Appalto truccato: la società risponde anche se non ha percepito direttamente i fondi pubblici

Sussiste la responsabilità dell’ente anche nel caso in cui non vi sia stata percezione diretta dei finanziamenti pubblici queste somme continuano infatti ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità dell’ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5150/13, depositata il 1° febbraio. Il caso. Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso da un GIP nei confronti di una società viene confermato dal Tribunale. Ricorrono allora per cassazione l’amministratore e l’ente incolpato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il giudice non era competente? Gli Ermellini esaminano anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata, ricordando che la competenza territoriale del giudice chiamato a decidere sulle richieste di misure cautelari si determina tenendo conto di tutti i reati connessi per i quali si procede, siano o meno coinvolti dalla richiesta di misura. Nel caso di specie, è pacifico che l’amministratore della società risponda di tutti i reati per i quali si procede e cioè, oltre alla citata truffa, attività organizzata per traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere e abbia pertanto interesse alla trattazione unitaria di tutti i fatti a lui ascritti al fine del riconoscimento del vincolo della continuazione. Applicate correttamente le norme al riguardo. Correttamente il Tribunale ha applicato l’art. 16 c.p.p., secondo il quale la competenza per territorio per i procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici sono competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Poiché in relazione al più grave reato contestato all’imputato cioè quello associativo non è stato possibile individuare momento e luogo della costituzione del sodalizio criminoso, il giudice ha fatto riferimento al luogo di commissione del reato posto in essere per primo, individuandolo infine nell’attività organizzata per traffico illecito di rifiuti. Sussiste il fumus dei reati ipotizzati? La seconda questione presa in considerazione dalla S.C. riguarda il fumus dei reati ipotizzati ed in particolare della truffa aggravata, in relazione alla quale era stata chiesta la misura cautelare. A tal proposito si assume che il reato non sarebbe configurabile in quanto l’ipotizzato profitto non riguarderebbe contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso, infatti, la società non aveva beneficiato direttamente delle erogazioni, in quanto i finanziamenti comunitari venivano percepiti direttamente dalle presunte vittime della truffa, con le quali era intervenuto un contratto di appalto di natura privatistica ottenuto con l’inganno. Si applica il principio del carattere pubblico dei finanziamenti. La giurisprudenza di legittimità ha però affermato che le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità dell’ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. Rimane fermo, in conclusione, il principio del carattere pubblico dei finanziamenti anche quando entrano nella disponibilità del soggetto finanziato è pertanto configurabile il reato di truffa ex art. 640 bis c.p. nell’ipotesi in cui siano stati usati artifici e raggiri per conseguire un ingiusto profitto in relazione ai finanziamenti stessi. Per questi motivi la Cassazione rigetta i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 novembre 2012 – 1 febbraio 2013, numero 5150 Presidente Mannino – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27.3.2012 il Tribunale di Novara confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Novara il 2.3.2012, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, della somma di Euro 1.917.333,38 nei confronti di Ar.Fer. srl o comunque di beni, cespiti o valori di qualsiasi tipo nella disponibilità della predetta società. Nel rigettare la richiesta di riesame, proposta avverso il decreto del GIP da parte di P.E. e dalla Ar.Fer srl, rilevava il Tribunale che gli atti di indagini ed in particolare la informativa 15.4.2011 dei Carabinieri di Torino e la annotazione integrativa del 26.1.2012 consentivano di ritenere, allo stato, la sussistenza del fumus del reato di cui agli artt. 640 bis, 61 numero 7, 110, 112 c.p., 24 D.L.vo 231/2001, ascritto al capo D . Il quadro indiziario era stato correttamente evidenziato dal GIP nel provvedimento. Riconosceva, poi, il Tribunale che correttamente i ricorrenti avevano sostenuto che la connessione tra procedimenti ex articolo 12 c.p.p. comma 1 lett. b opera soltanto nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione riguardi gli stessi indagati e che pertanto soltanto in tal caso trova applicazione l'articolo 16 comma 1 c.p.p Il rilievo della difesa, condivisibile in astratto, si scontrava con i limiti cognitivi del sindacato del riesame. Anche con riferimento alla competenza territoriale, invero, la legittimità del provvedimento impugnato andava valutata con riferimento alla competenza per l'emanazione della misura cautelare. Il che comportava che tale sindacato andava effettuato in riferimento ai soli soggetti attinti dalla misura ed in particolare di quelli che avevano proposto la richiesta di riesame. E nel caso di specie il P. e di riflesso