Basta la sola firma del rappresentante legale: non è necessaria la previa deliberazione del CdA

L’esercizio del diritto di querela, in mancanza di esplicito divieto statuario o assembleare di una società di capitali, rientra fra i compiti naturali del rappresentante legale e non richiede apposito mandato.

Ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione, Sesta sezione Penale, nella sentenza n. 16150 depositata il 2 maggio. Sufficiente la firma del rappresentante. Una società di capitali può presentare querela penale tramite la sola firma del rappresentante legale non è necessaria la previa deliberazione del consiglio di amministrazione. La vicenda riguarda una Srl di Torino che, a mezzo del suo rappresentante, aveva sporto querela contro un custode, reo di aver sottratto un escavatore sottoposto a pignoramento operato a istanza della creditrice. Il Tribunale di Chivasso e la Corte d’Appello di Torino avevano nelle due istanze dichiarato colpevole l’uomo. A chi spetta la legittimazione ad agire? Il legale del custode, di fronte alla Cassazione, denuncia una violazione di legge per avere la Corte di merito disatteso, in modo erroneo, le censure inerenti alla procedibilità dell’azione penale in relazione alla proposizione della querela sarebbe invalida poiché la legittimazione compete al Consiglio di Amministrazione e non al legale rappresentante, fatta salva l’attribuzione specifica di tale potere da parte dello Statuto della società o a seguito di delibera speciale. La prospettiva del ricorrente viene ribaltata. La Cassazione, in primis, ricorda come l’onere – stabilito dall’art. 337, comma 3, c.p.p. – dell’indicazione specifica della fonte dei poteri venga adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza dato che comporta l’implicito riferimento alla legge quale fonte stessa in secundis, indica il diritto di querela come rientrante naturaliter tra i compiti del rappresentante di una società, senza il bisogno di un mandato specifico. Ai sensi degli artt. 2384 e 2487 c.c., infatti, gli amministratori possono compiere ogni atto attinente all’oggetto sociale fatte salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo gli stessi possono perciò curare la presentazione di un atto di querela. Pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, l’esercizio del diritto di querela è quindi rientrante tra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 aprile – 2 maggio 2012, n. 16150 Presidente Agrò – Relatore Cortese Fatto e diritto Con sentenza in data 16.09.2009 il Tribunale di Chivasso dichiarava F.S. colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p. - per aver sottratto un escavatore affidato alla sua custodia, sottoposto a pignoramento operato a istanza della creditrice Keronafta Srl in danno della Fimoter Srl, di cui il F. era legale rappresentante - e lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza in data 29.09.2010. Ricorre personalmente il prevenuto, deducendo violazione di legge, per avere la Corte di merito erroneamente disatteso le censure relative alla procedibilità dell'azione penale con riferimento alla proposizione della querela, ritenuta invalida in quanto effettuata dalla legale rappresentante della Società di capitali persona offesa. Assume il ricorrente che, per quanto riguarda le querele proposte nell'interesse di persone giuridiche, la relativa legittimazione compete al Consiglio di Amministrazione, e non al legale rappresentante, salvo che allo stesso non sia stato attribuito specificamente tale potere dallo Statuto o da apposita e speciale delibera situazione questa non riscontrabile nella fattispecie. La censura è infondata. Per quanto riguarda la querela sporta dal legale rappresentante di una società di capitali, l'onere - stabilito dall'art. 337 c.p.p., comma 3 - dell'indicazione specifica della fonte dei poteri è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché essa comporta l'implicito riferimento alla legge quale fonte stessa. L'esercizio del diritto di querela rientra naturaliter tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità alcuna di specifico mandato. In particolare, ai sensi degli articoli 2384 e 2487 c.c., gli amministratori, che hanno la rappresentanza di una società di capitali, possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo gli stessi possono, dunque, anche curare la presentazione di un atto di querela. La prospettiva suggerita dal ricorrente va dunque esattamente rovesciata, in quanto, in mancanza di un esplicito e specifico divieto statutario o assembleare di una società di capitali, l'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra tra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e non richiede un apposito e specifico mandato ASN 200911074-RV 246885, 200619368-RV 234539, 200317640-RV 224685, 199903744-RV 213526, 199903549-RV 212764, 199701131-RV 206900, 19930991-RV 196432 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.