Anche l’imputato assolto…paga

La sentenza n. 37960/2012 della Suprema Corte, ribadendo un orientamento recente, ha statuito che, data la natura accessoria dell’appello incidentale rispetto a quello principale, esso non può avere ad oggetto i capi della decisione e neanche i punti di essa che non siano stati investiti dall’appello principale. Contrariamente, l’appellante incidentale recupererebbe, illegittimamente, i termini per impugnare una decisione già passata in giudicato.

Accessorietà dell’appello incidentale. La questione di rilievo affrontata dalla Suprema Corte riguarda la natura dell’appello incidentale, che è accessoria rispetto a quello principale. Pertanto, ai sensi dell’art. 595, comma 4 c.p.p., lo stesso perde efficacia in caso di inammissibilità di quello principale. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che, correttamente, la dichiarata inammissibilità da parte del giudice del gravame, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 274/2000, dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Voghera avverso sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace, ha comportato la consequenziale perdita di efficacia di quello incidentale proposto dagli imputati, in ossequio a quanto disposto dall’art. 595, comma 4 c.p.p Gli stessi, infatti, non potevano trovare fondamento nell’appello proposto dalla parte civile. E ciò in quanto il formale richiamo negli appelli incidentali a quello della parte civile non aveva ad oggetto gli effetti civili della sentenza, ragion per cui avrebbe potuto essere dichiarato ammissibile, quanto piuttosto l’indubbio ottenimento di una formula assolutoria più favorevole rispetto a quella di cui all’art. 530, comma 2 c.p.p E che le richieste finali degli appellanti fossero dirette ad ottenere la assoluzione piena” è indubbio, se si considera che i loro appelli si chiudevano con una precisa richiesta di condanna della stessa al pagamento delle spese del procedimento di primo grado. Motivo per cui, dunque, la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di merito circa la inammissibilità degli appelli incidentali proposti dagli imputati. Conversione dell’impugnazione. Altra questione, strettamente connessa alla precedente, sottoposta alla Corte, riguardava la conversione, ex art. 568, comma 5 c.p.p., di una impugnazione non correttamente qualificata dal proponente. Si riteneva che, in tali ipotesi, poiché l’impugnazione incidentale proposta dall’imputato avverso una sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 274/2000, non può assumere la forma dell’appello, ma solo del ricorso per cassazione, il giudice del gravame avrebbe dovuto, nel caso di specie, convertire l’appello medesimo, stante il disposto della predetta norma di rito, per poi doverlo nuovamente riconvertire in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p., in presenza di più appelli proposti dalle parti. Tuttavia, la Corte ha affermato che, posta la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero, l’impugnazione del Procuratore della Repubblica, proposta nella forma dell’appello, nel caso specifico, era da considerarsi inammissibile in ossequio al principio espresso dall’art. 36 d.lgs. 274/2000 come modificato dalla l. n. 46/2006, non potendo operare alcuna conversione ex art. 568, comma 5 c.p.p Di conseguenza, essendo gli appelli degli imputati strettamente connessi a quello del PM, dichiarata l’inammissibilità del primo, doveva dichiararsi anche l’inammissibilità dei secondi, nonostante la presenza dell’appello della parte civile. No a una rilettura del materiale probatorio da parte della Consulta. Un’altra questione sottoposta al vaglio degli ermellini ha riguardato il travisamento dei fatti di causa in ordine all’affermazione di responsabilità fondata su prove caratterizzate da assoluta incoerenza e contraddittorietà. Sul punto, la Corte ha riaffermato il principio per cui esula dai propri poteri una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione e che non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una valutazione degli elementi probatori acquisiti, allorché la decisione sia confortata da adeguata e logica motivazione. La provvisionale ritenuta eccessiva va rivisitata dal giudice civile. La Corte, infatti, ha dichiarato inammissibili anche le censure relative alla provvisionale, ritenuta eccessiva da parte degli imputati. Gli stessi avevano evidenziato la errata condanna al pagamento della stessa, vista la prova che la persona offesa sarebbe stata indennizzata del danno subito da parte dell’INAIL, percependo, tra l’altro, anche una rendita vitalizia. In definitiva, però, tali censure non sono deducibili con il ricorso per cassazione, potendo essere eventualmente e soltanto oggetto di esame da parte del giudice