Peculato: il sequestro preventivo non è consentito

Non è consentito il sequestro preventivo, ai fini della confisca per equivalente, del profitto derivante dal reato di peculato.

La Sesta sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22502/11 del 7 giugno, ha precisato che non è consentita, nel caso di peculato, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente al profitto . La fattispecie. Il Tribunale del Riesame di Venezia confermava il provvedimento di sequestro preventivo di due computer adottato dal Gip nei confronti di una donna che, nella qualità di incaricata di pubblico servizio, era indagata in ordine al reato di peculato art. 314 c.p. per essersi appropriata di somme di denaro pari a circa 60mila euro. Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato. Il ricorso per cassazione presentato dall'indagata viene accolto e l'ordinanza annullata senza rinvio confermato quindi il recente orientamento delle Sezioni Unite SSUU n. 38691/09 . La ricorrente, infatti, lamenta che il sequestro preventivo in funzione della confisca per equivalente non è consentito per il profitto del reato di peculato e, per tale illecito, non può parlarsi di prezzo del reato in quanto, per prezzo deve intendersi il compenso dato o promesso a una persona per indurla o istigarla alla commissione del reato. Nell'ipotesi di reato di peculato non è concettualmente apprezzabile il prezzo . La Cassazione afferma che l'indagata, nella qualità di addetta alla biglietteria della società per cui lavorava, si è appropriata di somme rappresentanti il profitto del reato di peculato e non il prezzo. In ultima analisi, la S.C., evidenzia che è consentita la confisca diretta delle somme confisca di proprietà , ma non la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente a detto profitto confisca di valore .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 marzo - 7 giugno 2011, n. 22502 Presidente De Roberto - Relatore Milo Fatto e diritto 1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 21/12/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermava il provvedimento di sequestro preventivo di due computer, adottato, il 23 novembre precedente, dal Gip dello stesso Tribunale in danno di A C., indagata in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p., per essersi appropriata, nella qualità di addetta alla biglietteria della società Vela spa , di somme di denaro per un ammontare complessivo di circa Euro 60.000,00. Il Giudice del riesame, dopo avere premesso che il fumus commissi delicti era evidenziato dalle indagini espletate, riteneva che la cautela reale era giustificata, ai sensi dell'art. 321, comma 2 bis, c.p.p. in relazione all'art. 322 ter c.p., in funzione della confisca per equivalente dei detti beni, il cui valore era corrispondente per difetto al profitto o al prezzo del reato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagata, lamentando la violazione degli artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 322 ter c.p., sotto il profilo che il sequestro preventivo in funzione della confisca per equivalente non era consentito per il profitto del reato di peculato né poteva parlarsi di prezzo di tale illecito, considerato che per prezzo del reato deve intendersi il compenso dato o promesso a una determinata persona per indurla o istigarla al reato. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Illegittima è la misura cautelare reale adottata in danno della C Ed invero, secondo il dato testuale degli artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 322 ter, comma 1, c.p., il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato Sez. U. n. 38691 del 25/6/2009. dep. 6/10/2009, imp. Caruso . É indubbio che le somme di cui l'indagata, nella qualità di incaricata di pubblico servizio, si appropriò rappresentano il profitto del reato di peculato. È consentita la confisca diretta di tali somme cd. confisca di proprietà , ma non la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente a detto profitto cd. confisca di valore . La confisca per equivalente e, quindi, la cautela reale ad essa funzionale sono consentite solo con riferimento al prezzo del reato nell'ipotesi di peculato formulata a carico della C., non è concettualmente apprezzabile il prezzo del reato. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p