Il presidente del Consiglio comunale non si astiene e vota il coniuge. Non importa che il voto risulti irrilevante ai fini elettivi

Confermato il sequestro probatorio delle scritture dell’indagata, utili per verificare la sussistenza del presupposto fattuale dell’aver fornito, non astenendosi dal voto, un indebito contributo causale al conseguimento del vantaggio da parte del proprio marito.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19541/13, depositata il 7 maggio scorso. Il caso. Dopo la conferma del decreto di sequestro, da parte del Tribunale del riesame, emesso nei confronti di una donna, indagata, in qualità di presidente di un consiglio comunale, per asseriti abusi nelle operazioni di elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune, la stessa indagata proponeva ricorso per cassazione. L’accusa aveva ipotizzato che la donna avesse votato per il marito, non osservando così il dovere di astensione. Voto a favore del coniuge. Dal canto suo, la ricorrente chiede il dissequestro delle scritture trovate al suo domicilio, ritenendo che, anche se avesse espresso il proprio voto in favore del marito, il risultato dell’elezione non sarebbe cambiato, poiché il coniuge sarebbe stato ugualmente eletto Presidente del Collegio dei revisori dei conti. Scritture sequestrate per comparare la grafia. Ma la Cassazione specifica che in tema di sequestro probatorio, come nella fattispecie, il fumus , per la specificità delle ragioni che giustificano la misura reale, deve essere valutato con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini sull’oggetto del reato stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini dell’acquisizione di prove certe o di ulteriori elementi di reità . La donna avrebbe dovuto astenersi. In pratica, il sequestro in questione trova la sua formale giustificazione nella necessità di verificare, per la configurabilità del reato ipotizzato dall’accusa, la sussistenza del presupposto fattuale dell’aver fornito, non astenendosi dal voto, un indebito contributo causale al conseguimento del vantaggio da parte del proprio marito . Il contributo, infatti, si ritiene comunque fornito, a prescindere dall’accertamento a posteriori della sua effettiva incidenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 gennaio – 7 maggio 2013, n. 19541 Presidente Cortese – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. C.P. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa, in data 31-7-12, che ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, il 27-6-12, nei confronti della C. , indagata, in qualità di presidente di un consiglio comunale, per asseriti abusi nelle operazioni di elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Rosolini. 2. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 323 cp, in relazione agli artt. 247 e 253 cpp, 13 e 14 Cost., 6 e 8 CEDU e del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, 3 e 7 Carta dei diritti fondamentali UE, poiché il Pubblico ministero,il quale ipotizza che la C. abbia votato in favore del marito, al fine di accertare l'effettivo contenuto del voto espresso dall'indagata e non avendo quest'ultima rilasciato il saggio grafico richiestole, ha disposto la perquisizione del suo domicilio ed il conseguente sequestro di scritture utili alla comparazione della grafia con le schede elettorali acquisite. L'ipotesi fattuale delineata dal P.M. non integra però il reato di cui all'art. 323 cp né alcun'altra fattispecie criminosa e comunque non sussiste nesso di pertinenzialità tra il fatto di reato ipotizzato e i manoscritti sequestrati. Infatti, anche se l'indagata avesse espresso il proprio voto in favore del marito, il risultato dell'elezione non sarebbe cambiato poiché il coniuge sarebbe stato ugualmente eletto Presidente del Collegio dei revisori dei conti, avendo riportato sette preferenze mentre il secondo degli eletti ne aveva riportato sei ma, essendo meno anziano di età, non avrebbe comunque prevalso. Se poi la consumazione del reato dovesse essere ravvisata nell'esercizio del voto e quindi nell'inosservanza del dovere di astensione, diverrebbe irrilevante stabilire se la C. abbia votato o meno per il marito e dunque inutile sarebbe il sequestro delle scritture di comparazione, preordinato all'esperimento di consulenza grafica. 2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 323 cp e dell'art. 57 L.Reg. Sicilia, n 48/91,in relazione agli artt. 247 e 253 cpp, 13-14-48 Cost., 6 e 8 CEDU, Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, 25 del Patto internazionale dei diritti civili e politici e 7 Carta fondamentale dei diritti UE. In materia elettorale non esiste alcun dovere di astensione, neanche se lo stesso elettore o un suo prossimo congiunto siano tra i candidati, tanto più che il Collegio dei Revisori dei conti è organo di natura politica e non tecnica. Né la fonte dell'obbligo di astensione può essere individuata nella stessa norma incriminatrice poiché l'art. 323 cp si limita a sanzionare penalmente l'inosservanza di un obbligo di astensione stabilito da un'altra norma. Il voto è poi insindacabile e segreto e l'elettore ha diritto a che la sua scelta non venga conosciuta da terzi, nemmeno per esigenze di giustizia. 2.2. Con il terzo motivo, si rappresenta che le cose sequestrate non costituiscono né corpo di reato né cose pertinenti al reato, trattandosi infatti soltanto di scritti personali del tutto estranei ai fatti contestati, sebbene utilizzabili a fini di comparazione della grafia. Esse dunque non avrebbero potuto essere ricercate nel domicilio dell'indagata né sottoposte a sequestro. