentenza n. 23306, depositata il 29 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna. Il caso tasso alcoolemico da 2,71 g/l alla guida di un autocarro. Dopo essere stato assolto in primo grado, un uomo di 30 anni viene condannato dalla Corte d’Appello per aver guidato ubriaco un autocarro. L’etilometro ha riscontrato un livello alcoolemico pari a 2,71 g/l contravvenzione, con sospensione di patente di guida, ex art. 186, comma 2, lett. c , codice della strada. Ma la doppia misurazione non è stata fatta! L’uomo ricorre per cassazione, dolendosi del fatto che la propria responsabilità penale sia stata dedotta senza che fosse stata compiuta la necessaria doppia misurazione. L’accertamento dell’ubriachezza può essere fatto anche su base sintomatica. La Suprema Corte ribadisce che, in difetto della prova legale, ma valendo il principio del libero convincimento del giudice in materia di valutazione della prova, l’accertamento del tasso alcoolemico può essere dimostrato con qualsiasi mezzo e non necessariamente con l’etilometro . A seguito della modifica apportata all’art. 186 da parte del d.l. n. 92/2008, lo stato di ebbrezza, accertato con ogni mezzo e quindi anche su base sintomatica, può essere riferito non solo all’ipotesi più lieve di cui alla fascia a , già depenalizzata, ma anche alle ulteriori e più gravi ipotesi, ove si dimostri che la condotta dell’agente a talune di queste sia riconducibile, al di là di ogni ragionevole dubbio . La ratio normativa è finalizzata a contrastare il correlativo aumento della pericolosità per l’incolumità degli altri utenti della strada insita nella circolazione di veicoli guidati da chi si trovi in stato di ebbrezza . Probabilmente anche il secondo rilevamento avrebbe dato esito positivo. E’ vero che l’unica rilevazione effettuata con l’etilometro non soddisfa le prescrizioni di prova legale dettate dall’art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede la doppia misurazione a distanza di 5 minuti l’una dall’altra, ma la corte territoriale correttamente ha ritenuto come ragionevolmente plausibile che il successivo accertamento, reso peraltro impossibile dalle condizioni fisiche dell’imputato, avrebbe dato un esito certamente superiore a 1,5 g/l. Andatura irregolare. Tale deduzione è stata correttamente fatta sulla base del riscontro dei Carabinieri, che hanno evidenziato un eclatante stato di ebbrezza l’autocarro procedeva ad andatura irregolare, fermandosi in mezzo alla strada non essendo in grado di impegnare un’intersezione stradale, e il guidatore pronunciava frasi sconnesse senza essere in grado di reggersi sulle gambe. Per queste ragioni la Corte rigetta il ricorso, confermando la responsabilità penale dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 gennaio – 29 maggio 2013, numero 23306 Presidente Brusco – Relatore Casella Ritenuto in fatto Con sentenza in data 7 marzo 2012, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di assoluzione pronunziata il 30 novembre 2010 dal Tribunale di Udine - Sezione staccata di Cividale del Friuli, dichiarò B.A. responsabile della contravvenzione, contestatagli sub capo A della rubrica, di cui all'art. 186, comma 2^ lett. c cod. strada, commessa in omissis allorché fu sorpreso da una pattuglia di Carabinieri alla guida dell'autocarro tg. omissis , in stato di ebbrezza alcoolica accertato in 2,71 gr./l. in esito ad una sola prova alcoolimetrica eseguita tramite l'apposito etilometro. Per l'effetto l'imputato fu condannato alle pene ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ritenute di giustizia. Ricorre personalmente il B. per cassazione deducendo un unico motivo per violazione dell'art. 186 cod. strada e per vizio di motivazione, così sintetizzato. SI duole il ricorrente della ritenuta colpevolezza in ordine alla suddetta contravvenzione, in mancanza di due successive misurazioni del tasso alcoolemico, eseguite dall'apposito strumento, non essendo consentito, in difetto,in nome del principio del libero convincimento, che ravvisare la meno grave ipotesi integrante l’illecito amministrativo di cui all'art. 186 lett. a