Blitz nella sala da ballo: sicurezza non totale, area sequestrata. Irrilevanti numero di persone e licenza

Confermato il provvedimento. Respinte le contestazioni mosse dal titolare della struttura, il quale aveva richiamato il numero delle persone presenti nel locale in occasione del controllo e, soprattutto, la licenza riconosciuta, a livello territoriale, dal Questore.

Sicurezza uber alles . Punto fermo assolutamente non discutibile, quando si ragiona di strutture destinate a pubblico spettacolo e predisposte – si presume, almeno – ad ospitare gruppi corposi – numericamente – di persone. Per questo, l’apertura abusiva , ossia senza aver rispettato tutti i paletti normativi, è da sanzionare, anche ricorrendo al sequestro preventivo della struttura Cassazione, sentenza n. 23102, Terza sezione Penale, depositata oggi . Si spengono le luci Sospensione a tempo indeterminato, con buona pace degli amanti della danza. Ebbene sì, perché il sequestro dell’ area adibita a sala da ballo , deciso dal Tribunale del riesame su richiesta del Pubblico Ministero, viene confermato anche dai giudici della Cassazione. Fondamentale è il richiamo alla tutela della pubblica incolumità . Rispetto a questo bene primario, difatti, passaggio necessario è l’analisi di una Commissione tecnica su solidità e sicurezza dell’edificio e su uscite adatte a sgombrarlo in caso di incendio . E, chiariscono i giudici, il possesso della licenza concessa dal Questore – rivendicata a proprio favore dalla persona titolare della sala da ballo – non modifica il quadro della situazione, perché essa non concerne i profili relativi alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica . Così come, viene aggiunto, è irrilevante il numero delle persone presenti nel locale in occasione del controllo. Ciò che rileva davvero, concludono i giudici – rigettando così le contestazioni mosse dal titolare della sala da ballo –, è la mancanza della licenza che deve essere accordata dalla Commissione tecnica a chiusura dell’esame della sicurezza della struttura per questo motivo, quindi, il sequestro è da confermare in toto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 aprile - 29 maggio 2013, n. 23102 Presidente Teresi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 11/10/2012 il Tribunale del riesame di Vibo Valentia, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M., ha disposto nei confronti di F.P. il sequestro preventivo di area adibita a sala da ballo per il reato di cui all’art. 681 c.p. in relazione agli artt. 80 T.u.l.p.s. e 4, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 151 del 2011. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagata. Con un primo motivo lamenta falsa applicazione dell’art. 321 c.p.p. sul presupposto che il possesso di licenza ex art. 68 T.u.l.p.s. e il numero di persone presenti nel locale di 183 dovrebbero ostare alla configurabilità del reato del resto, neppure in precedenza si sarebbe mai raggiunto un numero di presenze superiori a quello di 200. Con un secondo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 80 T.u.l.p.s. e 681 c.p. contesta il ragionamento presuntivo effettuato circa la presenza la sera del 24/08/2012 di circa 250 persone aggiunge, quanto alla violazione dalla normativa prevenzione incendi, che a fronte del fatto che egli ha regolarmente presentato la Scia di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 121 del 2011, legittimante l’immediata esecuzione dei lavori e l’esercizio dell’attività, e ha provveduto poi all’integrazione documentale richiesta, il sequestro intervenuto sarebbe illegittimo in quanto affetto da eccesso di potere. Quanto alla norma di cui all’art. 80, deduce che la stessa deve essere letta congiuntamente all’art. 68 T.u.l.p.s. che prevede la necessità della licenza comunale per l’esercizio di attività di intrattenimento nella specie egli ha ottenuto licenza del Comune di Pizzo idonea a far ritenere regolarmente autorizzata l’attività di intrattenimento. Né gli può essere imputata la mancanza del parere della Commissione di vigilanza, quale atto, tra l’altro, meramente preparatorio. Considerato in diritto 3. Il primo motivo è infondato. Come correttamente spiegato dall’ordinanza impugnata la finalità della licenza di cui all’articolo 68 T.u.l.p.s., il cui possesso è invocato dal ricorrente quale presupposto dell’insussistenza del fumus del reato, attiene non già ai profili relativi alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, posti a fondamento dell’illecito contravvenzionale di cui all’articolo 681 c.p. per il quale si procede, bensì ai diversi profili di ordine pubblico e di tranquillità pubblica e questa stessa Corte ha costantemente chiarito come le contravvenzioni di cui agli artt. 666 e 681 c.p., rispettivamente riguardanti appunto la prima i profili relativi ad ordine pubblico e sicurezza e la seconda i profili riguardanti la tutela della pubblica incolumità, ben possono tra loro concorrere sez. 1, n. 4663 del 20/09/1996, Poggi, Rv. 205746 , da ciò appunto dovendo ricavarsi la diversa ratio alle stesse attinente. Conseguentemente, il fatto che nella specie il ricorrente fosse munito della licenza di cui all’articolo 68 citato non incide sulla struttura della contravvenzione in oggetto e, dunque, per quanto attinente la fase processuale in esame, sul fumus della stessa. Nessun rilievo inoltre può rivestire ai fini in questione il numero delle persone presenti nel locale al momento dell’accesso dei verbalizzanti, evidentemente indifferente rispetto al presupposto di specie del reato addebitato, che ben può consistere anche nella mancanza della licenza di cui all’articolo 80 si è infatti già chiarito come detta contravvenzione sia configurabile non solo nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate a tutela dell’incolumità pubblica ma anche nel caso in cui manchi del tutto la prescritta licenza nella quale dette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute Sez. 5, n. 218/03 del 11/12/2002, Carolei, Rv. 223031 . 4. Anche il secondo motivo è infondato prospettando deduzioni, relative alla presentazione di Scia e, nuovamente, al numero delle persone rinvenute nel locale, ancora una volta inconferenti rispetto alla ragione del sequestro fondata, come appena detto, sulla mancanza della licenza di cui all’articolo 80, non surrogabile in altro modo. Né sono prospettabili questioni relative all’elemento psicologico, superate motivatamente dal tribunale del riesame sul presupposto della evidente conoscenza da parte dell’indagato dell’assenza di una pronuncia della commissione di vigilanza e, dunque, della conseguente licenza ex art. 80. 5. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigata il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.