Nome, indirizzo e numero di conto sul bonifico, altrimenti qualcuno potrebbe rimanere al “verde”

La Banca d’Italia, con un comunicato del 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre scorso, ha precisato che, nella lotta la riciclaggio, l’obiettivo è assicurare l’accesso alle informazioni sui nominativi dei soggetti coinvolti nei trasferimenti dei fondi, in qualsiasi momento.

È l'articolo 61 d.lgs. n. 231/2007 a recepire in Italia la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Tale norma prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per l'attuazione del Regolamento CE n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi. Trasparenza contro il riciclaggio. Secondo quanto affermato dal comunicato di Bankitalia, la trasparenza dei messaggi di pagamento rappresenta un importante strumento di supporto alle attività di indagine in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo, soprattutto con riguardo ai pagamenti internazionali particolarmente esposti al rischio di abuso . Informazioni obbligatorie da inserire nei messaggi di pagamento. Ecco perché è essenziale l'inserimento delle informazioni relative alle parti di un'operazione di pagamento. Il Regolamento – si legge ancora nel comunicato - impone l'inserimento dei dati dell'ordinante e il rapporto di Basilea rafforza la trasparenza richiedendo l'inserimento delle informazioni sul beneficiario nei pagamenti di copertura . Nominativo, indirizzo e numero di conto. I clienti sono tenuti a fornire agli intermediari tutte le informazioni necessarie. I dati da inserire nei messaggi di pagamento sono sicuramente, con riferimento all’ordinante, nominativo, indirizzo e numero di conto. Tali disposizioni si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento italiani. D'altro canto, se la banca del beneficiario si accorge che mancano alcune informazioni o sono inattendibili i fondi possono essere respinti. Il Provvedimento si articola in cinque sezioni. Le sezioni sono dedicate alle definizione e ambito applicativo, agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, di quello intermediario, di quello del beneficiario e ai pagamenti di copertura.

Banca d’Italia, comunicato 18 settembre 2012 G.U. 6 ottobre 2012, n. 234 Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura. L'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 - che recepisce in Italia la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per l'attuazione del Regolamento CE n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi. Alla luce di tale previsione l'accluso Provvedimento fornisce indicazioni ai prestatori di servizi di pagamento volte a facilitare l'applicazione del Regolamento comunitario nel sistema dei pagamenti italiano, fornendo indicazioni dettagliate circa l'ambito di applicazione e gli adempimenti che devono essere posti in essere da parte dei diversi prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un trasferimento di fondi. Le disposizioni tengono in considerazione gli sviluppi più recenti del quadro di riferimento internazionale, in particolare del Rapporto del Comitato di Basilea sulla trasparenza dei messaggi dei pagamenti di copertura del 2009 esse tengono inoltre conto delle osservazioni formulate nell'ambito della procedura di consultazione pubblica. La trasparenza dei messaggi di pagamento rappresenta un importante strumento di supporto alle attività di indagine in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo, soprattutto con riguardo ai pagamenti internazionali particolarmente esposti al rischio di abuso. A tale scopo l'inserimento delle informazioni relative alle parti di un'operazione di pagamento é essenziale il Regolamento impone l'inserimento dei dati dell'ordinante, il rapporto di Basilea rafforza la trasparenza richiedendo l'inserimento delle informazioni sul beneficiario nei pagamenti di copertura. Il Provvedimento si articola in cinque sezioni dedicate alle definizione e ambito applicativo, agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, di quello intermediario, di quello del beneficiario e ai pagamenti di copertura. L'accluso Provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.bancaditalia.it