Sequestro di denaro soltanto se c’è pertinenzialità con il reato

Una vicenda singolare un camper nella disponibilità dell’indagata viene prima sequestrato e, successivamente, perquisito per cercare ulteriore refurtiva ovvero cose pertinenti al reato”. La perquisizione fa emergere ventisette banconote da 500 euro per un totale di 13.500 euro che vengono sequestrati e che, però, sembrerebbero una somma superiore a quella reclamata come illecitamente sottratta dalle parti offese.

Ecco allora che l’indagata propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bolzano aveva rigettato l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro. Secondo la ricorrente, da un lato, quel sequestro non poteva essere qualificato come disposto dal PM” bensì dalla polizia giudiziaria occorreva, quindi, la successiva convalida del pubblico ministero. Dall’altro lato, poi, la difesa dell’indagata contestava che le banconote potessero essere qualificate come corpo di reato perché mancava qualsiasi rapporto di pertinenzialità con il reato inteso come fatto storico e, quindi, sarebbe stato necessario argomentare in ordine alla finalità probatoria posta a giustificazione del sequestro tenendo anche conto di ciò, che le somme sequestrate erano superiori a quelle rivendicate dalle parti civili. Escluso il riesame per il decreto di perquisizione. Per la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 gennaio 2013, n. 2717 il primo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che rappresenta giurisprudenza consolidata quella per la quale il decreto di perquisizione del p.m. non è assoggettabile a riesame”. Nel caso di specie la ricorrente si era lamenta della genericità del decreto di sequestro ritiene che il sequestro probatorio della somma di denaro e, quindi, dal momento che il p.m. non aveva convalidato la misura, avrebbe dovuto proporre istanza di restituzione della somma sequestrata al P.M. con eventuale opposizione al GIP nel caso di rigetto e non già istanza di riesame. Necessaria pertinenza con il reato. Se il primo motivo di ricorso non ha avuto successo, per la Suprema Corte, il ricorso deve comunque essere accolto in quanto sia nel provvedimento genetico che nell’ordinanza del Tribunale del Riesame non si rinviene una sia pur minima motivazione in rapporto alla necessaria pertinenza ex art. 321 co. 1 c.p.p. del denaro sequestrato rispetto ai reati per i quali si procede o alla finalità probatoria perseguita”. Ed infatti, secondo anche quanto affermato dalle Sezioni Unite anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti . E ciò è ancora più necessario laddove il preteso corpo di reato è rappresentato dal denaro dal momento che è bene fungibile per definizione ecco allora che per la Suprema Corte - in assenza di una qualsiasi indicazione al riguardo nei provvedimenti - le somme devono essere restituite all’avente diritto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 dicembre 2012 - 18 gennaio 2013, n. 2717 Presidente Casucci – Relatore Manna Ritenuto in fatto Con ordinanza 21-24.5.12 il Tribunale di Bolzano rigettava l'istanza di riesame proposta da P M. contro il decreto di perquisizione del camper tg. . già sequestrato il . e in uso alla M. e contro il conseguente sequestro di Euro 13.500,00 ivi rinvenuti, decreto emesso il 4.5.12 dal PM presso lo stesso Tribunale. Tramite i propri difensori la M. ricorreva contro detta ordinanza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti a vizio di motivazione, carente e tautologica quanto al requisito del periculum in mora, nonché violazione degli artt. 247, 252, 354, 355 e 125 c.p.p. e 111 co. 6 Cost., per avere i giudici del riesame qualificato il sequestro in discorso come disposto dal PM anziché attuato su iniziativa della polizia giudiziaria, vista l'impossibilità di identificare i beni da sottoporre a vincolo in quanto il decreto di perquisizione del 4.5.12 emesso dal PM si limitava ad indicarne solo il genus ulteriore refurtiva ovvero cose pertinenti al reato , senza specificazione pertanto, era necessaria la successiva convalida da parte del PM medesimo b l'ordinanza impugnata aveva poi, in violazione degli artt. 125, 247 e ss. c.p.p. e 111 co. 6 Cost., erroneamente ritenuto motivato il decreto di sequestro, che invece non chiariva per quale ragione le 27 banconote sequestrate ognuna da Euro 500,00 dovessero considerarsi corpo di reato malgrado la mancanza di qualsivoglia rapporto di pertinenzialità con il reato da indicarsi in maniera più compiuta e non con la mera indicazione delle norme incriminatrici , sicché, trattandosi di denaro e, quindi, di bene fungibile, il decreto avrebbe dovuto motivare in ordine alla specifica finalità probatoria posta a giustificazione del sequestro c per le ragioni anzidette, in violazione dell'art. 253 c.p.p. erroneamente l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che le banconote de quibus rientrassero nel genus refurtiva o comunque del novero delle cose pertinenti ai reati per cui si procedeva in realtà una somma di denaro poteva considerarsi corpo di reato solo ove fosse stata proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre nel caso di specie la somma sequestrata Euro 13.500,00 era maggiore degli importi asseritamente sottratti, secondo quanto denunciato dalle parti offese