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. In relazione al primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il fumus commissi delicti, deve puntualizzarsi, in diritto, che, mentre nel caso di sequestro preventivo l'accertamento del fumus ha ad oggetto l'individuazione di concreti elementi atti a configurare la sussistenza del reato, in tema di sequestro probatorio, il fumus , per la specificità delle ragioni che giustificano la misura reale, deve essere valutato con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, da parte della pubblica accusa, sull'oggetto del reato stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini dell'acquisizione di prove certe o di ulteriori elementi di reità indagini non esperibili senza la sottrazione della disponibilità della cosa all'indagato ovvero l'acquisizione della sua disponibilità da parte dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, i concreti elementi indicati dal PM devono essere valutati esclusivamente al fine di verificare la configurabilità del reato e la necessità dell'acquisizione probatoria cui il sequestro è finalizzato ma non per effettuare un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa per tutte, Sez. un. 20-11-1996, n. 23 del 1997, Bassi ed altri, rv 206657 . Alla stregua di tanto, non c'è dubbio che il sequestro operato trovi la sua formale giustificazione nella necessità di verificare, per la configurabilità del reato ipotizzato dall'accusa, la sussistenza del presupposto fattuale dell'aver fornito, mediante l'omessa astensione dal voto, un indebito contributo causale al conseguimento del vantaggio da parte del proprio marito contributo comunque fornito con la sola espressione del voto favorevole, indipendentemente dall'accertamento a posteriori della sua effettiva incidenza. Restano estranee alla verifica de qua e allo stesso motivo sul fumus , cosi come proposto nel ricorso, le questioni relative alla presenza degli altri estremi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie di cui all'art. 323 cp. 4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Costituisce infatti ius receptum , nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale, allorquando l'abuso di ufficio si concreti nella violazione del dovere di astensione, non è necessario individuare alcuna violazione di legge o di regolamento perché possa ritenersi sussistente l'elemento materiale del reato Sez. VI, 14-4-2003, n. 26702, rv n. 225490 . La norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione,in presenza di un interesse dell'agente o di un prossimo congiunto, ha infatti introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. Dunque l'inosservanza di tale dovere comporta, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge,l'integrazione degli estremi del reato anche qualora faccia difetto, relativamente al procedimento nell'ambito del quale l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione o quest'ultima riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente Sez. VI, 19-10-04 n. 7992, rv n. 231477 . Non ha dunque alcun rilievo che, in materia elettorale, non vi sia, in capo all'elettore, un obbligo di astensione, derivando quest'ultimo direttamente dall'art. 323 cp. 4. Anche la doglianza inerente alla segretezza del voto è infondata. Correttamente infatti l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo la natura e le competenze tecnico-professionali del Collegio dei Revisori, organo al quale non è attribuita alcuna funzione di indirizzo politico-amministrativo. Allorché infatti si proceda alla scelta non di rappresentanti politici ma soltanto di professionisti esperti in campo contabile e finanziario, preordinatamente all'esercizio di funzioni tecniche di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente pubblico, si esula dall'area di operatività dell'art. 48 co. 2 Cost., che è invocato dal ricorrente ma che inerisce esclusivamente ai rapporti politici, come è esplicitato dalla rubrica del titolo quarto della Costituzione. D'altronde, sul piano costituzionale, non può trascurarsi che l'art. 122 Cost. prevede l'insindacabilità del voto esclusivamente per i consiglieri regionali e non per i consiglieri comunali o per il presidente del consiglio comunale. 5. Nemmeno l'ultimo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Mentre,infatti, la nozione di corpo del reato postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale, la locuzione cose pertinenti al reato esprime un concetto di più ampia portata, che include, oltre al corpus delicti e ai produeta sceleris , le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito e ad individuarne il responsabile e le circostanze,con riferimento ad ogni possibile legame tra le cose stesse e l'accertamento del reato, che sia ritenuto rilevante, ai fini del processo Cass. 11-1-1991, Cardio, riv. Pen. 1992, 200 Cass. 7-4-1997, Iannini, rv. n. 207591 . Ciò conformemente alla natura di mezzo di ricerca della prova, che è propria del sequestro probatorio Cass. 9-4-92, Gerace, rv n. 189984 . Ulteriore conferma dello stretto nesso funzionale tra sequestro probatorio ed esigenze istruttorie deriva dal disposto dell'art. 262 co. 1 cpp, secondo il quale le cose sequestrate sono restituite all'avente diritto, allorché non sia necessario mantenere il sequestro a fini di prova . Ed è incontrovertibile, nel caso in disamina, la funzione probatoria degli scritti sequestrati, quali scritture di comparazione, preordinatamente all'esperimento di consulenza grafica. 6. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.