Falso sì, ma d’autore: dicitura chiara, ma il raggiro per il consumatore è dietro l’angolo...

Finiscono ai ‘raggi X’ profumi che richiamano originali più famosi e più costosi contestata la messa in commercio di prodotti ‘tarocchi’. L’indicazione evidente della riproduzione, anche grossolana, non è sufficiente ad evitare l’ipotesi del reato.

‘Falso d’autore’, praticamente un ossimoro. Che può avere appeal da un punto di vista commerciale, ma che non permette di considerare azzerata la contestazione relativa all’ipotesi della contraffazione. Resta, comunque, concreto – chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 15080, Seconda sezione Penale, depositata oggi – il pericolo di trarre in inganno il consumatore Fragranza di risparmio. Prospettiva assolutamente diversa, invece, quella delineata dai giudici di primo grado nella valutazione delle accuse mosse a una donna e relative alla vendita di confezioni di profumo recanti marchi e segni distintivi contraffatti . In tribunale, difatti, la donna era stata assolta fondamentale l’apposizione della dicitura ‘Falsi d’autore’ sulle confezioni di profumo. Tale dicitura permetteva di escludere, secondo i giudici, l’idoneità del falso a trarre in inganno i consumatori . Evidentemente, non era considerata ipotizzabile la confusione rispetto ai profumi doc , molto più cari e destinati a un pubblico di compratori assolutamente diverso. Come da fattura. A cambiare scenario è la Corte d’Appello, che, accogliendo le richieste della parte civile, le riconosce il risarcimento dei danni patiti. Parallela, ovviamente, l’affermazione della responsabilità della donna. Che, però, prova ulteriormente a ribaltare la situazione, presentando ricorso per cassazione e richiamando, innanzitutto, l’assoluta impossibilità di confondere i marchi impressi nei prodotti ‘tarocchi’ e quelli originali , soprattutto alla luce della carenza di una perizia volta a una valutazione comparativa fra i prodotti . Allo stesso tempo, però, il legale della ricorrente sottolinea come quest’ultima abbia comunque agito alla luce del sole, senza l’obiettivo di trarre in inganno i consumatori a dimostrarlo la documentazione fiscale attestante la regolarità della compravendita dei prodotti, con pagamento attraverso assegno bancario e le iniziative giudiziarie intraprese nei confronti del fornitore . Consumatore uber alles. Ma la tutela dei potenziali compratori va privilegiata, nonostante tutto. Su questa linea si muovono i giudici della Cassazione, chiarendo che la dicitura ‘Falsi d’autore’ non può portare ad escludere il reato del commercio di prodotti ‘taroccati’, perché è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione . Né, d’altro canto, la contraffazione grossolana o le condizioni di vendita, ossia prezzo praticato, luogo d’esposizione, caratteristiche personali del venditore , possono permettere di escludere, a priori , il raggiro del potenziale acquirente. E la regolarità fiscale dell’acquisto dei profumi? Può essere un elemento a favore della donna? Per i giudici, la visione può essere anche quella opposta, perché la regolarità fiscale della compravendita può essere considerata come espediente per dare legittimazione al negozio illecito . Nessuna exit strategy , quindi, per la donna la pronuncia di condanna emessa d’Appello, difatti, viene confermata in toto .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 gennaio – 19 aprile 2012, n. 15080 Presidente Cosentino – Relatore Crescienzo Motivi della decisione D.M.C., unitamente ad altre persone, è stata sottoposta a giudizio penale siccome accusata dei seguenti reati a Del delitto cii cui all’ara, 474 cp, perché non essendo concorso nel delitto di contraffazione dei marchi, deteneva per la vendita o comunque vendeva n. 189 confezioni di profumo recanti marchi e segni distintivi contraffatti, meglio specificati nel verbale di sequestro della Polizia Giudiziaria in data 23.1.2004. b Del delitto di cui all’art. 648 cp, perché acquistava i predetti prodotti risultati provento del delitto di cui all’art. 463 cp a lei noto. Accertato in Palermo il 23.1.2004. All’esito del dibattimento di primo grado, il Tribunale di Palermo, con sentenza 14.5.2009, ha assolto l’imputata dai reati ascritti unitamente agli altri imputati affermando che la dicitura falsi di autore” apposta sulle confezioni dei profumi oggetto di acquisto e rivendita da parte dell’imputata, escludeva l’idoneità del falso a trarre in inganno i consumatori, non ricorrendo alcun sviamento della libera determinazione del compratore e della fede pubblica. Avverso la suddetta decisione il Pubblico Ministero e le parti civili costituite hanno proposto appello. La Corte territoriale, con sentenza 21.1.2011 ha dichiarato la inammissibilità del gravame del Pubblico Ministero e ha accolto quella della parte civile così dichiarando la responsabilità della imputata, ai soli fini civili, per i fatti contestati, condannandola al risarcimento dei danni patiti dalle stesse parti civili, da