Bloccati anche i beni del coniuge se l’intestazione è fittizia

Confisca obbligatoria anche se i beni, pur essendo nella disponibilità dell’imputato, risultino formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali, ma incapace di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell’acquisto.

La fattispecie. Una sproporzione fra i redditi dichiarati da due coniugi e i beni dagli stessi, e il Gip disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni, in relazione all’ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori art. 12 quinquies l. n. 356/1992 . In appello il sequestro veniva annullato, almeno per quanto riguarda i beni dell’uomo, che ne otteneva la restituzione. I beni della donna, invece, rimanevano sotto sequestro. In Cassazione si arriva sia per il ricorso proposto dal PM che per quello proposto dai due coniugi. Da dove proviene il denaro impiegato per l’acquisto dei beni? La S.C. afferma che deve ritenersi compreso nell’obbligo della confisca, previsto dall’art. 12 sexies l. n. 356/1992, il bene che, pur essendo nella disponibilità dell’imputato, risulti formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali, la cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell’acquisto ne rivela l’intestazione fittizia . Beni intestati al coniuge, ma nella disponibilità dell’imputato Più precisamente – afferma la Cassazione nella sentenza n. 30950/2012 depositata il 30 luglio – la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12 sexies l. n. 356/1992, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell’acquisto ai redditi derivanti dall’attività di lavoro svolta da quest’ultimo Cass. n. 4479/2008 .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 – 30 luglio 2012, n. 30950 Presidente Casucci – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21/12/2011 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno disponeva nei confronti di L.G. , La.Gi. e R.A. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12 sexies L. 356/1992 dei beni elencati nel dispositivo del suddetto provvedimento in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992. 1.1. Avverso tale provvedimento proponevano istanza di riesame L.G. , La.Gi. e R.A. eccependo, anche sulla base di una consulenza tecnica confluita nel parallelo procedimento di prevenzione patrimoniale, l'inesistenza di una effettiva sproporzione fra i redditi dagli stessi dichiarati ed i beni di cui risultavano titolari contestavano poi che il provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 12 sexies L. 356/1992 non era stato emesso contestualmente alla sentenza di condanna emessa nei confronti di L.G. per il delitto di estorsione, che sarebbe l'unica ipotesi in cui potrebbe trovare applicazione il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12 sexies L. 356/1992. 1.2. Il Tribunale di Salerno, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da L.G. , annullava il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione dei beni intestati al ricorrente L.G. , respingendo invece il ricorso con riguardo alla posizione di R.A. , intestataria di beni ritenuti di valore assolutamente sproporzionato al reddito della stessa. 2. Avverso il suddetto provvedimento ricorreva per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Salerno, sollevando il seguente motivo di gravame erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. in relazione all'art. 12 sexies comma 1 L. 356/1992, per essere prevista la confisca ed in fase cautelare il sequestro preventivo non solo dei beni di cui l'indagato sia titolare, ma anche dei beni di cui l'indagato abbia la disponibilità per interposta persona fisica o giuridica e qui del coniuge R.A. deduce al riguardo che si imponeva una valutazione unitaria del patrimonio dell'effettivo titolare e del patrimonio dell'intestatario fittizio, non essendo ammissibile una valutazione separata dei beni di quest'ultimo. 3. Ricorrono per Cassazione anche L.G. e R.A. , avverso il medesimo provvedimento nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di riesame e confermato il sequestro preventivo dei beni intestati alla R.A. , ma ritenuti nella disponibilità di L.G. , sollevando i seguenti motivi di gravame 3.1. violazione della legge processuale penale nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c ed e cod. proc. pen., per non essere stata disposta la confisca unitamente alla sentenza di condanna, essendo stato illegittimamente disposto, con un provvedimento successivo, il sequestro preventivo finalizzato ad una confisca non più possibile. 3.2. violazione della legge penale e processuale nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b , c ed e cod. proc. pen. in relazione all'assenza dei presupposti che giustificano la confisca ed il sequestro preventivo nei confronti di R.A. , in relazione alla ritenuta sproporzione dei redditi di L.G. rispetto ai beni di cui lo stesso era titolare, tramite la moglie R.A. nonché in relazione al non avere tenuto conto delle statuizioni del Tribunale di Salerno sez. misure di prevenzione laddove avevano ritenuto sussistente la proporzione fra i beni posseduti dal L. ed il reddito dichiarato. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati. Premessa infatti l'infondatezza del primo motivo di censura sollevato da L.G. e R.A. atteso che, come anche insegna la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste un nesso necessario tra sentenza di condanna e statuizione sul sequestro preventivo, adottabile infatti, previa richiesta di PM al giudice che procede, anche in sede di esecuzione cfr. Cass., sez. VI, 17.11.11, n. 5018 , per quanto concerne la critica, sollevata sia dal PM che dalla difesa di L.G. e R.A. , sull'errore metodologico commesso dal Tribunale nel giudicare separatamente le posizioni di essi ricorrenti, va precisato quanto segue. In primo luogo, se in via generale deve ritenersi compreso nell'obbligo della confisca previsto dall'art. 12 sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, il bene che, pur essendo nella disponibilità dell'imputato, risulti formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali, la cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell'acquisto ne rivela l'intestazione fittizia Cass. sez. VI, 1.4.08, n. 31895 più specificamente la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi derivanti dall'attività di lavoro svolta da quest'ultimo Cass. 3.12.08, n. 4479 . Per conseguenza - attesa la circostanza, nemmeno contestata e pertanto da ritenersi pacifica, della riferibilità dei beni intestati alla R. al patrimonio del di lei coniuge - la valutazione sulla sussistenza o meno del requisito di legge dato dalla sproporzione tra beni e reddito andava condotta sul complessivo patrimonio del L. , integrato anche dei beni formalmente in proprietà della R. . Deve pertanto concludersi che il Tribunale del riesame – esaminando distintamente le posizioni dei coniugi e non curando di procedere alla descritta vantazione, parcellizzando invece e mantenendo separate le posizioni dei due ricorrenti - è incorso in violazione del citato art. 12 sexies L. n. 356 del 1992. Ciò determina l’accoglimento dei ricorsi, e pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.