Non c’è crisi che tenga: l’imputato deve dimostrare l’impossibilità ad adempiere

E’ l’imputato che deve dimostrare l’impossibilità di adempiere agli obblighi di assistenza familiare.

Non versa l’assegno di mantenimento per la figlia minore e la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36680/2012 depositata il 24 settembre, conferma la condanna, ricordando che l’indisponibilità dei mezzi necessari non esclude la responsabilità del genitore. La fattispecie. 20 giorni di reclusione e 400 euro di multa, questa la pena inflitta ad un uomo – dopo che la Corte d’appello aveva riformato la pronuncia di primo grado – per aver violato gli obblighi di assistenza familiare, omettendo di versare al coniuge, dal quale era divorziato, l’assegno di mantenimento della figlia minore. La crisi delle aziende non ha aiutato l’imputato L’imputato presenta ricorso per cassazione ritenendo che i giudici territoriali non avessero sufficientemente considerato le sue dichiarazioni dei redditi e il fatto che le imprese da lui gestite avevano subito ingenti perdite. ma non basta ad escludere la sua responsabilità. La S.C., tuttavia, non ritiene fondato il ricorso e ribadisce che in tema di violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile e, più in generale, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato Cass., n. 11969/2011 . La Cassazione sottolinea altresì che a provare l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione deve essere l’interessato, inoltre, aggiunge che neanche lo stato di disoccupazione può escluderne la responsabilità.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 11 – 24 settembre 2012, numero 36680 Presidente Agrò – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. La corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Marsala, dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.F.P. limitatamente alla condotta posta in essere fino al 31 ottobre 2004, perché estinto il reato per intervenuta prescrizione, e per l'effetto riduceva la pena inflitta a 20 giorni di reclusione ed Euro 400 di multa confermava nel resto l'impugnata sentenza. Il B. era stato ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver omesso, fino al febbraio 2005, di versare al coniuge, dal quale era divorziato, l'assegno di cui agli articoli 5 e 6 della legge numero 74 del 1987 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore, B.G. . 2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con un primo motivo lamenta mancanza di motivazione laddove la corte di appello ha ritenuta la mancanza di prova in ordine alla dedotta impossibilità di versare l'assegno di mantenimento il ricorrente fa presente che l'imputato aveva depositato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2003, 2004 e 2005 dai giudici però non considerate e sottolinea che risulta impossibile rilevare a quali elementi probatori o attività difensive dell'imputato il giudice di appello si riferisca concretamente in sentenza, essendosi la sentenza limitata ad osservare che l'imputato non aveva fornito alcuna prova in merito alla dedotta impossibilità di versare l'assegno di mantenimento evidenziando la genericità della deduzione che le imprese che egli gestiva avevano subito delle perdite e che per l'esercizio dell'attività di impresa aveva dovuto sostenere costi non meglio precisati che gli avevano impedito di adempiere all'obbligazione di mantenimento. Con il secondo motivo di ricorso deduce che la omessa motivazione rileva anche sotto il profilo dell'inosservanza delle norme di legge atteso che l'obbligo di motivare la sentenza è previsto a pena di nullità. Con un terzo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine al capo relativo alle statuizioni civili il giudice d'appello ha omesso di indicare le ragioni a sostegno della sussistenza di quegli elementi gravi precise e concordanti che, ai sensi dell'articolo 2729, del codice civile dovrebbero giustificare la ricorrenza della presunzione semplice invocata dallo stesso giudicante per sostenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno anche non patrimoniale derivante dal reato. 3. All'udienza di discussione il difensore dell'imputato ha illustrato i motivi di ricorso depositando anche una memoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento. Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, che come già aveva ricordato la sentenza di primo grado, anche in tema di violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, come più in generale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato da ultimo sez. VI 3.3.2011 numero 11969 rv 249655 e incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa, tra l'altro, neppure in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione da ultimo sez. VI 14.12.2010 numero 5751 Rv. 249339 . Tale principi, correttamente richiamati dalla Corte di appello di Palermo, forniscono la spiegazione della ritenuta inidoneità delle denunce dei redditi a dimostrare la impossibilità del B. a far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minore, stabiliti in sede divorzile come risulta dalla sentenza di primo grado nella misura di 250 Euro mensili, essendo stato già in primo grado osservato che tale denunce indicavano lo svolgimento da parte del medesimo di una attività commerciale e la percezione dalla medesima di ricavi. Con l'appello era stato dedotto che il reddito di impresa era stato negativo, atteso che a fronte dei ricavi, l'imputato aveva dovuto sostenere costi notevoli, ma l'allegazione è stata logicamente ritenuta priva di pregio non potendosi identificare la situazione reddituale dell'imputato, quale indicata nella denuncia nei redditi, con la incapacità rilevante ai fini dell'inadempimento dell'obbligazione di cui si tratta che deve essere assoluta e non derivante da colpa dell'interessato. Anche l'ultimo motivo è infondato, dal momento che i giudici di merito hanno rapportato il danno morale, liquidato nella misura di Euro 750,00, ai disagi e alle difficoltà che la persona offesa ha dovuto sopportare per l'inadempimento del marito, secondo un giudizio di prudente apprezzamento di situazioni di notorietà. 2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. - Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.