Sentenza notificata prima alle parti e poi all'avvocato: quali i termini per appellare?

La notizia del deposito della sentenza di primo grado, nel caso in cui avvenga oltre i termini da essa stabiliti, deve pervenire sia alle parti che all'avvocato. Se le notifiche alle parti non sono contestuali, il termine d'appello decorre dall'ultima.

L'appello deve essere presentato entro 45 giorni dall'ultima notifica. La Corte di Cassazione ha deciso così il 13 giugno, con la sentenza n. 23664/11, in merito a un ricorso presentato perché il deposito della sentenza di primo grado era avvenuto in ritardo. La fattispecie. Condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione perché dichiarato colpevole dei reati di violenza sessuale di gruppo, violenza privata e minacce, presenta ricorso per cassazione denunciando violazione di norme processuali. Nella sentenza della Corte d'appello, infatti, si osservava che l'atto di appello risultava depositato tardivamente in quanto proposto oltre il termine di 45 giorni dalla data di notifica. La sentenza è stata depositata oltre il termine stabilito. Il ricorrente deduce che la sentenza della Corte territoriale fa decorrere erroneamente il termine per proporre l'impugnazione in appello dalla data della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado all'imputato contumace. In realtà, la sentenza di primo grado è stata depositata oltre il termine stabilito e del deposito è stata data notizia anche al difensore dell'imputato. La Corte Suprema, rileva che, effettivamente, la pronuncia del Tribunale per i minorenni di Bari è stata depositata oltre il termine di novanta giorni in essa stabilito. In tal caso l'avviso di deposito della sentenza deve essere notificato alle parti e al difensore dell'imputato art. 548, comma 2, c.p.p. . Per la presentazione dell'appello fa fede il termine che scade per ultimo. I giudici di legittimità, sottolineano che quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo art. 585, comma 3, c.p.p. . Nel caso di specie, il difensore, ai quali è stato notificato per ultimo il deposito, ha correttamente depositato l'appello entro il termine di 45 giorni dalla notifica. La sentenza impugnata viene, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, sezione minorile, per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 maggio - 13 giugno 2011, n. 23664 Presidente De Maio - Relatore Lombardi Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da C. F. avverso la sentenza del tribunale per i minorenni di Bari in data 20.1.2009con la quale era stato dichiarato colpevole dei reati di violenza sessuale di gruppo, violenza privata e minacce e condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione. Nella sentenza si osserva che la pronuncia di primo grado era stata depositata oltre il termine differito e che l'avviso di deposito era stato notificato all'imputato personalmente il 5.5.2009, sicché l'atto di appello depositato 23 luglio 2009 risulta tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 45 giorni dalla data di detta notifica. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di norme processuali. Motivi della decisione Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che la sentenza della Corte territoriale fa decorrere erroneamente il termine per proporre l'impugnazione in appello dalla data della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado all'imputato contumace. Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata depositata oltre il termine da essa stabilito, sicché del deposito è stato dato avviso anche al difensore dell'imputato in data 8.6.2009, con la conseguenza che da tale data decorreva il termine per proporre impugnazione e la conseguente tempestività dell'appello proposto. Il ricorso e fondato. Come rilevato nella sentenza impugnata effettivamente la pronuncia del Tribunale per i minorenni di Bari è stata depositata oltre il termine di novanta giorni in essa stabilito. In tal caso l'avviso di deposito della sentenza deve essere notificato, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.p., anche al difensore dell'imputato e detta notifica in effetti è stata eseguita in data 8 giugno 2009. Orbene, ai sensi dell'art. 585, comma 3, c.p.p., quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Con decorrenza dalla predetta data dell'8.6.2009 l'atto di appello è stato tempestivamente proposto dal difensore in data 23 luglio 2009, il quarantacinquesimo giorni da quello della notifica. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, sezione minorile, per un nuovo giudizio. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello, sezione per i minorenni, di Bari.