Procede il giudice del luogo in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento dell'IVA

di Leda Rita Corrado

di Leda Rita Corrado * Nella sentenza n. 12795 del 9 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha risolto una questione di competenza territoriale sollevata in relazione al reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, c.p. La fattispecie concreta. La condotta era rappresentata - dall'importazione di autoveicoli dalla Germania senza assolvimento dell'obbligo di versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto in quel paese ovvero effettuando il pagamento in misura inferiore a quella dovuta - dalla rivendita dei medesimi veicoli a clienti nazionali omettendo di dichiarare il tributo dovuto in relazione a tali transazioni. Le operazioni erano state poste in essere allo scopo di ottenere l'immatricolazione in Italia delle autovetture, che, in assenza di tali adempimenti, non sarebbe potuta avvenire. Evasione dell'IVA. Gli artifizi ed i raggiri erano consistiti nella presentazione di fatture di vendita false recanti quale emittente un soggetto economico diverso da quello effettivo e di falsi atti notori sottoscritti solo apparentemente dalle persone delle quali erano presentati e recanti la falsa attestazione di versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto nel paese di origine della transazione . Tutto ciò aveva indotto in errore i funzionari della Motorizzazione Civile, i quali, sulla base della documentazione prodotta, immatricolavano almeno 67 autovetture, così determinando un danno alle casse dell'Erario. La pronuncia in rassegna. La competenza è del giudice del luogo in cui avviene la consumazione del reato. Nella sentenza n. 12795 del 9 marzo, la Corte di Cassazione osserva che il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente ha conseguito il profitto della propria attività criminosa. Nel caso di specie, il profitto sarebbe consistito nel mancato pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto il reato si è quindi consumato non nel momento in cui le auto furono rese commerciabili a seguito della truffa e, quindi, quando l'indagato riscosse il prezzo della compravendita invero nessuna truffa è stata ipotizzata nei confronti degli acquirenti ma nel momento in cui non fu assolta l'Iva, vantaggio che venne conseguito presso il luogo dove le imposte avrebbero dovuto essere pagate . * Giornalista pubblicista

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 - 29 marzo 2011, n. 12795 Presidente Sirena - Relatore Rago Fatto e diritto p.1. Con ordinanza del 24/09/2010, il Tribunale di Trento respingeva la richiesta di riesame proposta da B.L. madre dell'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 3/07/2010 dal g.i.p. del medesimo Tribunale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10, e art. 640 c.p., comma 2, e art. 480 c.p In particolare, il Tribunale, in ordine alla rilevata eccezione di incompetenza territoriale relativamente al reato di truffa aggravata reato più grave fra quelli contestati , rilevava che la medesima non appariva fondata con la seguente motivazione è pur vero che i reati configurati a carico dell'indagato appaiono connessi tra loro, in quanto riferibili, logicamente e cronologicamente, ad un identico disegno criminoso pare però che il reato più grave, per quanto rappresentato nell'ipotesi accusatoria e negli atti disponibili, se anche posto in essere attraverso l'induzione in errore dei Funzionali della motorizzazione civili di omissis , fosse stato perpetrato ai danni dell'erario, poiché l'immatricolazione in Italia, ottenuta sulla base di falsa documentazione, delle autovetture importate e rivendute a clienti nazionali senza assolvere l'obbligo di versamento dell'Iva, procurava all'indagato o ad altri soggetti un ingiusto profitto in danno dell'erario secondo la prospettazione emergente dagli atti il reato deve pertanto ritenersi consumato nel luogo in cui veniva conseguito dall'indagato il vantaggio fiscale ossia quello in cui gli oneri fiscali dovevano essere assolti . p.2. Avverso la suddetta ordinanza la B. ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza del Tribunale di Trento e non invece di quello di Brescia, atteso che - relativamente al reato di truffa aggravata, reato più grave fra quelli contestati - si dovrebbe aver riguardo solo al momento della immatricolazione delle autovetture, ossia al momento in cui l'indagato abbia ottenuto l'ingiusto profitto derivante dalla possibilità della loro commercializzazione senza il precedente assolvimento degli obblighi fiscali e che, quindi, essendosi il delitto di truffa in danno dello Stato consumato in Brescia, il giudice competente a decidere sarebbe quello di Brescia. p.3. Il reato relativamente al quale è stata sollevata la questione di competenza territoriale è quello di cui all'art. 640 c.p., comma 2, artt. 48 e 480 c.p., poiché A.G.A. figlio della ricorrente avrebbe importato autoveicoli dalla Germania senza assolvere l'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto in quel paese ovvero effettuando il pagamento in misura inferiore a quella dovuta ed avendo rivenduto i medesimi veicoli a clienti nazionali omettendo di dichiarare l'Iva conseguente a tali transazioni, al fine di ottenere l'immatricolazione in Italia delle suddette autovetture, che in assenza di tali adempimenti non sarebbe potuta avvenire, con artifizi e raggiri consistiti nella presentazione di fatture di vendita false, in quanto riportanti quale emittente un soggetto economico diverso da quello effettivo, di falsi atti notori, in quanto sottoscritti solo apparentemente dalle persone delle quali erano presentati e riportanti la falsa attestazione di aver effettuato il versamento dell'Iva nel paese di origine della transazione, induceva in errore i funzionari della Motorizzazione Civile che sulla base dei predetti documenti procedevano all'immatricolazione di almeno 67 autovetture, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dell'erario, in omissis . Il reato di truffa, com'è ben noto, si consuma nel momento in cui l'agente ha conseguito il profitto della propria attività criminosa. Nel caso di specie, secondo il capo d'imputazione, il profitto sarebbe consistito nella mancata assoluzione degli oneri fiscali ed esattamente nel mancato pagamento dell'IVA. Ciò significa pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, che il reato si è consumato non nel momento in cui le auto furono rese commerciabili a seguito della truffa e, quindi, quando l'indagato riscosse il prezzo della compravendita invero nessuna truffa è stata ipotizzata nei confronti degli acquirenti ma nel momento in cui non fu assolta l'Iva, vantaggio che venne conseguito presso il luogo dove le imposte avrebbero dovuto essere pagate e quindi, pacificamente, nel circondario di Trento. p.4. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.