Scambio di droga tra due giovani, un terzo osserva e poi fugge all’arrivo dei Carabinieri: nessuna complicità

Non può bastare l’elemento dello scappare a gambe levate, abbinato alla massima Male non fare, paura non avere”, per considerare acclarata la complicità come ‘palo’. Ben altri elementi sono necessari per contestare il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Male non fare, paura non avere”. Saggezza popolare, certo, che, però, non può avere un peso specifico assoluto in un procedimento penale. Esemplare la vicenda vissuta da un uomo, finito sotto accusa per detenzione di stupefacenti, finalizzata allo spaccio. E ritenuto condannabile, sia in Tribunale che in Corte d’Appello, per la fuga precipitosa all’arrivo dei Carabinieri Cassazione, sentenza n. 14983/2013, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Complice. Chiarissima l’ottica adottata dai giudici, sia in primo che in secondo grado l’uomo è stato ‘beccato’ insieme ad altre persone trovate in possesso della sostanza , ossia cocaina ed eroina, e, soprattutto, alla vista dei Carabinieri ha pensato bene di darsi alla fuga, opponendo resistenza . Deduzione logica, quindi, il suo coinvolgimento nella detenzione della droga. Anzi, i giudici si sbilanciano ulteriormente la presenza sul luogo, dove altri due giovani effettuavano uno scambio di eroina , costituisce elemento decisivo per attribuire all’uomo il ruolo di ‘palo’ . E comunque, si domandano i giudici, se egli non avesse avuto nulla da nascondere , perché sarebbe dovuto fuggire? Come sostengono i saggi, male non fare, paura non avere” Teoria e pratica. Ma proprio questa filosofia viene contestata duramente. A mettere in dubbio la giustezza della condanna emessa in Appello provvede il legale dell’uomo, sottolineando – con ricorso per cassazione – che i giudici si sono limitati a richiamare una massima di esperienza, senza considerare i profili giuridici e di fatto relativi alla asserita partecipazione morale rispetto al reato di detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Ebbene, tale osservazione viene condivisa dai giudici della Cassazione, i quali chiariscono subito che il ragionamento probatorio non è ancorato a elementi univoci che possano dimostrare la responsabilità dell’uomo. Anzi, i dati richiamati in Appello, ossia la presenza al fatto l’essersi allontanato dal luogo, al momento dell’intervento dei carabinieri , rendono la motivazione priva di dati oggettivi decisivi, ai quali è stato attribuito un valore indiziante solo per la massima di esperienza, che non può avere alcun significato nel processo penale, la cui regola è la prova positiva di responsabilità . Eppoi, chiariscono ulteriormente i giudici di Cassazione, la massima male non fare, paura non avere” non è una regola universale ma, più semplicemente, una reazione emotiva individuale, insuscettibile di una generalizzazione . Ciò che salta agli occhi, allora, è il fatto che il quadro probatorio utilizzato in Appello non è idoneo a dimostrare la responsabilità dell’uomo, proprio perché una massima non può essere tale da provare fatti per i quali non vi siano precisi e convergenti elementi indiziari . Per giunta, poiché gli elementi di prova descritti nella sentenza d’Appello sono insuscettibili di ulteriore sviluppo , la questione deve essere chiusa definitivamente con l’azzeramento della contestazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 gennaio – 2 aprile 2013, n. 14983 Presidente Cortese – Relatore Carcano Ritenuto in fatto 1. C.J. impugna, la sentenza della Corte d’appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado per avere detenuto, in concorso con altri, grammi 3,8567 di cocaina e grammi 1,785 di eroina all’evidente fine di spaccio nonché per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A fronte dei motivi d’appello volti a contestare il coinvolgimento nella detenzione della sostanza stupefacente, il cui unico dato probatorio era costituito dalla presenza con altri soggetti trovati in possesso della sostanza, la Corte d’appello riconferma la ricostruzione della vicenda nel senso descritto dal giudice di primo grado, condividendo che la presenza dl C.J. sul luogo dove altri due giovani effettuavano uno scambio di eroina fosse elemento decisivo per il ruolo di c.d. palo” svolto da C.J. Peraltro, ad avviso del giudice d’appello, la circostanza che C.J., alla vista del Carabinieri, ebbe a darsi alla fuga, opponendo resistenza agli stessi, smentisce la tesi difensiva, poiché, se C.J. non avesse avuto nulla da nascondere non sarebbe fuggito in base alla regola universale male non fare paura non avere”. Il complessivo trattamento sanzionatorio, per il giudice d’appello, è adeguato ai fatti. 2. Il difensore di C.J. deduce - vizio di motivazione in relazione al delitto di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, poiché il giudice d’appello ha confermato la responsabilità sulla base di considerazioni non condivisibili, senza fornire elementi decisivi che potessero ritenere fondate le argomentazioni della sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado. La sentenza impugnata riproduce le stesse considerazioni del giudice di primo grado senza svolgere alcuna argomentazione rispetto ai motivi di impugnazione. Gli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente sono del tutto assertivi e privi di un supporto logico-argomentativo fondato su validi elementi di fatto. Il ricorso alla massima di esperienza ha assunto il ruolo di unico elemento sul quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello si è limitata a rispondere, alle articolate censure formulate con l’impugnazione, con il mero richiamo a una massima di esperienza, senza considerare i profili giuridici e di fatto relativi all’asserita partecipazione morale di C.J. al fatto contestato e al ruolo effettivo che lo stesso avrebbe potuto avere nella vicenda. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso. Il ragionamento probatorio non è ancorato a elementi univoci che possano dimostrare la responsabilità di C.J. per il delitto ex art. 73 L.S. La sua presenza al fatto e l’essersi allontanato dal luogo al momento dell’intervento dei carabinieri rendono la motivazione priva di dati oggettivi decisivi, ai quali è stato attribuito un valore indiziante solo per la massima di esperienza, che non può avere alcun significato nel processo penale, la cui regola è la prova positiva di responsabilità. Il ricorso a massime di esperienza è ammesso là dove la complessiva vicenda abbia già elementi probatori che, pur tendenzialmente univoci, non siano tali da essere decisivi per l’affermazione di responsabilità se non attraverso un ragionamento logico al quale la massima di esperienza faccia acquistare valore dimostrativo del fatto da provare. La decisione del giudice di merito non può invece fondarsi apparentemente su una massima di esperienza che valorizzi in realtà una mera congettura, insuscettibile di verifica empirica, e per dimostrare fatti per i quali manchino elementi univoci di prova. La massima di esperienza male non fare paura non avere”, assunta dal giudice d’appello come regola universale, esprime una reazione emotiva individuale insuscettibile di una generalizzazione, che di per sé sola non può dare un significato univoco a elementi privi di una chiare e precisa convergenza. Il quadro probatorio descritto in sentenza assume valore meramente indiziante tale da offrire ulteriori spiegazioni alternative e, come tale, non idoneo a dimostrare la responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. In tale contesto, la invocata massima di esperienza non può essere tale da provare fatti per i quali non vi siano precisi e convergenti elementi indiziari, come richiesto dall’art. 192, comma 2, c.p.p Ne discende che gli elementi di prova descritti in sentenza, sui quali la Corte d’appello ha fondato l’affermazione di responsabilità, sono insuscettibili di ulteriore sviluppo, e ciò rende superfluo l’annullamento con rinvio. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino per la determinazione della pena in ordine ai residui reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p P.Q.M. Annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Torino per la determinazione della pena in ordine ai residui reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p Rigetta nel resto il ricorso.