cod. strada. Conclude quindi per l'annullamento della impugnata sentenza. Considerato in diritto Il ricorso è Infondato e deve quindi, per quanto di ragione, esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. penumero . l'iter argomentativo seguito dalla Corte d'appello di Trieste per giungere alla riforma della sentenza di assoluzione di primo grado risulta del tutto corretto e conforme a quell'orientamento interpretativo dell'art. 186 cod. strada, testimoniato da numerose pronunzie emesse da questa stessa Corte - condivise dal Collegio - cfr. Sez. 4 numero 38438 del 2006 Sez. 4 numero 48297 del 2008 Sez. 4 numero 22774 del 2008 Sez. 4 numero 48309 del 2008 - non massimata - Sez. 4 numero 48251 del 2012 secondo il quale, da un lato, in difetto di previsione della prova legale , ma valendo tuttavia il principio del libero convincimento del giudice in materia di valutazione della prova, l'accertamento del tasso alcoolemico può esser dimostrato con qualsiasi mezzo e non necessariamente con l'etilometro dall'altro, una volta novellato l'art. 186 cod. strada dall'art. 4, co.l0 lett. d D.L. numero 92 del 2008 convertito con modificazioni nella L. numero 125 del 2008, lo stato di ebbrezza, egualmente accertato con ogni mezzo e quindi anche su base sintomatica, potrà esser riferito non solo alla ipotesi più lieve di cui alla fascia a - attualmente depenalizzata - ma anche alle ulteriori e più gravi ipotesi ove si dimostri che la condotta dell'agente a talune di queste sia riconducibile, al di là di ogni ragionevole dubbio. La ratio legis come acutamente messo in luce dalla motivazione della sentenza impugnata appare invero improntata, fin dalla previsione dell'inasprimento delle pene anche accessorie di cui alla recente novella in proporzione all'aumento del tasso alcool emico, alla obiettiva finalità di contrastare il correlativo aumento della pericolosità per l'incolumità degli altri utenti della strada insita nella circolazione di veicoli in special modo di quelli a motore guidati da chi si trovi in stato di ebbrezza. Nel caso di specie i Giudici di seconda istanza hanno ineccepibilmente e logicamente ritenuto la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato, cosiccome contestatogli al capo A della rubrica ex art. 186, comma 2^ lett. c cod. strada ipotesi più grave appunto integrata da un tasso alcoolemico superiore a 1,5 gr./litro, sulla base di un'eclatante manifestazione di ebbrezza, riscontrata dai Carabinieri all'atto del controllo e congruamente apprezzata in punto di fatto dalla Corte d'appello che ha evidenziato come l'imputato - procedesse, alla guida dell'autocarro con andatura irregolare - non fosse in grado di impegnare l'intersezione stradale, tanto da arrestarsi al centro della carreggiata - pronunciasse frasi sconnesse e non fosse in grado di reggersi sulle gambe . Ed ha ancora correttamente rimarcato la Corte distrettuale,il dato - di già ex se rilevante - della prima ed unica rilevazione del tasso alcoolemico eseguita con l'etilometro in dotazione alla P.G., pari a 2,71 gr./l. e quindi superiore di oltre cinque volte la soglia della rilevanza penale dello stato di ebbrezza, fissata normativamente nello 0,50 gr./l. Ora, pur trattandosi di un unico esperimento non idoneo a soddisfare le prescrizioni di prova legale dettate dall'art. 379 del regol. cod. strada, non può revocarsi il dubbio come il tasso di alcool rilevato nel sangue del prevenuto si ponga in logica consequenzialità ed in riscontro indiziario di un rilevante e grave stato di ebbrezza, constato de visu dai Carabinieri di guisa da apparire ragionevolmente plausibile che anche un secondo esperimento strumentale tramite etilometro, eseguito alla distanza temporale prevista, non avrebbe dato un esito di certo inferiore alla rilevazione di 1,50 gr./l. E costituisce dato fattuale del tutto coerente con tale consistente stato di ebbrezza, la stessa impossibilità fisica dell'imputato di effettuare la seconda rilevazione con l'etilometro, di cui peraltro ha dato atto il Giudice di prime cure. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.