civile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio – 1° ottobre 2012, numero 37960 Presidente Sirena – Relatore Foti Ritenuto in fatto -1- P.F. , Di.Gi.Gi. , P.U. e Di G.G. sono stati tratti a giudizio davanti al Giudice di Pace di Stradella per rispondere del delitto di lesioni personali colpose in pregiudizio di D.B.G. . Secondo l'accusa, gli imputati, quali soci amministratori dell'officina meccanica M. di D.G. G. & amp C. s.numero c. , per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nel corso di un intervento di rettifica del mozzo della ruota destra dell'ultimo asse del semirimorchio con cisterna targato , di proprietà della ditta di autotrasporti Polistri Giovanni , hanno effettuato una riduzione della sezione resistente del mozzo che ha determinato, in conseguenza dell'uso, la rottura di parte del mozzo stesso e del relativo cuscinetto, il surriscaldamento per attrito delle parti metalliche, un principio di incendio e la deflagrazione del pneumatico che ha provocato gravi lesioni al D.B. , conducente dell'autoarticolato del quale faceva parte il predetto semirimorchio, accorso a spegnere l'incendio. -2- Con sentenza del 14 luglio 2009, il Giudice di Pace di Stradella ha assolto tutti gli imputati dal delitto contestato perché era risultata insufficiente e contraddittoria la prova della loro responsabilità nella causazione del fatto . -3- Su appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Voghera e dalla parte civile D.B.G. , per i soli interessi civili, nonché sull'appello incidentale proposto dagli imputati, il giudice monocratico del Tribunale di Vogherà, con sentenza del 22 ottobre 2010, ha dichiarato inammissibile l'appello principale del PM e l'appello incidentale degli imputati e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli imputati P.F. e D.G.G. , in solido con il responsabile civile officina meccanica M. , al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile, alla quale ha assegnato una provvisionale di 80.000,00 Euro. Ha rilevato il giudicante che l'appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento è precluso espressamente dall'art. 36 del d.l.vo numero 274/2000, come modificato dalla legge numero 46/2006 di qui l’inammissibilità dello stesso. Quanto all'appello incidentale degli imputati, già assolti in primo grado, lo stesso giudice ne ha dichiarato l'inammissibilità per due ordini di ragioni in primo luogo, perché l'art. 37 del richiamato d.l.vo, che disciplina l'impugnazione dell'imputato avverso le sentenze del giudice di pace, esclude l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e prevede, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per cassazione in secondo luogo, perché l'inammissibilità dell'appello principale determina, ai sensi dell'art. 595 co. 4 cod. procomma penumero , la perdita di efficacia dell'appello incidentale. A tale ultimo proposito, ha soggiunto il tribunale che, ove anche non fosse stato proposto appello dal PM, e quindi la sentenza fosse stata impugnata solo dalla parte civile, si sarebbe dovuto pervenire alla medesima conclusione, in quanto la parte civile può, ex art. 576 cod. procomma penumero , proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile, di guisa che, essendo l'appello incidentale in questione diretto ad ottenere una formula assolutoria più favorevole, detta statuizione sarebbe coperta dal giudicato, con conseguente inammissibilità dello stesso appello incidentale. È stato, viceversa, accolto l'appello della parte civile, avendo il giudicante ritenuto che dalle risultanze probatorie, rappresentate, oltre dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle considerazioni svolte dal consulente tecnico del PM e dalle conclusioni dallo stesso rassegnate, fosse emerso con certezza che le lesioni patite dal D.B. erano state causate dalla deflagrazione del pneumatico, provocata dal surriscaldamento del mozzo della ruota del semirimorchio dovuto alla riduzione della sezione resistente del mozzo stesso eseguita nell'officina M. . Delle lesioni riportate dalla persona offesa dovevano, quindi essere chiamati a rispondere, sia pure solo in termini di responsabilità civile, P.F. e D.G.G. , condannati, con il responsabile civile, al risarcimento dei danni subiti dal D.B. . -4- Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione gli stessi P. e D.G. nonché il responsabile civile officina meccanica M. di D.G. G. & amp C. s.numero c. , che congiuntamente deducono A Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, travisamento del fatto in ordine airaffermazione della responsabilità dei ricorrenti. Si sostiene nel ricorso, quanto alle ragioni della dichiarata inammissibilità del ricorso incidentale, che la inappellabilità ex art. 37 del dl.vo numero 274/2000 avrebbe dovuto indurre il giudice del