Alcoltest davanti al garage di casa, ma chi era alla guida?

L’automobilista non è stato fermato alla guida del mezzo e la misurazione alcoolemica è avvenuta quando si trovava già davanti al proprio garage con l’auto ferma non è possibile ricondurre con certezza la condotta contestata all’imputato.

E’ questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2770, depositata il 18 gennaio 2013. La fattispecie. Durante un pattugliamento notturno su una statale, i carabinieri vedevano sfrecciare un’autovettura a forte velocità. Era scattato immediatamente l’inseguimento, terminato presso l’abitazione dell’automobilista che, al momento dell’arrivo dei militari, era, in evidente stato di ebbrezza, fuori dall’auto parcheggiata avanti al garage. A confermarlo era stata la rilevazione tramite alcoltest tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr./l e condanna, in primo e secondo grado, a 600 euro di ammenda e 10 giorni di arresto. L’imputato non è stato fermato alla guida dell’auto. L’imputato propone dunque ricorso per cassazione, rilevando che, in ragione della distanza, della velocità e delle condizioni di visibilità, era individuabile solo la sagoma dell’autista. Inoltre, l’imputato non era stato fermato alla guida del mezzo e la misurazione alcolemica era avvenuta al momento in cui costui si trovava con l’auto ferma davanti al garage, senza contare – aggiunge il ricorrente – che il test era stato effettuato mezz’ora dopo il presunto avvistamento. Il quadro probatorio appare evanescente. La Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata, sottolineando che, nel caso di specie, non è possibile ricondurre all’imputato, con adeguata coerenza logico-motivazionale , la condotta contestata, per giunta in relazione a una condizione di ebbrezza alcoolica rilevata mezz’ora dopo il fatto .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 ottobre 2012 – 18 gennaio 2013, n. 2770 Presidente Brusco – Relatore Esposito Ritenuto in fatto Con sentenza del 10/11/2011 la Corte d'Appello dell'Aquila confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Sulmona aveva dichiarato T.M. colpevole del reato di cui all'art. 136 comma 2 del Codice della Strada, commesso in omissis , per aver circolato alla guida dell'autovettura Volkswagen Passat tg. in stato di ebbrezza alcolica, essendo stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 gr./l, e lo aveva condannato alla pena di Euro 600,00 di ammenda e giorni 10 di arresto. In fatto era accaduto che, mentre effettuavano un servizio di perlustramento notturno sulla ss. , i Carabinieri avevano visto transitare a forte velocità un'autovettura Wolksvagen Passat. La pattuglia si era messa immediatamente all'inseguimento del veicolo e aveva raggiunto l'imputato presso la sua abitazione, trovandolo fuori dell'auto, ormai parcheggiata dinanzi al garage, in evidente stato di ebbrezza, successivamente confermato dal tasso alcoolmetrico rilevato. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio logico motivazionale della sentenza riguardo alla ricostruzione del fatto, con particolare riferimento alla sicura identificazione del T. come il conducente in stato di ebbrezza dell'autovettura avvistata dai Carabinieri mentre percorreva a forte velocità la SS XX. Deduce, altresì, l'inadeguatezza probatoria della rilevazione alcoolemica, specificamente con riferimento all'orario risultante da un'integrazione a penna del relativo documento. Considerato in diritto Sussiste il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché la ricostruzione degli accadimenti posta a fondamento del giudizio di responsabilità non risponde a criteri intrinseci di logica. La sentenza, infatti, presuppone come dati incontroversi che nella notte i militari avevano notato transitare una Volkswagen Passat ad alta velocità e che, in ragione della distanza, della velocità e delle condizioni di visibilità, era individuabile solo la sagoma dell'autista dal retro che l'imputato non era stato fermato alla guida del proprio autoveicolo e che la misurazione alcoolmetrica era avvenuta al momento in cui costui si trovava con l'auto ferma nello spazio prospiciente la propria rimessa che l'alcooltest fu effettuato circa mezzora dopo il presunto avvistamento. In tale situazione non è possibile ricondurre all'odierno imputato, con adeguata coerenza logico-motivazionale, la condotta contestata, per giunta in relazione a una condizione di ebbrezza alcoolica rilevata mezz'ora dopo il fatto. Né può attribuirsi valore probatorio univoco alla deposizione del teste B.A. - la quale, diversamente interpretata rispetto a quanto ritenuto in primo grado, è comunque valutata in termini probabilistici ritiene la corte che, con grande probabilità, l'indicazione erronea riguarda la durata della permanenza del teste nell'abitazione dei nipoti, anche perché è abbastanza inconsueto e il teste non ha indicato circostanze particolari che una visita familiare abbia inizio dopo la mezzanotte. Ciò significa che il teste vide il T. verso le ore 10, 11 prima di entrare nell'abitazione dei nipoti e poi, nuovamente, quando ne uscì, verso l'una, allorché erano giunti sul posto anche i carabinieri . Si deve, pertanto, concludere che gli elementi indiziari, per come esposti e collegati, non esprimono la concatenazione logica intrinseca necessaria per pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in un quadro probatorio che appare evanescente. Ne consegue che la verifica della logicità della motivazione, in forza del sindacato demandato alla Corte di cassazione limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata e della coerenza strutturale della sentenza, in sé e per sé considerata, condotta cioè alla stregua degli stessi parametri valutativi cui è geneticamente informata la decisione Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000 consente di rilevare il vizio di palese illogicità denunciato, atto a determinare l'annullamento della sentenza, con rinvio per ulteriore esame al giudice di merito Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 . P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame.