Due fattispecie di reato diverse, a seconda che il creditore sia bisognoso oppure no

A punire l’omesso mantenimento ci pensa il codice penale art. 570 c.p. nel caso in cui il creditore versi in un particolare stato di bisogno, altrimenti deve applicarsi la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio legge n. 898/1970 .

E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20274/13, depositata il 10 maggio scorso. La fattispecie. Dopo la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di un uomo per i reati di cui agli artt. 570 c.p. e art. 12- sexies l. n. 898/1970 per precedente giudicato, il Procuratore generale e la parte civile propongono ricorso per cassazione. In primis , la S.C. sottolinea la completa autonomia tra le due fattispecie di reato. Gli stessi, infatti, pur possedendo quale caratteristica comune l’inadempimento all’obbligazione fissata dal giudice civile, divergono quanto agli ulteriori elementi costitutivi, richiedendo il primo art. 570 c.p. violazione degli obblighi di assistenza familiare l’ulteriore condizione dello stato di bisogno del creditore, insussistente nel secondo caso art. 12- sexies l. n. 898/1970 , il cui elemento specializzante è costituito dalla presenza della sentenza di divorzio e di un assegno determinato in sede giudiziaria . Quale norma va applicata? Dipende se sussiste lo stato di bisogno del creditore. Quanto affermato dalla Corte di Cassazione conferma la doglianza del Procuratore, secondo cui la Corte di appello aveva valutato erroneamente , quale precedente sul medesimo fatto, una pronuncia di primo grado che riguarda il reato di cui all’art. 570 c.p., e non anche l’autonoma imputazione oggetto del presente procedimento, di cui all’art. 12 sexies l. n. 898/1970, ed il giudicato presente procedimento, di cui all’art. 12 sexies l. n. 898/1970 .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 aprile – 10 maggio 2013, n. 20274 Presidente Agrò – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo con sentenza del 09/11/2012, in riforma della pronuncia del Tribunale di quella città che ha affermato la responsabilità di S T. per i reati di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 cod. pen. e 12 sexies l.n. 898 del 1970, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del T. , per precedente giudicato, revocando le statuizioni civili. 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo ricorre eccependo violazione di legge, per avere la Corte valutato quale precedente sul medesimo fatto una pronuncia di primo grado che riguarda il reato di cui all'art. 570 comma 2 cod. pen., e non anche l'autonoma imputazione oggetto del presente procedimento, di cui all'art. 12 sexies l. n. 898 del 1970, ed il giudicato presente procedimento, di cui all'art. 12 sexies l.n. 898 del 1970, ed il giudicato costituito da una pronuncia d'appello, che aveva limitato l'accertamento dei fatti a periodo temporalmente diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio. 3. La parte civile propone autonomo ricorso, fondato sui medesimi rilievi in diritto ed in fatto, eccependo violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati. 2. Deve preliminarmente richiamarsi la completa autonomia tra il reato di cui all'art. 570 comma 2 cod. pen. ed il reato di cui all'art. 12 sexies l. 1 dicembre 1970 n. 898 che, pur possedendo quale caratteristica comune l'inadempimento all'obbligazione fissata dal giudice civile, divergono quanto agli ulteriori elementi costitutivi, richiedendo il primo l'ulteriore condizione dello stato di bisogno del creditore, insussistente nel secondo caso, il cui elemento specializzante è costituito dalla presenza della sentenza di divorzio e di un assegno determinato in sede giudiziaria. Ne consegue che la disposizione speciale richiede sul piano economico un minus rispetto alla previsione codicistica sul punto Sez. 6, Sentenza n. 12307 del 13/03/2012, dep.02/04/2012, imp. B, Rv. 252605 , situazione che evidenzia la totale autonomia delle fattispecie. In concreto tale discrasia si potrebbe tangibilmente riscontrare nel caso di minore che riesca, per le sue doti calcistiche, a concludere con una società sportiva un contratto milionario per le sue prestazioni, situazione rispetto alla quale sarebbe difficilmente configurabile il reato di cui all'art. 570 cod. pen., laddove integrerebbe il reato di cui all'art. 12 sexies l. cit. il mancato versamento della somma fissata, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, in sede di pronuncia di scioglimento del matrimonio o per converso nel caso che, pur nel corretto adempimento di tale ultima obbligazione, si verifichi un evento infausto, quale la perdita di tutti beni per un terremoto, o un incidente che causi al creditore inabilità totale, in cui l'obbligazione di assistenza gravante sul genitore non potrà ritenersi adempiuta ancorché questi versi quanto era stato stabilito in forza dell'art. 5 l.cit Nel caso concreto risultano aver preceduto la pronuncia oggi impugnata due contestazioni successive, contenute in altrettante sentenze di merito la prima, emessa il 4 maggio 2007 dal Tribunale di Palermo, che ha assolto T. dal reato di cui all'art. 570 cod. pen., consumato dal 2003 fino alla data della pronuncia, e la seconda della Corte d'appello di quella città dell'11 maggio 2005 con la quale si è provveduto all'assoluzione dalla medesima imputazione per i fatti consumati nell'arco temporale 2001-2004, data della pronuncia di condanna in primo grado. Entrambe le sentenze fondano il loro accertamento, che complessivamente copre l'arco temporale 2001-maggio 2007 sulla constatata assenza dello stato di bisogno nell'intervallo temporale considerato, per avere la moglie riscosso una congrua somma di denaro, di spettanza di entrambi i coniugi, la cui percezione anticipata la metteva al riparo da situazioni di emergenza che fondano lo stato di bisogno, argomento idoneo a far concludere che l'accertamento definitivo abbia riguardato, in linea con l'imputazione, esclusivamente il fatto contestato ai sensi dell'art. 570 cod. pen Non può però condividersi, per quanto sopra riferito, l'estensione della rilevanza di tale accertamento all'ulteriore diversa accusa di cui all'art. 12 sexies l. cit. estraneo all'oggetto di contestazione nei precedenti giudizi, che, per quanto detto, costituisce fatto del tutto autonomo rispetto all'ulteriore imputazione oggetto del presente giudizio, ancorché parzialmente coincidente sul piano temporale, che condivide con i pregressi accertamenti, per tale periodo, solo il fatto storico dell'inadempimento, non le sue conseguenze giuridiche. Ne consegue che, pur nella validità astratta dell'argomentazione del giudice d'appello, che ha rilevato l'erronea individuazione da parte del giudice di primo grado della data di cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 570 ed pen. al rinvio a giudizio, in luogo che nella sentenza di primo grado da ultimo sul punto Sez. 2, Sentenza n. 35419 del 11/06/2010, dep. 01/10/2010, imp. Ferrara, Rv. 248301 determinazione che ne aveva radicato l'erroneo convincimento dell'affermazione di responsabilità per entrambe le imputazioni ascritte a T. , tuttavia la pronuncia impugnata deve essere annullata, nella parte in cui ha erroneamente incluso nel precedente giudicato un reato escluso dalla contestazione, cui, per le diversità di elementi costitutivi, non può ricondursi il generico accertamento definitivo, poiché riguardante un segmento della condotta che richiede autonoma valutazione. Deve disporsi pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.