infine, il Tribunale aveva omesso di motivare in merito alla valenza degli atti contenuti nel fascicolo del PM e di quelli prodotti dalla difesa. Considerato in diritto 1 - Il motivo di ricorso che precede sub a è inammissibile, anche al di là dell'inesattezza della formula conclusiva adottata nel dispositivo dell'impugnata ordinanza conferma del decreto di sequestro anziché inammissibilità dell'istanza di riesame , che di per sé non può rendere ammissibile un'istanza di riesame che non lo era. Si premetta in ordine alla perquisizione che, per consolidata giurisprudenza di questa S.C., Il decreto di perquisizione del P.M. non è assoggettabile a riesame, sicché, ove, con tale mezzo, venga impugnato il decreto di perquisizione e contestuale sequestro, i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione non possono essere presi in considerazione Cass. Sez. III n. 8841 del 13.1.09, dep. 27.2.09, rv. 243002 cfr. altresì Cass. S.U. n. 23 del 20.11.96, dep. 29.1.97, rv. 206656 . Ed ancora, se in ricorso si sostiene che il denaro sequestrato non era indicato nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM il 4.5.12 e che tale sequestro, da intendersi eseguito su iniziativa della p.g. ex art. 354 c.p.p. vista la genericità dell'indicazione, contenuta nello stesso decreto, delle cose da sequestrare , non era stato poi convalidato, evidentemente ciò significa che il rimedio esperibile era non già l'istanza di riesame limitata ai soli vizi genetici della misura cautelare cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 26 del 5.7.95, dep. 20.7.95 , bensì quella di restituzione della res. Invero, proprio perché in tema di sequestro probatorio l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 c.p.p. ogni qual volta il decreto del PM non indichi l'oggetto specifico della misura, in assenza di detta convalida non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 c.p.p., contenente l'indicazione delle cose da sequestrare. Qualora il PM non ordini d'ufficio la restituzione ex art. 355 co. 2 c.p.p. dei beni oggetto di sequestro di p.g. non convalidato, l'interessato può avanzare al PM medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al GIP contro l'eventuale diniego ai sensi dell'art. 263 co. 5 c.p.p., mentre non è impugnabile dinanzi al Tribunale del riesame - in assenza di una disposizione che ne preveda l'impugnabilità - il provvedimento che ha disposto la perquisizione giurisprudenza costante cfr, ex aliis, Cass. Sez. V n. 4263 del 15.12.05, dep. 2.2.06 . In altre parole, delle due l'una o in un decreto di perquisizione vi è una sufficiente indicazione delle cose da ricercarsi per essere sottoposte a sequestro - ed allora la parte non può lamentare violazione dell'art. 253 c.p.p. - oppure tale indicazione manca o è del tutto insufficiente e, quindi, il sequestro dovrà intendersi eseguito ex art. 354 c.p.p. dalla p.g., con conseguente obbligo di convalida ad opera del PM o, in mancanza, diritto alla restituzione della res da esercitarsi nelle forme di cui si è detto cfr. altresì, ex aliis, Cass. Sez. V n. 1376 del 25.3.99, dep. 4.6.99, nonché successive conformi . 2 - I motivi di ricorso che precedono sub b e sub c - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono invece fondati nei sensi appresso chiariti. È noto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in essa compresi gli errores in iudicando o in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice Cass. S.U. n. 25932 del 29.5.2008, dep. 26.6.2008 Cass. S.U. n. 5876 del 28.1.2004, dep. 13.2.2004 . Nel caso di specie, anche a prescindere dalla via procedurale erroneamente seguita dall'odierna ricorrente e di cui si è innanzi detto, resta il rilievo che né nel provvedimento genetico né nell'ordinanza del Tribunale del riesame si rinviene una sia pur minima motivazione in rapporto alla necessaria pertinenza ex art. 321 co. 1 c.p.p. del denaro sequestrato rispetto ai reati per cui si procede o alla finalità probatoria perseguita né a tal fine può valere il rinvio - operato dall'impugnata ordinanza - alla motivazione per relationem rispetto alla nota dei CC. di Bolzano del 4.5.2012, poiché in essa sempre secondo quel che si legge nell'ordinanza dei giudici del riesame ci si riferisce soltanto ai gravi indizi di colpevolezza. In proposito si ricordi che, secondo l'orientamento delle Sezioni unite di questa Corte suprema v. sentenza n. 5876 del 28.1.04, dep. 13.2.04, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua , cui va data continuità nella presente sede, anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. Nel caso di specie non vi è la benché minima motivazione in ordine alla finalità probatoria né al connotato di corpo del reato del denaro in sequestro, che per sua natura non può nemmeno ritenersi in re ipsa il denaro è, per antonomasia, bene fungibile. Né i suddetti provvedimenti menzionano o suggeriscono in alcun modo una qualche corrispondenza fra il denaro, in ipotesi, provento di reato e quello rinvenuto all'esito della perquisizione del camper in uso alla M. . 3 - In conclusione, devono annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del PM, con conseguente ordine di restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del PM e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.