gravame ad inquadrare l'impugnazione come ricorso per cassazione, ex art. 568 co. 5 cod. procomma penumero , che tuttavia, in presenza degli appelli delle altre parti, avrebbe dovuto essere convertito in appello ex art. 580 cod. procomma penumero . Quanto al richiamo, nella sentenza impugnata, al disposto dell'art. 595 co. 4 del codice di rito, osservano i ricorrenti che, nel caso di specie, l'appello è stato incidentalmente proposto con riferimento, non solo all'appello del PM, ma anche a quello della parte civile, che non ha subito censura di inammissibilità. Gli appellanti, d'altra parte, avevano diffusamente spiegato il diritto, la legittimazione e l'interesse ad impugnare la sentenza del giudice di pace, in vista della formula assolutoria utilizzata ex art. 530 co. 2 cod. procomma penumero . A causa della dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale, peraltro, si osserva ancora nel ricorso, il giudice del gravame ha omesso di considerare le questioni sollevate con riferimento alle ordinanze dibattimentali rese dal primo giudice, che hanno contratto fortemente la possibilità di procedere ad un esame completo ed esaustivo della vicenda, ledendo il diritto di difesa degli imputati e condizionando il giudizio di responsabilità degli stessi e del responsabile civile. B Violazione di legge, vizio di motivazione, mancata assunzione di prove decisive, travisamento del fatto in ordine all'affermazione di responsabilità, in relazione al rigetto, da parte del giudice d'appello, delle richieste di assunzione di prove decisive, che avevano ad oggetto l'accertamento della natura degli interventi di manutenzione eseguiti nell'officina e delle cause dell'incendio, rappresentate da esami testimoniali, dall'acquisizione della relazione del consulente della difesa, dall'espletamento di perizia tecnica. C Violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento del fatto in ordine alla affermazione di responsabilità. Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente circa le ragioni della decisione adottata, presa sulla base delle conclusioni rassegnate dal consulente del PM caratterizzate da assoluta incoerenza e contraddittorietà. Il giudice del gravame si sarebbe quindi limitato all'acritica adesione alle considerazioni e valutazioni contenute nella relazione tecnica del consulente, peraltro sconfessate in dibattimento e contrastanti con altri elementi probatori acquisiti in detta sede. Errata e non aderente alle risultanze probatorie sarebbe la condanna dei ricorrenti oltre che al risarcimento del danno, anche al pagamento di una consistente provvisionale. Non solo, invero, mancherebbero i presupposti per simile condanna, ma vi sarebbe anche la prova che la persona offesa è stata indennizzata del danno subito dall'Inail e che la stessa percepisce una rendita vitalizia. Ove anche, si sostiene nel ricorso, il D.B. dovesse avere diritto a riconoscimento di un danno differenziale tra il danno subito e quello risarcito dall'Inail, la provvisionale concessa sarebbe, comunque, spropositata. Concludono i ricorrenti chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. -5- Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore della parte civile contesta i contenuti del ricorso e chiede che lo stesso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. A Con riguardo al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che correttamente il giudice del gravame, dichiarato inammissibile l'appello principale del Procuratore della Repubblica di Voghera in relazione al disposto dell'art. 36 del d.l.vo. numero 74/2000 , ha ritenuto, ai sensi dell'art. 595 co. 4 cod. procomma penumero , la perdita di efficacia dell'appello incidentale proposto da P.F. , D.G.G. , Di.Gi.Gi. e P.U. avverso la sentenza assolutoria emessa nei loro confronti dal Giudice di Pace di Stradella. Altrettanto correttamente lo stesso giudice ha escluso che lo stesso appello incidentale potesse trovare supporto nell'appello principale formulato dalla parte civile, D.B.G. . Ciò perché, come esattamente osservato dal giudicante, detta impugnazione riguardava solo ed esclusivamente il tema della responsabilità civile, laddove l'appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti era sostanzialmente diretto ad ottenere una formula assolutoria più favorevole riguardava, cioè, un capo della sentenza non investito dall'appello principale della parte civile e sul quale, stante l'inammissibilità dell'appello del PM, si è formato il giudicato. Circostanza che, peraltro, impedisce qualsiasi ipotesi di conversione ex art. 568 co. 5 cod. procomma penumero . Né può sostenersi, con i ricorrenti, che l'appello incidentale avesse ad oggetto questioni relative alla responsabilità civile, oggetto dell'appello principale della parte civile e dunque