E' responsabile anche il lavoratore che, per imprudenza, causa il sinistro

di Emanuele Bruno

di Emanuele Bruno La responsabilità dei vertici non è automatica. In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organo di vertice non è automaticamente responsabile per i fatti scaturenti dall'inosservanza di norme di sicurezza. La responsabilità è imputata a coloro che, in ragione della posizione apicale rivestita, detengono il potere di gestione cui corrisponde l'obbligo di valutare i rischi e, conseguentemente, di approntare le cautele utili ad eliminare la fonte di pericolo. La delega, pur corretta ed efficace, non esclude la responsabilità del datore delegante . E' responsabile anche il lavoratore la cui condotta imprudente concorra a causare l'evento sinistroso. Il caso. La Cassazione conferma la decisione della corte d'Appello che aveva imputato la responsabilità dell'infortunio mortale del lavoratore dipendente, all'amministratore unico, al responsabile di reparto con delega agli adempimenti di sicurezza e ad un operaio. Il primo è responsabile per aver omesso la valutazione del rischio specifico derivante dalla interferenza tra i mezzi in transito all'interno dell'azienda, il secondo per aver violato le norme cautelari mettendo a disposizione del lavoratore strumenti e macchinari non idonei trattore con segnalatori acustici e luminosi non funzionanti, omessa imposizione di regole di circolazione , infine, il terzo per aver compiuto una manovra pericolosa in assenza di visibilità condotta imprudente . Obbligo di garantire la sicurezza nei e dei luoghi di lavoro. Sotto il profilo oggettivo, tale obbligo, si concretizza nella condotta del responsabile che è tenuto a eseguire una valutazione originaria e continuata dei possibili rischi, segnalare il pericolo ed approntare cautele e soluzioni che annullino, nei limiti di scienza e tecnica, il rischio individuato tempo per tempo. Dal punto di vista del profilo soggettivo, il datore di lavoro non è l'unico e solo responsabile. Infatti, responsabile potenziale è chiunque che, all'interno dell'organizzazione o della unità produttiva, detiene poteri decisionali e di spesa, ovvero colui che ha il potere di attuare soluzioni concrete volte a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro art. 2 d.lgs. n. 81/2008 . In capo al lavoratore incombe l'obbligo di tenere una condotta appropriata alle mansioni svolte affinché la sua laboriosità rispetti il piano di sicurezza e non costituisca pericolo per se e per gli altri. Per vero, il d.lgs. n. 81/2008 ha reso concreta la responsabilità del lavoratore, per lungo tempo emarginata a mera enunciazione di diritto. Criteri di imputazione di responsabilità. Nelle imprese di grandi dimensioni, più che nelle imprese minime, il soggetto che occupa la posizione di vertice non è automaticamente responsabile degli eventuali infortuni. Infatti, l'imputazione di responsabilità presuppone la valutazione dell'organigramma aziendale e l'individuazione dei soggetti dotati di concreti poteri di organizzazione e spesa. Avere la possibilità di organizzare il luogo di lavoro e di spendere risorse necessarie alla strutturazione degli stessi luoghi, porta con se la possibilità concreta di valutare i rischi ed approntare soluzioni e mezzi che li escludano. Colui che detiene detto potere e non lo utilizza o lo utilizza male, in caso di infortunio, è chiamato a responsabilità c.d. principio di effettività . Dirigente, preposto e lavoratore sono solidalmente responsabili. Ciascuno di essi, infatti, ha un autonomo potere di gestione ed organizzazione cui corrisponde una porzione di responsabilità, anche ai fini della sicurezza. E' certamente possibile che ognuno dei soggetti dianzi richiamati sia unico destinatario delle norme antinfortunistiche tuttavia, accade di sovente che l'obbligo di sicurezza grava contemporaneamente su più soggetti. In tale ipotesi, il soggetto sovraordinato svolge funzione di controllo e garanzia dell'operato del subordinato, sicché, entrambi saranno vincolati a responsabilità solidale Cass. n. 38810/2005 . La delega di funzioni non esclude automaticamente la responsabilità del delegante. Il principio espresso dalla Suprema Corte risponde al dettato normativo di cui all'art. 16 d.lgs. n. 81/2008. Detta norma ha regolamentanto limiti, condizioni e presupposti della delega di funzioni, al fine di evitare che essa diventi strumento di deresponsabilizzazione. La responsabilità verrà sempre imputata previa individuazione del soggetto che detiene il potere effettivo di organizzazione e spesa. Nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità del responsabile del reparto fossa luogo del sinistro per il solo fatto di aver tempestivamente segnalato il possibile pericolo derivante dalla circolazione non regolamentata. Il datore è responsabile In caso di eventi scaturenti da carenze strutturali, espressione della impostazione gestionale generale riconducibile alla sua volontà, ad esempio per una gestione che vede il datore imporre forti limitazioni di spesa, tanto da impedire a dirigenti, preposti e lavoratori, i sostentamenti necessari a garantire la sicurezza minima. solo il comportamento abnorme del lavoratore esclude la responsabilità del datore. Il comportamento del lavoratore è abnorme soltanto quando è tanto sconsiderato ed imprevedibile che l'addetto alle misure di prevenzione non è in condizioni di controllare ed annientare quella situazione Cass. n. 2606/2011 . Nel caso di specie è stata esclusa l'abnormità della condotta del lavoratore che, alla guida di un trattore, per motivo imprecisato, arrestava la marcia sui binari, scendeva dallo stesso e veniva investito da un carrello. La Suprema Corte ha riconosciuto importanza preminente alla omissione di cautele consumata dagli imputati e non anche alla imprecisata condotta del lavoratore. In tale prospettiva, ha qualificato la causa del sinistro violento impatto tra carrello e lavoratore come ampiamente prevedibile, ed individuato la fonte causale nelle omissioni consumate dall'amministratore unico, dal responsabile di reparto e dal lavoratore.