Moglie e figli dalla madre, capofamiglia immigrato per lavoro: mantenimento nonostante la precarietà economica

Non può reggere la tesi della indisponibilità di introiti, a meno che essa non sia assoluta e prolungata. Perché le poche risorse a disposizione debbono essere comunque destinate ai figli, anche a scapito della propria condizione personale.

Moglie e figli ‘appoggiati’ dalla madre, e marito in ‘missione’ nel Nord Italia, a caccia di un lavoro. Nonostante ciò, però, e nonostante la precaria condizione economica, l’uomo non può sottrarsi ai propri doveri di coniuge e di padre legittimo l’addebito del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare Cassazione, sentenza n. 6348/2013, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Silenzio. Ad avviso dei giudici di primo e di secondo grado, difatti, nessun dubbio è possibile rispetto alla condotta tenuta dall’uomo, che ha fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli, di età minore, e alla coniuge, nulla corrispondendo per il loro mantenimento . Per giunta, per un arco temporale lungo ben ventiquattro mesi. Nessun segno di vita, quindi, da un punto di vista economico, per due anni interi. Ma, secondo l’uomo, non è stata attentamente valutata la sua difficile situazione. Così, con ricorso ad hoc in Cassazione, vengono evidenziate indigenti e incolpevoli condizioni economiche che, sostiene l’uomo, non gli avevano consentito di provvedere al mantenimento dei familiari . E a sostegno di questa tesi viene ricordato che l’uomo era nullatenente e disoccupato e non disponeva di alcuna risorsa finanziaria , come dimostrato anche dagli accertamenti espletati presso l’anagrafe tributaria . Per dare ancora maggior peso alla propria buonafede, poi, l’uomo ricorda di essersi preoccupato di proteggere la famiglia, portandola presso l’abitazione della madre e trasferendosi al Nord alla ricerca di un lavoro . Sacrifici. Ma il quadro tracciato dall’uomo non viene ritenuto rilevante, dai giudici della Cassazione, anche, anzi soprattutto, tenendo presente il quadro probatorio tracciato in Appello, laddove era stato evidenziato che l’uomo, una volta allontanatosi dal domicilio familiare per trovare lavoro , non ha corrisposto alcunché per il mantenimento dei figli minori , tranne rarissimi contributi economici inviati alla moglie. E, comunque, evidenziano i giudici, non è emersa una condizione di assoluta indisponibilità di risorse , poiché l’uomo, dopo una ricerca di quasi sette mesi, era riuscito a trovare un lavoro. Quest’ultimo elemento permette di evidenziare la gravità del comportamento tenuto dall’uomo, perché, ricordano i giudici, una condizione di ristrettezza economica, anche grave, non esime dal provvedere alle esigenze dei figli, anche a costo di sacrificare ulteriormente la propria personale condizione, essendo le necessità dei figli assolutamente più importanti rispetto a quelle del genitore . Per questo, la giustificazione della incapacità economica deve essere assoluta e consistere in una persistente, oggettiva situazione di indisponibilità di introiti . Consequenziale, quindi, è la conferma della pronuncia di condanna, emessa in Appello, nei confronti dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 novembre 2012 – 8 febbraio 2013, n. 6348 Presidente Agrò – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. D.C. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 30-1-09, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in data 4-04-07, dal Tribunale di Agrigento, in ordine al delitto di cui all’art. 570 cp per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli di età minore e alla coniuge D.M.G., nulla corrispondendo per il loro mantenimento. In Agrigento dal dicembre 2004 al dicembre 2006. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello ha disatteso erroneamente le prove attestanti le indigenti e incolpevoli condizioni economiche dell’imputato, che non gli avevano consentito di provvedere al mantenimento dei familiari, avendo comunque il D. parzialmente adempiuto ai propri obblighi, come documentato dai vaglia postali inviati ai familiari e le cui ricevute sono state acquisite agli atti. E’ stato infatti dimostrato, nel giudizio di merito, che l’imputato era nullatenente e disoccupato e non disponeva di alcuna risorsa finanziaria, come è emerso dalla deposizione resa dal M. e dagli accertamenti espletati presso l’Anagrafe Tributaria. Peraltro l’imputato si è preoccupato di proteggere la famiglia, portandola presso l’abitazione della madre e trasferendosi al nord alla ricerca di un lavoro. 2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena poichè la condanna inflitta, unitamente alle due precedenti condanne già sospese, non oltrepassa i limiti previsti dalla legge per tale beneficio ed è inoltre formulabile nei confronti del D., che ha finalmente un lavoro a tempo indeterminato ed è quindi in grado di provvedere alle necessità della famiglia, un giudizio prognostico positivo. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di motivazione infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre a propria valutazione a quella Compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv 203428 . Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come sia incontroverso che l’imputato da dicembre 2004 - epoca in cui si allontanò dal domicilio familiare per trovare lavoro - non abbia corrisposto alcunché per il mantenimento dei figli minori fino al 23-12-2005, quando inviò alla moglie un vaglia di appena duecento euro astenendosi da altri contributi finanziari sino al 2-12-2006, allorchè corrispose euro 1.200 e successivamente euro 400. A fronte di tali risultanze, non solo non è emersa una condizione di assoluta indisponibilità di risorse finanziarie ma anzi lo stesso D. ha dichiarato di svolgere attività lavorativa dal giugno 2005. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Esula d’altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali Cass, Sez. un., 30-4-1997, Dessimone, rv. 207941 . Dedurre vizio di motivazione della sentenza significa infatti dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione fattuale Sez. un 19-6-96, Di Francesco, rv. 205621 , come prospettato dal ricorrente, nel caso in disamina. 4. In linea di diritto è comunque da ribadire, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che una condizione di ristrettezza economica, anche grave, non esime dal provvedere alle esigenze dei figli, anche a costo di sacrificare ulteriormente la propria personale condizione, essendo le necessità dei figli poziori rispetto a quelle del genitore. L’incapacità economica, intesa come impossibilità dell’obbligato deve dunque essere assoluta, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento e di consistere in una persistente, oggettiva situazione di indisponibilità di introiti Sez. VI, 7 maggio 1998, Giannetti Id., 5 ottobre 1998, Genova Id., 21 settembre 2001, Mangatia , e incolpevole Sez. VI, 25 giugno 1999, Morfeo Id., 2 aprile 1998, Beniglio . Situazione che non ricorre nel caso in disamina, secondo quanto puntualizzato dal giudice di merito, che ha sottolineato come, quantomeno dal giugno 2005, il D., come poc’anzi abbiamo visto, svolgesse attività lavorativa. 5. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivatone del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle due condanne già subite dall’imputato. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co. 3 cpp, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 1000,00 in favore della cassa delle ammende.