liquidarsi in separata sede. Tramite il difensore ricorre per Cassazione l’imputata, deducendo 1. - la violazione degli artt. 473 e 474 cp ex art. 606 I^ comma lett. c cpp, perché sarebbe insussistente la contraffazione contestata, dovendosi tenere conto della dicitura falsi d’autore” apposta sui prodotti idonea ad evitare la lesione della fede pubblica tutelata dall’art. 474 c.p Rileva ancora la difesa il vizio di carenza della motivazione ex art, 606 I^ comma lett. e cpp, perché la decisione impugnata postula una confondibilità tra marchi impressi nei prodotti in sequestro e quelli originali, in assenza di qualsivoglia prova di suddetta circostanza, essendo necessaria a tal proposito una perizia volta ad una valutazione comparativa fra i prodotti. 2. - vizio di carenza motivazione ex art. 606 I^ comma lett. e cpp, perché manca ogni prova dell’elemento psicologico dei reati contestati, a fronte a dell’acquisita documentazione fiscale attestante la regolarità della compravendita dei prodotti da parte della imputata, con pagamento degli stessi attraverso assegno bancario b delle iniziative giudiziarie intraprese dall’imputata nei confronti dei fornitore. 3. - vizio di motivazione ex art. 606 I^ comma lett. e cpp, in riferimento all’art. 576 cpp, perché manca l’analisi delle diverse condotte e i diversi ruoli svolti dagli imputati e l’indicazione degli elementi di prova loro rispettivamente a carico. In particolare la difesa osserva che la Corte territoriale, avendo aderito alla tesi per la quale, integra la violazione degli artt. 473 e 474 cp, la condotta del produttore di un qualunque bene che renda noto ai consumatori la non autenticità del bene è pervenuta ad affermare la sussistenza del delitto presupposto del reato di cui all’art. 648 cp contestato alla prevenuta senza soffermarsi sulla sussistenza dello elemento psicologico. Afferma la difesa che risulta acclarato dall’istruttoria che la imputata ha acquistato i profumi nello esercizio della propria attività commerciale, da un agente di commercio, emettendo regolare fattura registrata in contabilità, pagando con assegno i relativi importi ed avviando un contenzioso a seguito del sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Il Collegio osserva quanto segue. Il primo motivo va rigettato. Come già affermato in Cass. Sez. V^ 9.1.2009 n. 14876, va qui ribadito che l’apposizione della dicitura falsi d’Autore” su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l’integrazione del reato di cui all’art. 474 cp Cass. pen., sez. V, 25.9.2008, n. 40556, con riferimento anche all’apposizione della diversa dicitura fac simile” infatti il reato in esame configura una fattispecie di pericolo contro la fede pubblica v. Cass. 19.6.2007 n. 31482 Cass., 4 ottobre 2007, n. 40874 e più recentemente Cass. 17.4.2008 n. 33324 per la cui integrazione è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto Cass. pen., sez. V, 1.7.2009, n. 40170 . Di qui consegue anche che non può parlarsi di reato impossibile là dove la contraffazione sia grossolana o anche ove le condizioni di vendita - per il prezzo praticato, il luogo di esposizione, le caratteristiche personali del venditore - siano tali da escludere la possibilità ragionevole che i clienti vengano tratti in inganno Cass. pen., sez. II, 17.6.2005 Zheng Min Xin . Nella specie trattasi comunque di valutazione attinente ad aspetti di merito, come tale sottratta al giudice della legittimità. Pertanto è corretto il principio di diritto applicato dalla Corte territoriale la quale in concreto ha ritenuto, con giudizio insindacabile nel merito, che i prodotti oggetto del presente giudizio presentano caratteristiche di idoneità ad ingannare il consumatore. Parimenti infondati gli ulteriori motivi di ricorso. Il secondo, perché fa riferimento a circostanze di fatto inidonee emissione di fatture e instaurazione di un giudizio civile risarcitorio di per sé atto ad escludere come sostiene la difesa l’elemento psicologico dei reati contestati alla imputata si tratta di fatti in parte susseguenti alla consumazione degli illeciti contestati instaurazione del giudizio risarcitorio , o comunque equivoci nella dimostrazione di un’assenza dell’elemento psicologico, perché la regolarità fiscale della compravendita può essere considerata come espediente per dare legittimazione al negozio illecito. La decisione assunta dalla Corte d’Appello, pertanto non presenta caratteri di illogicità manifesta trattasi comunque, anche sotto questo profilo, di aspetti di merito che esulano dalla cognizione del giudice di legittimità. Il terzo motivo, a sua volta è infondato, posto che nella motivazione della decisione impugnata è specificatamente descritta la condotta materiale della imputata, di per sé pienamente idonea ad essere a sua volta dimostrativa del ruolo rivestito dalla medesima e della consapevolezza del fatto compiuto. Pertanto il ricorso va rigettato e l’imputata condannata al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.