Ubriaco al volante, ma l’ernia iatale non c’entra nulla

L’ernia iatale determina un reflusso di sostanze acide dallo stomaco, tra cui l’etanolo. Ma la quantità di alcol è troppa la patologia non c’entra.

La fattispecie. Veniva fermato alla guida della sua automobile con un tasso alcol emico rilevato di 2,59 e 2,62 g/l. Per il tribunale di Terni risultavano inutili le deposizioni dei consulenti di parte dell’imputato, la quale attestavano che questi pativa di una patologia di ernia iatale, che determinava il reflusso di sostanze acide dallo stomaco, tra cui l’etanolo, idonea a determinare un esito non attendibile dell’alcoltest. Insomma, 2 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda art. 186, lett. c , C.d.S. . L’ernia iatale fa alzare l’etanolo nel sangue? L’imputato presenta ricorso per cassazione ritenendo che, anche se la patologia non minasse in toto l’attendibilità dei test , non vi erano certezze sull’effettiva percentuale di alcol presente nel sangue, quindi la contravvenzione doveva essere derubricata nell’illecito amministrativo previsto dalla lettere a dell’art. 186 C.d.S I limiti di legge sono stati superati in maniera rilevante. Ma il verdetto non cambia. Il ricorso, infatti, viene dichiarato inammissibile. Secondo la Corte di Cassazione gli esiti dell’alcoltest devono ritenersi attendibili. Più nello specifico, gli Ermellini rilevano che il superamento dei limiti di legge era rilevante, pertanto l’eventuale risalita di acidi non avrebbe inciso in modo così significativo. Inoltre, l’etilometro utilizzato è uno dei più moderni e, di conseguenza, attendibile. Senza contare che – continua la Corte - lo stato di ebbrezza dell’imputato era stato rilevato anche in modo sintomatico, a conforto degli esiti degli esami strumentali . Sostituzione della pena detentiva? A discrezione del giudice, ma bisogna chiederla. In conclusione di dispositivo, i giudici di legittimità ribadiscono che la sostituzione di pene detentive brevi attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice . In più, nel caso di specie, l’imputato non ha nemmeno chiesto, in sede dibattimentale, l’applicazione di sanzioni sostitutive.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 aprile – 13 luglio 2012, n. 28345 Presidente Brusco – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Terni del 24/1/2011, D.A.G. veniva condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1.000, per il reato di cui all'art. 186, lett. c , C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un'auto Fiat Punto, con tasso alcolemico rilevato di g/l 2,59 e 2,62 acc. in omissis . Osservava il Tribunale che le evidenti emergenze dell'alcoltest non erano contraddette efficacemente dalle deposizioni dei consulenti di parte dell'imputato che avevano attestato che questi pativa una patologia di ernia iatale, la quale determinava il reflusso di sostanze acide dallo stomaco, tra cui l’etanolo, idonea a determinare un esito non attendibile dell'alcoltest. Osservava il Tribunale che l'etilometro utilizzato, per le sue caratteristiche tecniche era di particolare attendibilità inoltre i rilievi documentali erano riscontrati dalla deposizione del verbalizzante il quale aveva riferito che l'imputato presentava tutti i sintomi dello stato di ebbrezza alcolica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando 2.1. la erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione, laddove la Corte non aveva tenuto in debito conto le considerazioni dei medici escussi, circa l'incidenza della patologia del D.A. sull'esito degli esami inoltre, anche a voler ritenere che la patologia non minasse in toto l'attendibilità dei test, certamente non forniva certezze sull'esito di percentuale di alcol, pertanto, nel dubbio, la contravvenzione doveva essere derubricata nell'illecito amministrativo di cui alla lett. a dell'art. 186. 2.2. L erronea applicazione della legge laddove il giudice di merito non aveva disposto la conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981. Considerato in diritto 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il giudice di merito, con coerente ed esaustiva motivazione ha rilevato come gli esiti dell'alcoltest dovevano ritenersi attendibili, ciò in quanto - il superamento dei limiti di legge era stato rilevante, pertanto l'eventuale risalita di acidi nell'esofago, non potevano avere inciso in modo significativo sui risultati dell'esame - l'etilometro utilizzato era particolarmente moderno ed atto a garantire la attendibilità dei risultati, nonché a rilevare la presenza di chetoni o acetone ed alcool in bocca, così segnalando la presenza di dette sostanze estranee nella bocca - lo stato di ebbrezza dell'imputato era stato rilevato anche in modo sintomatico, a conforto degli esiti degli esami strumentali. Ciò detto, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. 3.2. Quanto alla doglianza relativa alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, va osservato che il difensore dell’imputato, in sede di discussione dibattimentale del 24/1/2011 si è limitato ad avanzare la richiesta di assoluzione, senza richiedere l’applicazione di sanzioni sostitutive. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che La sostituzione di pene detentive brevi attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, che non è tenuto a prendere in considerazione l’evenienza di ufficio e così a motivare per la mancata sostituzione quando questa non è stata espressamente richiesta dall’imputato” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3225 del 12/01/1994 Ud. dep. 18/03/1994 , Rv. 198974 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11599 del 11/10/2000 Ud. dep. 13/11/2000 , Rv. 218055 . La doglianza formulata è pertanto manifestamente infondata. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente cfr. Corte Costituzionale, Sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 mille . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 mille in favore della Cassa delle Ammende.