Nessuna perizia in appello se la Corte può decidere allo stato degli atti

di Nicoletta Parvis

di Nicoletta Parvis * Non sussiste vizio di motivazione, se la Corte di merito esprime una valutazione di completezza del materiale probatorio disponibile e giustifica adeguatamente sia il rigetto di rinnovazione dibattimentale mediante conferimento di incarico peritale, sia la possibilità di decidere allo stato degli atti. Si tratta di una valutazione insindacabile nel giudizio di legittimità. Pediatri assolti perché la broncopolmonite era diagnosticabile solo con valutazione ex post. I pediatri, imputati di omicidio colposo per non aver adeguatamente valutato la possibilità dell'instaurarsi di una broncopolmonite in un paziente di otto anni, in terapia chemioterapica per leucemia linfoblastica acuta, omettendo di somministrargli antibiotici per contrastare l'infezione polmonare, vengono assolti in primo grado per non aver commesso il fatto. In assenza di stato febbrile ed altri sintomi tipici e ad esito di esame obiettivo ed auscultazione negativi, fatta eccezione per rumori umidi diffusi su tutto l'ambito polmonare sinistro, modificabili con colpo di tosse , sia i primi che i secondi Giudici di merito hanno ritenuto l'inesistenza di elementi che potessero far sospettare una patologia broncopolmonare, peraltro esclusa dalla radiografia di sette giorni prima. La perizia non è prova decisiva. Le parti civili, vistosi rigettato l'appello, ricorrono per cassazione per vizio di motivazione art. 606, lett. e , c.p.p. lamentando il diniego di rinnovazione dibattimentale mediante perizia. Correttamente l'impugnazione non richiama la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, lett. d , c.p.p. in relazione all'art. 495, comma 2, c.p.p. , che attiene le sole prove a discarico la perizia, infatti, ha carattere intrinsecamente neutro . Nel caso di specie, a detta dei ricorrenti, la valutazione peritale avrebbe permesso in primo luogo di evidenziare profili di malpractice nel follow up ambulatoriale trascurati dai Giudici d'appello e, in secondo luogo, di ottenere una versione terza rispetto alle divergenti conclusioni dei consulenti degli imputati e di quelli del Pubblico Ministero che, peraltro, come già rilevato dalla sentenza impugnata e ribadito da quella di cassazione, avevano essi stessi manifestato dubbi circa la riconoscibilità della patologia . Sulla decidibilità allo stato degli atti , la valutazione della Corte d'Appello è assolutamente insindacabile. I Giudici di seconde cure rigettano il ricorso con una sentenza che si dimostra ineccepibile al vaglio di legittimità. La motivazione d'appello, secondo la Corte di Cassazione, non risulta appiattita sulle relazioni dei consulenti tecnici degli imputati, bensì affronta il tema della supposta tardività della diagnosi con approccio assolutamente critico, giustificando adeguatamente - e dunque non illogicamente - anche la mancata concessione di rinnovazione dibattimentale. L'espletamento della perizia in secondo grado, praticabile qualora non sia possibile decidere allo stato degli atti e, anche d'ufficio, qualora ritenuto assolutamente necessario, sarebbe infatti stato ingiustificato nel caso in esame. I Giudici di secondo grado risultano aver fornito logica e adeguata motivazione anche circa la completezza del materiale probatorio e del conseguente quadro istruttorio , sul quale era dunque ben possibile fondare il giudizio senza ulteriori integrazioni. La Corte di Cassazione, quindi, ribadisce un principio già solido in giurisprudenza fermo restando l'obbligo di idonea motivazione, la praticabilità di una valutazione allo stato degli atti è completamente rimessa alla Corte d'Appello e insindacabile finanche in sede di legittimità. * Avvocato