proponibili con l'appello incidentale. In realtà, l'appello incidentale - al quale la Corte ha ritenuto necessario accedere per verificare la fondatezza del ricorso-, malgrado il riferimento all’incidentalità dello stesso rispetto agli appelli sia del PM che della parte civile, ha per oggetto unico - a parte la contestazione degli appelli principali - la formula assolutoria, in quanto pronunciata ai sensi del 2 comma dell'art. 530 cod. procomma penumero . In particolare, proprio nel paragrafo di detto appello che tratta della proponibilità dello stesso, malgrado il formale richiamo anche all'appello della parte civile ed agli effetti civili della sentenza, gli odierni ricorrenti, nell'articolare le ragioni dell'impugnazione, hanno fatto esclusivo riferimento alle motivazioni della pronuncia assolutoria ed alla formula di assoluzione utilizzata, specificamente richiamata e trascritta visto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve perché è risultata insufficiente e contraddittoria la prova sulla loro responsabilità nella causazione del fatto . Gli stessi ricorrenti, a sostegno della loro impugnazione, hanno invocato il riconoscimento della loro piena innocenza per assoluta estraneità ai fatti e senza l'utilizzo di formule dubitative ed hanno, a tale scopo, anche richiesto la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con escussione di testi e consulenti tecnici e con il conferimento di incarico peritale diretto all'accertamento delle cause dell'incidente. Argomentazioni e richieste che trovano riscontro nelle richieste finali degli appellanti incidentali, principalmente dirette ad ottenere l'assoluzione ai sensi del 1 comma dell'art. 530 cod. procomma penumero , ovvero, in subordine, la conferma della sentenza impugnata, nonché la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto degli appelli principali. A ben ragione, dunque, ha ritenuto il tribunale che la formula assolutoria fosse l'oggetto dell'appello incidentale, oltre che la contestazione degli appelli principali. Giudizio che non può essere messo in dubbio dal fatto che gli appellanti incidentali hanno richiesto la condanna di controparte alle spese del procedimento di primo grado, talché dovrebbe ritenersi errata la decisione del tribunale di non ritenere efficace l'impugnazione incidentale con riferimento all'appello principale della parte civile. La questione relativa alle spese del procedimento, invero, è del tutto autonoma ed estranea ai temi della causa ed al capo della sentenza oggetto del gravame principale, che riguarda il risarcimento del danno determinato dalla condotta colposa posta in essere dagli appellanti incidentali. È pur vero che, in un caso di appello principale della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento, diretto ad ottenere l’affermazione della responsabilità dell'imputato agli effetti civili, è stato ritenuto ammissibile l'appello incidentale dello stesso imputato diretto ad ottenere la condanna della parte civile al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, relativamente alle quali il giudice aveva omesso di provvedere, essendo stato ritenuto che tale richiesta rappresentasse un punto ricompreso nell'oggetto dell'impugnazione principale, ma è altresì vero che un più recente e condiviso orientamento giurisprudenziale sostiene che la natura accessoria ed antagonista dell'appello incidentale, rispetto a quello principale, non può avere ad oggetto i capi della decisione e neanche i punti di essa che non siano stati investiti dall'appello principale. Ciò perché si ritiene che l'appello incidentale non è strumento autonomo di impugnazione, ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, atteso che la ratio di esso è quella di porsi in posizione antagonistica rispetto alle doglianze proposte nella impugnazione principale Cass. nnumero 1710/2000, 431/2005, 13660/2006,40275/06 . L'appello incidentale relativo alle spese del procedimento di primo grado, quindi, a fronte di un appello principale avente ad oggetto gli effetti civili dell'azione delittuosa contestata all'imputato assolto, non è da questi proponibile, in quanto non si pone in rapporto di diretta dipendenza funzionale rispetto all'impugnazione principale. Diversamente, si concederebbe all'appellante incidentale di recuperare surrettiziamente i termini per impugnare una decisione alla quale aveva fatto acquiescenza. Ne consegue, per concludere sul punto, che l'appello incidentale non può considerarsi altro che una memoria difensiva rispetto all'appello principale della parte civile. B Superate, alla luce della dichiarata infondatezza del primo motivo di ricorso, appena esaminato, e delle preclusioni conseguenti al formarsi del giudicato, devono ritenersi le censure, di merito ed in rito, e le eccezioni articolate