La Commissione Giustizia del Senato approva il ddl contro l’esercizio abusivo delle professioni

Ieri, la proposta di modifica dell’art. 348 c.p. ha registrato un passo in avanti. L’aula dovrà ora discutere sul testo che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro per chi sarà riconosciuto colpevole dell’esercizio abusivo della professione.

Ad oggi, la pena prevista per coloro i quali esercitano abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è quella della reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 fino a 516 euro. Questo è quanto dispone l’art. 348 del c.p., norma giudicata inadeguata da chi, come il proponente del ddl approvato ieri dalla Commissione giustizia della Camera, il senatore Cardiello, auspica un intervento serio e deciso in materia. Proposto l’inasprimento delle pene. Del resto, i numerosi casi di odontotecnici che si improvvisano dentisti, ottici che fanno gli oculisti, massaggiatori che diventano ortopedici, sembrano dimostrare come le pene previste abbiano uno scarso effetto deterrente. È così che è nata la proposta di riformulare la norma sostituendo la pena prevista con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Presentati emendamenti contrastanti. Durante i lavori in Commissione, gli emendamenti presentati sono stati di segno diverso. C’è stato chi ha proposto la depenalizzazione del reato, prevedendo per la condotta illecita una sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 euro e chi, pur essendo d’accordo con un inasprimento delle pene, ha proposto soluzioni più morbide rispetto a quella suggerita dal testo originario del disegno di legge. Da 6 mesi a 3 anni di reclusione, multa fino a 10.000 euro e confisca. Alla fine, è stato approvato l’emendamento che ha proposto la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro. Inoltre, in caso di condanna si applicherà l’art. 240 c.p. relativo alla confisca. Punibili anche i mediatori. Da ultimo, c’è stato un voto favorevole per l’emendamento che prevede l’applicazione della norma anche nei confronti di coloro i quali esercitano l’attività di mediazione senza i necessari requisiti.

Legislatura XVI – Disegno di legge n. 2420 – testo come modificato dagli emendamenti approvati Art. 1. 1. L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente Art. 348. – Abusivo esercizio di una professione . – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1. 000 a euro 10. Nel caso di condanna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240 . Art. 1- bis. 1. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente ''Art. 8. 1. A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''.