la Ar.Fer. risultavano indagati per tutti e cinque i capi di imputazione per cui si procedeva. Sicché per essi la competenza per territorio, sulla base dei criteri in precedenza enunciati, non determinava l'effetto deteriore di sottratti al giudice naturale. L'eccezione della difesa faceva quindi riferimento all'eventuale giudizio di merito ipotizzando e sostenendo gli interessi di futuri imputati. Ma tale censura non aveva alcuna attualità né interesse in relazione al procedimento cautelare. Il Tribunale, quindi, avrebbe potuto prendere in esame una censura di Incompetenza territoriale solo se riferita ad una misura cautelare emessa da un giudice incompetente nei confronti dei ricorrenti medesimi. Facendo applicazione dei alteri di cui all'articolo 16 c.p.p., i delitti di cui ai capi A , B , C e D risultavano tutti di pari gravità pena edittale da 1 a 6 anni , per cui il reato più grave doveva ritenersi quello ex articolo 416 c.p., ascritto al capo E contestato al P. nella sua qualità di promotore e, quindi, con pena da 3 a 7 anni di reclusione . Essendo, però, ignoto il luogo di costituzione del sodalizio criminoso, doveva farsi riferimento al criterio sussidiario del luogo del primo reato fine commesso da individuarsi in quello di cui all'articolo 260 D.L.vo 152/2006 di cui al capo A, commesso dal 5 agosto 2008 al 12 maggio 2009 . Per il delitto di truffa sub B la consumazione doveva ritenersi avvenuta nel momento e nel luogo di conseguimento del profitto solo dopo il luglio 2009 . Sussisteva, pertanto, la competenza per territorio del giudice adito in quanto nel circondario di Novara era ubicato l'impianto di trattamento dei rifiuti di omissis , stante il ruolo centrale dallo stesso svolto nella gestione illecita del traffico di rifiuti. La competenza territoriale sussisteva anche a norma dell'articolo 8 co. 3 c.p.p., essendo in omissis iniziata la consumazione del reato. 2. Ricorrono per cassazione i difensori di E P. e dell'ente incolpato ai sensi del D.L.vo 231/2001, con separati ricorsi ma di contenuto pressoché identico. Premesso che il P. , nella qualità di amministratore delegato della società Ar.Fer., è indagato per i delitti di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti capi A e C , truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche aggravata capo B , truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche aggravata capo D e associazione a delinquere capo E e che la AR.FER è ente incolpato, ai sensi del D.L.vo 231/2001 in relazione al capo D reato per il quale il GIP emetteva decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, denunciano con il primo motivo la violazione della legge processuale con riferimento alla determinazione della competenza territoriale. Secondo giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione non si verifica spostamento della competenza per materia o per territorio nelle ipotesi previste dall'articolo 12 lett. b e c quando i reati siano stati commessi da soggetti diversi. L'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati connessi in continuazione o teleologicamente non può pregiudicare quello dei coimputati a non essere sottratti al giudice naturale. Il Tribunale, dopo aver diffusamente argomentato in ordine alla condivisibilità di tale principio, è pervenuto poi a conclusioni opposte. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, la competenza per connessione non opera in quanto per nessuno dei reati contestati vi è piena coincidenza soggettiva tra gli indagati. Certamente non opera per il reato di cui al capo E. Ma anche per gli altri reati di cui ai capi A , 6 , C , D la mancanza di identità soggettiva fra gli indagati risulta per tabulas . Né il reato di associazione a delinquere cui aveva fatto riferimento il GIP , ma nemmeno il reato di cui all'articolo 260 D.L.vo 152/2006 di cui al capo A cui fa riferimento il Tribunale , possono essere presi in considerazione per determinare la competenza per territorio. Neppure la competenza per territorio può essere determinata per un'asserita connessione tra i reati di cui ai capi A , B , C e D per la sussistenza di identità soggettiva relativamente alle persone destinatane della misura cautelare, in quanto implicitamente verrebbe a configurarsi un'ipotesi di competenza territoriale per la sola fase cautelare se così fosse non avrebbe ragion d'essere la norma di cui all'articolo 27 c.p.p. . A tacer del fatto che, seguendo questa impostazione, nella fase della cognizione non potrebbe più operare il criterio di connessione fondato sull'identità dei soggetti destinatali dei provvedimenti cautelari. Anche il P. , che pur figura presente in tutti i capi di imputazione, e l'AR.Fer ex articolo 36 D.L.vo 231/2011 hanno quindi interesse ad impugnare il provvedimento. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, stante la incompetenza territoriale dell'A.G. di Novara. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso in relazione al capo di imputazione sub D , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 D.L.vo 231/2001. In relazione a tale reato la competenza va determinata nel luogo di stipula del contratto o, comunque, nel luogo di conseguimento del profitto la competenza andrebbe a radicarsi in Alessandria, dove ha sede la Banca Intesa presso cui la AR.FER. è titolare di c/c su cui vennero, attraverso bonifico, accreditate le somme pattuite. Si denuncia, poi, la violazione della legge processuale per mancanza assoluta di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'articolo 640 bis c.p Si denuncia, ancora, la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità nel caso di specie del reato di cui all'articolo 640 bis c.p La AR.FER non ha beneficiato direttamente di alcuna erogazione comunitaria, né ha partecipato ad alcun bando di gara ha operato solo in virtù di un contratto di appalto, di natura privatistica . AR.FER. non ha beneficiato di contributi a fondo perduto, di finanziamenti o mutui a tasso agevolato, di sovvenzioni allo sviluppo secondo quanto previsto dall'articolo 640 bis c.p. e le somme incassate costituiscono il prezzo pattuito per le prestazione di un'opera all'interno di un contratto di appalto. Neppure è configurabile il reato di cui all'articolo 640 comma 2 c.p. sia per la natura sinallagmatica dei compensi ricevuti sia per la natura privatistica del soggetto, secondo l'ipotesi accusatoria, tratto in inganno R.F.I s.p.a. e ITALFERR s.p.a. sono due società per azioni controllate da Ferrovie s.p.a. , Tutt'al più quindi sarebbe configurabile una truffa semplice o aggravata dall'entità del danno. Infine, si denuncia la violazione di legge in ordine alla ritenuta dal Tribunale sussistenza della condotta fraudolenta, del profitto e della quantificazione dello stesso. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 2. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, va, innanzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte la competenza territoriale del Giudice chiamato a decidere sulle richieste di misure cautelari si determina tenendo conto di tutti i reati connessi per i quali si procede, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura cfr. ex multis Cass. penumero Sez. 1 numero 7511 del 25.1.2011, Mazzeo . Nella motivazione della decisione sopra richiamata si afferma È errata la tesi del giudice per le indagini preliminari , secondo cui, nella fattispecie, dovrebbe aversi riguardo esclusivamente al succitato reato di ricettazione, in quanto solo per tal delitto è stata richiesta e adottata la misura coercitiva con conseguente applicazione dei criteri sussidiari previsti dell'articolo 9 c.p.p. . Non vi sono addentellati normativi per enucleare la supposta competenza cautelare da apprezzarsi in funzione esclusiva dei reati oggetto dell'incidente de libertate e distinta da quella risultante alla stregua della applicazione delle disposizioni del codice di rito in relazione ai reati oggetto delle indagini preliminari. Né appaiono risolutivi gli argomenti tratti dalla considerazione della fluidità delle ipotesi investigative, in rapporto dalla esigenza di scongiurare possibili variazioni della competenza a cagione della rimodulazione delle contestazioni. La legge, prevedendo espressamente che le statuizioni di questa stessa Corte suprema sulla competenza abbiano efficacia vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica . articolo 25 c.p.p. , riconosce implicitamente la fisiologica possibilità che la competenza di adegui alla evoluzione della ipotesi investigativa. Di contro la tesi avversata col corollario della proliferazione degli uffici giudiziaria anche di sede diversa, potenzialmente coinvolti per ciascuno degli incidenti cautelari, concernenti reati diversi dello stesso procedimento , contraddice come perspicuamente osservato dal Procuratore generale concludente il principio della efficienza processuale , particolare espressione del basilare criterio di rango costituzionale del buon andamento dei pubblici uffici, che trova particolare esplicazione, consacrata dall'ultimo inciso dell'articolo 111 Cost., comma 2, nella salvaguardia della ragionevole durata dei processi . 2.1. Non c'è dubbio pertanto che, nella fattispecie in esame, debba aversi riguardo, per la determinazione della competenza territoriale, a tutti i reati per i quali si procedeva, vale a dire 1 31 cpv. 110-112 c.p., 260 D.L.vo 151/2006 capo a , 2 81 cpv. 110 112 c.p., 640 bis, 61 numero 7 c.p. capo b 3 81, 110, 112 c.p., 260 d.llvo 152/2006 capo c 4 640 bis 61 numero 7, 110-112 c.p., 24 D.L.vo 231/2011 capo d 5 416 c.p. capo e . 3. Come correttamente ricordano i ricorrenti, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte, costituisce principio di diritto consolidato che la connessione tra procedimenti ex articolo 12 c.p.p., comma 1, lett. b , opera esclusivamente nell'ipotesi in cui i reati legati dal vincolo della continuazione riguardino gli stessi imputati e, quindi, solo in tal caso trova applicazione il criterio dettato dall'articolo 16 c.p.p., comma 1, per la individuazione del giudice territorialmente competente. Infatti l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti legati dal vincolo della continuazione nei suoi confronti non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al proprio giudice naturale cfr sez. 1, 27.5.20078 numero 23591, Confl. Comp. In proc. Avitabile ed altri, RV 229533 sez. 6 200342989, P.M. in proc. Mana, RV226940 sez. 1, 1999906226, Confl. Comp. In proc. Zagaria ed altri, RV 214834 . Peraltro, anche con riferimento alla configurabilità della connessione teleologica prevista dall'articolo 12 c.p.p., comma 1 lette , questa Corte ha affermato che la stessa è configurabile solo se vi sia identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo cfr. sez. 4, 10.3.2009 numero 27457, Ruiu, RV 244516 così Cass. Sez. 3 numero 29619 dell'8.7.2010 . 