nella seconda parte del primo motivo, nel secondo ed in parte anche nel terzo dei motivi proposti. C Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso. In proposito, occorre rilevare che il ricorrente, in realtà, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione e di violazione di legge, in sostanza altro non fa che proporre all'esame di questa Corte una rilettura del materiale probatorio posto dai giudici territoriali a sostegno della loro decisione ed una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella accolta nella sentenza impugnata, alla stregua di considerazioni di merito che non possono formare oggetto di sindacato nella sede di legittimità. Questa Corte ha invero costantemente affermato che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato, in via esclusiva, al giudice del merito, e che non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, allorché la decisione impugnata sia confortata da adeguata e logica motivazione. Come deve ritenersi nel caso di specie, ove si consideri che il giudice del gravame ha, nel rispetto della normativa di riferimento ed in piena sintonia con gli elementi probatori acquisiti, adeguatamente e congruamente motivato le ragioni della decisione adottata e del proprio dissenso rispetto alle conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di pace. In particolare, quel giudice ha legittimamente e motivatamente sostenuto che la tesi d'accusa, che ha attribuito ai responsabili dell'officina meccanica M. l'incidente a causa del quale il D.B. è rimasto ferito in conseguenza del principio d'incendio e dello scoppio di un pneumatico, doveva ritenersi accertata alla stregua delle considerazioni svolte e delle conclusioni rassegnate dal consulente, ing. M. , incaricato di accertare le cause dell'incidente il quale ha individuato lo scoppio del pneumatico, che ha provocato le lesioni al D.B. , quale conseguenza diretta del surriscaldamento degli elementi del mozzo e del principio d'incendio e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che ha, tra l'altro, escluso che l'incidente fosse stato provocato dallo scoppio di un estintore . Che lo scoppio del pneumatico sia stata la causa delle lesioni, ha ancora rilevato il tribunale, doveva ritenersi ribadito sia dalle dichiarazioni del Dott. B. che ha ricordato come la persona offesa fosse stata sottoposta, oltre che ad un intervento chirurgico riduttivo di una frattura all'orbita, alla rimozione di un corpo estraneo di consistenza gommosa , sia dal materiale fotografico in atti che attestava come il pneumatico in questione fosse risultato privo di buona parte della carcassa e del battistrada , sia dalle dichiarazioni del teste Bi. , agente di PS intervenuto sul luogo dell'incidente il quale ha ricordato che il semirimorchio era bruciato nella parte posteriore, che il pneumatico del terzo asse lato destro era esploso, che l'estintore rinvenuto era a norma e non esploso . Accertate le cause dell'incidente, il tribunale ha poi chiarito che le cause dell'esplosione del pneumatico dovevano ricercarsi unicamente nell'intervento di rettifica del mezzo incautamente effettuato presso l'officina M. anche sul punto legittimamente richiamando i pareri espressi dall'ing. M. , genericamente giudicati illogici, incoerenti e contraddittori dai ricorrenti incidentali. Non ha omesso, peraltro, lo stesso tribunale di esaminare le argomentazioni difensive da costoro proposte la revisione del veicolo presso la motorizzazione civile eseguita dopo l'intervento di rettifica, il notevole numero di chilometri percorso prima dell'incidente, la possibilità che interventi manutentivi siano stati eseguiti da altri, l'impossibilità di rintracciare i pezzi deteriorati a causa dell'incendio, il presunto concorso di colpa della persona offesa , tutte questioni che il tribunale ha puntualmente esaminato ed ha coerentemente definito in termini opposti rispetto a quelli prospettati dai ricorrenti, con motivazione certamente coerente sotto il profilo logico ed immune da vizi. D Inammissibili sono, infine, le censure relative alla provvisionale, ritenuta eccessiva, assegnata alla parte civile, alla luce del principio sul punto affermato da questa Corte, secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni relative alla eccessività di somme di denaro liquidate a titolo di provvisionale Cass. numero 34791/10 Questioni che potranno essere oggetto di esame da parte del giudice civile, così come il rilievo da attribuire, nel contesto risarcitorio, all'indennizzo versato dall'INAIL al D.B. . In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. La particolarità delle questioni sollevate con il primo dei motivi di ricorso, induce a ritenere compensate, tra le parti private, le spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.