3.1. È pacifico, come è espressamente riconosciuto nei ricorsi, che il P. risponda di tutti i reati per cui si procede ed indicati in precedenza. Suo preciso interesse è, quindi, quello alla trattazione unitaria di tutti i fatti a lui ascritti, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione. Né certamente può lamentare che altri coindagati, i quali, peraltro, non hanno sollevato alcuna questione in ordine alla competenza territoriale, possano eventualmente essere sottratti al giudice naturale. Si tratterebbe in ogni caso di interesse ipotetico di terzi, la cui posizione potrebbe essere archiviata o stralciata. Paradossalmente il P. , per tutelare tali ipotetici interessi altrui, finirebbe per essere egli sottratto al giudice naturale competente territorialmente in ordine a tutti i reati di cui deve rispondere. 4. La competenza territoriale va dunque accertata in relazione a tutti i reati per cui si procede e dei quali, come si è visto, risponde il P. e di riflesso l'AR.FER. chiamata nel simultaneus processus . Correttamente il Tribunale ha applicato l'articolo 16 c.p.p., secondo cui la competenza per territorio per i procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, si appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso, di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Il reato più grave, tra quelli ipotizzati nei confronti del P. , è indubitabilmente quello di cui all'articolo 416 c.p. sanzionato con la pena da 3 a 7 anni di reclusione, risultando contestata all'indagato la qualità di promotore dell'associazione , mentre tutti gli altri reati di cui ai capi A , B , C e D , risultano di minore e pari gravità, essendo sanzionati con pena da 1 a 6 anni di reclusione. In relazione, però, al reato associ a ti vo, con motivazione adeguata e non illogica, ha ritenuto il Tribunale che, allo stato, non fosse individuabile il momento ed il luogo della costituzione del sodalizio criminoso ha fatto, quindi, riferimento al criterio del luogo di commissione del reato posto in essere per primo essendo gli altri reati di pari gravità , individuandolo in quello di cui al capo A . Ha rilevato, infatti, che, pur essendo la data di commissione dei delitti di cui ai capi A e 6, secondo la contestazione provvisoria, la stessa dal 5 agosto 2008 al 12 maggio 2009 , il reato di truffa, in virtù degli stessi rilievi dei ricorrenti, deve ritenersi commesso nel luogo in cui è stato conseguito l'ingiusto profitto, e quindi in Alessandria al momento dell'accreditamento a mezzo bonifico delle somme sul conto corrente dell'AR.FER., vale a dire dopo il luglio 2009. La competenza territoriale andava pertanto individuata in relazione al reato di cui al capo A e quindi in Novara per le ragioni analiticamente riportate nell'ordinanza impugnata e, peraltro, non contestate. E, infine, pacifico che la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi non può che determinarsi avendo riguardo alla contestazione formulata dal p.m., a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili cfr. Cass. sez. 1 numero 11047 del 24.2.2010 . 5. Quanto al fumus dei reati ipotizzati ed In particolare del reato di truffa aggravata in relazione al quale è stata chiesta la misura cautelare , si assume che non sarebbe configurarle il reato di cui all'articolo 640 bis c.p. in quanto l'ipotizzato profitto non riguarderebbe contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee. I finanziamenti comunitari venivano infatti percepiti direttamente dai soggetti presunte vittime della truffa, con i quali era intervenuto un contratto di appalto di natura privatistica. Non si tiene conto, però, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate cfr. Cass. penumero Sez. 2 numero 7736 del 22.11.2011 . Pur essendo diversa la fattispecie esaminata dalla sentenza sopra richiamata, trova, comunque, applicazione il principio ivi affermato del carattere pubblico dei finanziamenti anche quando entrano nella disponibilità del soggetto finanziato sicché è configurabile il reato ex articolo 640 bis c.p. nell'ipotesi che siano stati posti in essere artifici e raggiri per conseguire, in relazione agli stessi finanziamenti, un ingiusto profitto. Dalla complessiva motivazione dell'ordinanza Impugnata che richiama l'informativa 15.4.2011 dei CC. di Torino e l'annotazione integrativa del 26.1.2012, con i rispettivi allegati risulta, poi, che il Tribunale ha adeguatamente argomentato in ordine agli elementi costitutivi del reato ed alla quantificazione del profitto pag. 3 e ss. ord. , per cui le doglianze, contenute in proposito nei ricorsi, si pongono in violazione del disposto dell'articolo 325 c.p.p. Sussiste pertanto, allo stato, il fumus del reato ipotizzato e posto a base della misura cautelare. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processuali.